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Registro europeo opt-out TDM AI e tutela del copyright


Chi assiste titolari di diritti d’autore deve sapere che la Commissione UE sta valutando un registro centralizzato per rendere opponibile la riserva sui dati di addestramento AI (TDM opt-out). Senza un’iscrizione formale in questo registro, le opere potrebbero essere legalmente utilizzate dai modelli di intelligenza artificiale senza compensazione. Fino all’adozione dello strumento definitivo, la riserva va apposta con metadati tecnici verificabili e clausole contrattuali esplicite.

Punti chiave

  • Punto 1 — La riserva TDM opt-out, se non formalizzata, non è oggi opponibile ai provider AI in modo certo.
  • Punto 2 — La Commissione UE studia un registro centralizzato per rendere verificabile la dichiarazione di riserva.
  • Punto 3 — I clienti titolari di diritti d’autore vanno aggiornati subito sulle modalità di riserva attualmente disponibili.

Se assisti editori, autori, case discografiche o qualsiasi titolare di diritti d’autore, hai già un problema operativo da gestire adesso: come rendere giuridicamente robusta la riserva sull’uso delle opere per l’addestramento di modelli AI. La risposta pratica oggi è parziale, ma il quadro normativo si sta consolidando rapidamente e aspettare non è un’opzione difendibile.

La Commissione UE sta esaminando la creazione di un registro europeo opt-out per il text and data mining (TDM), destinato a raccogliere le riserve dei titolari di diritti e renderle verificabili dai provider di sistemi AI. La proposta è al centro del dibattito istituzionale europeo sul rapporto tra copyright e intelligenza artificiale. Approfondisci su Agenda Digitale.

Il contesto normativo

Il punto di partenza è l’art. 4 della Direttiva UE 2019/790 sul copyright nel mercato unico digitale, recepita in Italia con il d.lgs. 177/2021. L’art. 4 consente il TDM su opere lecitamente accessibili salvo che il titolare non abbia espressamente riservato tale uso, anche con strumenti leggibili da macchina. L’art. 70-ter della legge 633/1941, introdotto dal d.lgs. 177/2021, recepisce questa eccezione nell’ordinamento italiano. Parallelamente, il Regolamento UE 2024/1689 sull’intelligenza artificiale (AI Act) impone ai provider di modelli general-purpose obblighi di trasparenza sul materiale usato per l’addestramento, con effetti dal 2 agosto 2025 per i modelli ad alto impatto. Il coordinamento tra questi due strumenti è ancora irrisolto e rappresenta il nodo che il registro TDM punta a sciogliere.

Cosa cambia per lo studio

  1. Verifica immediatamente se i contratti di gestione dei diritti che hai redatto o stai redigendo includono una clausola esplicita di riserva TDM leggibile da macchina: senza quella clausola, la riserva è difficilmente opponibile ai provider AI che operano su contenuti pubblicamente accessibili.
  2. Aggiorna i modelli di licenza per i clienti editori e autori inserendo la riserva ai sensi dell’art. 4 par. 3 Dir. 2019/790 e dell’art. 70-ter l. 633/1941, con riferimento esplicito all’uso per addestramento di sistemi AI.
  3. Monitora l’iter del registro europeo opt-out: quando operativo, l’iscrizione diventerà probabilmente lo strumento principale di prova dell’avvenuta riserva in sede contenziosa o di negoziazione con i provider.
  4. Segnala ai clienti che dispongono di archivi digitali (fotografie, testi, database) la necessità di implementare i metadati tecnici di riserva (es. tag robots.txt o header HTTP specifici) già adesso, perché la data di apposizione della riserva potrebbe rilevare nei futuri giudizi sull’anteriorità.
  5. Tieni separata la posizione dei clienti che invece vogliono concedere licenze per il TDM: il registro potrebbe diventare anche lo strumento per rendere pubbliche le disponibilità a licenziare, aprendo un fronte negoziale con i grandi provider.

Attenzione a

Il primo rischio è affidarsi alla sola riserva testuale nei contratti senza implementare la controparte tecnica leggibile da macchina. Un provider AI che estrae contenuti in modo automatizzato non legge le clausole contrattuali: servono metadati nel codice della pagina o nell’header del server. Una riserva solo cartacea rischia di non produrre effetti nei confronti di soggetti terzi che non sono parti del contratto.

Il secondo errore è trattare la questione come futura: i modelli AI vengono addestrati oggi, su dati raccolti oggi. Se un’opera entra nel corpus di addestramento prima che la riserva sia apposta in forma tecnicamente leggibile, il danno è già avvenuto e la rivendicazione successiva diventa molto più complessa da sostenere in giudizio, sia sul piano probatorio che sul piano del nesso causale.

Domande frequenti

Come si appone la riserva TDM opt-out su un sito web in modo giuridicamente valido?

La riserva va implementata in forma leggibile da macchina, ad esempio tramite il file robots.txt con direttive specifiche per i bot AI, header HTTP dedicati o metadati nel codice HTML. La sola dichiarazione testuale in una pagina di condizioni d’uso non è sufficiente verso provider che operano in modo automatizzato. L’art. 4 par. 3 Dir. 2019/790 richiede espressamente che la riserva sia espressa in modo appropriato, inclusi i formati leggibili da macchina.

Il registro europeo opt-out TDM AI è già operativo e i clienti devono iscriversi?

No, il registro è ancora in fase di studio da parte della Commissione UE e non è operativo. Nel frattempo i titolari di diritti devono usare gli strumenti già disponibili: metadati tecnici, clausole contrattuali esplicite e dichiarazioni sui siti. L’iscrizione al futuro registro diventerà rilevante quando lo strumento sarà adottato formalmente, presumibilmente nel contesto dell’attuazione dell’AI Act.

Un autore può agire contro un provider AI che ha usato la sua opera per addestrare un modello senza consenso?

Dipende da quando e come è stata apposta la riserva. Se l’opera era liberamente accessibile online e non era stata riservata in forma leggibile da macchina prima dell’estrazione, il provider può invocare l’eccezione TDM dell’art. 4 Dir. 2019/790. Se invece la riserva era presente e verificabile, l’uso non autorizzato configura violazione del diritto d’autore ai sensi degli artt. 13 e 64-sexies l. 633/1941, con possibilità di azione risarcitoria.

Fonte di riferimento: AgendaDigitale

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