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Relata di notifica cosa cambia con il Correttivo Cartabia


Con il d.lgs. 31 ottobre 2024, n. 164 (Correttivo Cartabia), la relata di notifica degli atti giudiziari richiede nuovi contenuti obbligatori rispetto al regime previgente. Chi usa ancora i vecchi modelli rischia nullità della notifica con conseguente decadenza dai termini processuali. Aggiornare i template dello studio non è un’operazione di forma: è una misura di gestione del rischio.

Punti chiave

  • Punto 1 — Il d.lgs. 164/2024 ha modificato i requisiti della relata di notifica già operativi dal 28 febbraio 2023.
  • Punto 2 — I vecchi modelli di relata non sono conformi: aggiornarli è priorità immediata per ogni studio.
  • Punto 3 — La notifica nulla per vizi di relata può comportare decadenze processuali difficilmente sanabili.

Chi usa ancora il modello di relata di notifica redatto prima del d.lgs. 31 ottobre 2024, n. 164 lavora su uno strumento non aggiornato. Il Correttivo della Riforma Cartabia ha modificato le procedure di notificazione degli atti giudiziari e imposto nuovi requisiti formali alla relata, con effetti diretti sulla validità degli atti notificati.

La notizia è segnalata da Giuricivile.it, che ha pubblicato un approfondimento sulla disciplina aggiornata con modello fac simile, analizzando le novità introdotte dal d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 149 e dal successivo d.lgs. 164/2024.

Il contesto normativo

Il d.lgs. 149/2022 (Riforma Cartabia) ha riscritto le regole sulla notificazione nel processo civile, con applicazione progressiva a partire dal 28 febbraio 2023. L’art. 137 c.p.c. e seguenti sono stati modificati per adeguare le modalità di notifica all’ambiente digitale e per razionalizzare le notifiche a mezzo ufficiale giudiziario, posta e PEC. Il d.lgs. 164/2024 è intervenuto come correttivo, modificando e integrando alcune disposizioni rimaste problematiche nella prima stesura, anche in materia di relata. Il combinato disposto delle due fonti definisce oggi il quadro vigente: ignorare il correttivo significa applicare una disciplina parzialmente superata.

Cosa cambia per lo studio

  1. Contenuto obbligatorio della relata aggiornato: la relata deve oggi indicare in modo specifico la modalità di notifica utilizzata (PEC, ufficiale giudiziario, portale), i dati identificativi del destinatario e gli estremi del documento notificato, secondo il formato previsto post-correttivo.
  2. Notifiche a mezzo PEC con relata integrata: nel caso di notifica telematica diretta da parte dell’avvocato ex art. 3-bis l. 53/1994, la relata deve essere predisposta come documento separato allegato alla PEC o incorporata nell’atto, a seconda del formato del file inviato.
  3. Aggiornamento immediato dei template: i modelli standard di relata in uso negli studi prima del 28 febbraio 2023 e quelli non aggiornati al correttivo del 2024 vanno sostituiti. L’uso di modelli vecchi espone a eccezioni di controparte sulla validità formale della notifica.
  4. Verifica degli archivi per procedimenti pendenti: nei fascicoli ancora aperti con notifiche già eseguite, conviene verificare se la relata depositata rispetti i requisiti oggi vigenti, soprattutto in vista di ulteriori notifiche nello stesso procedimento.
  5. Formazione del personale di segreteria: la relata viene spesso predisposta dal personale amministrativo dello studio. Verificare che chi compila questi documenti conosca i nuovi requisiti è parte della compliance interna dello studio.

Attenzione a

Nullità della notifica per vizi di relata. Una relata incompleta o non conforme può determinare la nullità della notifica ai sensi dell’art. 160 c.p.c. La nullità è sanabile solo se il destinatario si costituisce o se il giudice fissa una nuova udienza: in tutti gli altri casi, la decadenza dal termine è irrecuperabile. Il rischio è massimo nelle notifiche di atti introduttivi e negli adempimenti soggetti a termini perentori.

Confusione tra regime transitorio e regime a regime. Il d.lgs. 149/2022 prevedeva un’applicazione graduale con regimi differenziati per i procedimenti iscritti prima e dopo certe date. Il correttivo del 2024 ha modificato alcune di queste soglie. Applicare il regime sbagliato alla relata di un procedimento pendente è un errore frequente che passa inosservato fino all’eccezione di controparte.

Domande frequenti

Cosa deve contenere la relata di notifica dopo il Correttivo Cartabia 2024?

Dopo il d.lgs. 164/2024, la relata deve indicare la modalità di notifica utilizzata, i dati del destinatario, gli estremi dell’atto notificato e — nel caso di notifica PEC — i riferimenti al messaggio trasmesso. Il correttivo ha precisato alcuni elementi lasciati generici dal d.lgs. 149/2022, rendendo necessario aggiornare i modelli in uso prima del 2024.

La relata di notifica PEC va allegata come file separato o incorporata nell’atto?

Dipende dal formato dell’atto notificato. Nella notifica diretta dell’avvocato ex art. 3-bis l. 53/1994, la relata viene predisposta come documento distinto allegato alla PEC quando l’atto è in formato PDF nativo. In caso di notifica integrata nel fascicolo telematico, le istruzioni operative del Ministero e le specifiche tecniche vigenti indicano il formato corretto da seguire.

Una relata di notifica non aggiornata al d.lgs. 164/2024 può causare nullità?

Sì. Se la relata manca di elementi oggi obbligatori, la notifica è potenzialmente nulla ai sensi dell’art. 160 c.p.c. La nullità è sanabile solo con la costituzione del destinatario o per ordine del giudice. Negli atti introduttivi o soggetti a termini perentori, il rischio di decadenza è concreto e difficilmente rimediabile in sede di correzione.

Fonte di riferimento: Giuricivile

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