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Regresso mantenimento figli trasmissibile agli eredi


Il diritto di regresso del genitore che ha sostenuto da solo il mantenimento del figlio sorge dalla nascita del minore, non dal momento dell’accertamento giudiziale della paternità o maternità. Questo diritto ha natura patrimoniale e si trasmette agli eredi, anche se il genitore creditore muore prima di averlo esercitato. La Cassazione con l’ordinanza n. 7187/2026 fissa un principio che impatta direttamente sulla gestione delle successioni in cui sia coinvolta una vicenda di filiazione non riconosciuta.

Punti chiave

  • Il diritto di regresso nasce alla nascita del figlio, non all’accertamento giudiziale della filiazione.
  • Il credito da regresso è patrimoniale e si trasmette agli eredi del genitore che ha mantenuto il figlio.
  • L’accertamento giudiziale della filiazione condiziona l’esercizio del diritto, non la sua esistenza.

Chi gestisce pratiche successorie o segue controversie di filiazione deve aggiornare immediatamente la propria checklist: un credito da regresso per mantenimento può ora comparire nell’asse ereditario anche quando il titolare è deceduto senza mai aver avviato un’azione legale. La Cassazione ha chiarito che quel diritto esiste dal giorno della nascita del figlio, il che lo rende un asset trasmissibile a tutti gli effetti.

Con l’ordinanza n. 7187/2026, la Corte di Cassazione ha stabilito che il diritto di regresso del genitore che ha integralmente sostenuto il mantenimento del figlio sorge sin dalla nascita, pur restando esercitabile solo dopo l’accertamento giudiziale della filiazione. La pronuncia, consultabile tramite Giuricivile.it, chiarisce anche la trasmissibilità di tale diritto agli eredi del genitore creditore.

Il contesto normativo

Il quadro di riferimento è l’art. 316-bis c.c., che obbliga entrambi i genitori a concorrere al mantenimento del figlio in proporzione alle rispettive capacità economiche, e l’art. 148 c.c. (nel testo previgente, ora confluito nell’art. 316-bis) che già fondava il diritto di rivalsa del genitore adempiente nei confronti dell’inadempiente. La Cassazione ha più volte ricondotto questo diritto nell’alveo dei crediti di natura patrimoniale, con la conseguenza che si applica l’art. 2935 c.c. sulla decorrenza della prescrizione: il termine non può decorrere prima che il diritto sia esercitabile, cioè prima dell’accertamento della filiazione. L’ordinanza n. 7187/2026 consolida questa lettura e vi aggiunge il tassello della trasmissibilità mortis causa, coerente con l’art. 752 c.c. sulla successione nei rapporti patrimoniali.

Cosa cambia per lo studio

  1. Inventario ereditario: nelle successioni in cui il de cuius aveva figli non riconosciuti dall’altro genitore, occorre verificare se esista un credito da regresso ancora insoddisfatto. Quel credito entra nell’attivo ereditario e va indicato nell’inventario.
  2. Prescrizione da monitorare: il termine decennale (art. 2946 c.c.) decorre dall’accertamento giudiziale della filiazione, non dalla nascita del figlio. Se il riconoscimento è avvenuto anni fa e il creditore è nel frattempo deceduto, gli eredi devono verificare con urgenza se il credito si sia già prescritto.
  3. Legittimazione attiva degli eredi: gli eredi del genitore adempiente possono agire direttamente in regresso contro il genitore inadempiente o i suoi eredi. Non serve una nuova azione di accertamento dello status: basta quello già formatosi in capo al dante causa.
  4. Azioni di filiazione post mortem: chi segue un’azione di accertamento della filiazione promossa dagli eredi ex art. 270 c.c. deve coordinare tale giudizio con la successiva azione di regresso, che diventa proponibile solo all’esito positivo dell’accertamento.
  5. Accordi in sede di separazione o divorzio: le pattuizioni tra coniugi che regolano il mantenimento non estinguono automaticamente il credito da regresso maturato nel periodo precedente all’accordo. Occorre una rinuncia espressa, altrimenti il credito sopravvive e si trasmette.

Attenzione a

Non confondere il momento genetico con quello di esercizio del diritto. Il rischio più frequente è sostenere che il diritto di regresso nasca solo all’accertamento giudiziale della paternità o maternità: la Cassazione lo smentisce con questa ordinanza. Confondere i due momenti può portare a calcolare erroneamente la decorrenza della prescrizione o a escludere il credito dall’asse ereditario.

Attenzione alla rinuncia tacita all’eredità o all’accettazione con beneficio d’inventario. Se l’erede non censisce il credito da regresso nell’inventario, rischia di non poterlo far valere successivamente oppure, nel caso di accettazione pura e semplice, di rispondere dei debiti ereditari senza compensare l’attivo reale. Un credito da regresso sottovalutato può capovolgere la convenienza dell’accettazione.

Domande frequenti

Da quando decorre la prescrizione del diritto di regresso per mantenimento figlio?

Secondo la Cassazione (ord. n. 7187/2026), il diritto sorge alla nascita del figlio ma è esercitabile solo dopo l’accertamento giudiziale della filiazione. La prescrizione decennale ex art. 2946 c.c. decorre quindi dalla data in cui tale accertamento diventa definitivo, non dalla nascita né dalla separazione dei genitori.

Gli eredi possono agire in regresso contro il genitore che non ha mantenuto il figlio?

Sì. Il credito da regresso ha natura patrimoniale e si trasmette agli eredi del genitore adempiente. Gli eredi subentrano nella posizione del dante causa e possono agire contro il genitore inadempiente o i suoi eredi, senza necessità di un nuovo accertamento dello status di filiazione già formato.

Il credito da regresso per mantenimento rientra nell’attivo ereditario da dichiarare?

Sì. Trattandosi di un diritto patrimoniale trasmissibile, va incluso nell’inventario ereditario. Ometterlo in un’accettazione con beneficio d’inventario espone l’erede a contestazioni. Verificare l’esistenza di questo credito è parte della due diligence successoria quando il de cuius aveva figli con accertamento di filiazione in corso o già concluso.

Fonte di riferimento: Giuricivile

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