Reddito di Cittadinanza e residenza decennale illegittima per la CGUE


La Corte di Giustizia UE ha stabilito che il requisito dei 10 anni di residenza in Italia per accedere al Reddito di Cittadinanza viola il diritto dell’Unione, in quanto costituisce una discriminazione indiretta nei confronti dei cittadini di altri Stati membri. Gli avvocati possono ora assistere i clienti stranieri comunitari che hanno subito un diniego o una decadenza dal beneficio, chiedendo il riconoscimento retroattivo delle somme non percepite. Il fondamento giuridico è la violazione del principio di parità di trattamento sancito dal Regolamento UE n. 492/2011 e dall’art. 45 TFUE.

Punti chiave

  • Punto 1 — Il requisito dei 10 anni di residenza per il RdC è incompatibile con il diritto UE.
  • Punto 2 — I cittadini UE discriminati possono agire in giudizio per ottenere le prestazioni negate.
  • Punto 3 — Il Regolamento UE 492/2011 e l’art. 45 TFUE sono le basi normative per i ricorsi.

Per gli studi che assistono cittadini comunitari residenti in Italia, si apre uno spazio concreto di azione: chi ha visto rigettare la domanda di Reddito di Cittadinanza per mancanza del requisito dei 10 anni di residenza — di cui almeno 2 continuativi — può oggi agire davanti al giudice ordinario per ottenere il riconoscimento del beneficio e il recupero delle somme non percepite. La sentenza della Corte di Giustizia UE fornisce un precedente diretto e azionabile.

La notizia riportata da Diritto.it riguarda una pronuncia della Corte di Giustizia dell’Unione Europea che ha dichiarato illegittimo il requisito dei 10 anni di residenza in Italia previsto dalla normativa sul Reddito di Cittadinanza, in quanto discriminatorio nei confronti dei lavoratori migranti cittadini UE.

Il contesto normativo

Il RdC era disciplinato dal d.l. n. 4/2019, convertito con modificazioni dalla l. n. 26/2019, che all’art. 2, comma 1, lett. a), imponeva tra i requisiti di accesso la residenza in Italia per almeno 10 anni, di cui gli ultimi 2 in modo continuativo. La CGUE ha ritenuto questa previsione in contrasto con il principio di parità di trattamento tra lavoratori nazionali e comunitari sancito dall’art. 7, par. 2, del Regolamento UE n. 492/2011, nonché con la libera circolazione dei lavoratori garantita dall’art. 45 TFUE. Il ragionamento della Corte si inserisce in un filone già consolidato: prestazioni sociali strettamente legate allo status di lavoratore non possono essere subordinate a condizioni di residenza che penalizzano strutturalmente i migranti comunitari.

Cosa cambia per lo studio

  1. I clienti cittadini UE a cui è stato negato il RdC per via del requisito decennale possono impugnare il provvedimento di diniego davanti al Tribunale ordinario in funzione di giudice del lavoro, invocando la diretta applicabilità del Regolamento UE n. 492/2011.
  2. Per le domande già rigettate con provvedimento definitivo, occorre valutare se sono ancora aperti i termini per l’opposizione o se residua spazio per un’azione risarcitoria autonoma nei confronti dell’INPS, sulla base della violazione del diritto UE secondo i criteri Francovich (cause riunite C-6/90 e C-9/90).
  3. Chi ha percepito il RdC in misura ridotta a causa di calcoli basati su una residenza inferiore ai 10 anni può chiedere le differenze non corrisposte, documentando il periodo effettivo di residenza tramite certificati anagrafici e contributi previdenziali versati.
  4. Nei procedimenti pendenti davanti ai Tribunali italiani con oggetto analogo, la sentenza CGUE costituisce un riferimento vincolante: il giudice nazionale deve disapplicare la norma interna contrastante con il diritto UE, senza necessità di sollevare questione di legittimità costituzionale.
  5. Attenzione al fatto che il RdC è stato abrogato e sostituito dall’Assegno di Inclusione (AdI) e dal Supporto per la Formazione e il Lavoro (SFL) dal 1° gennaio 2024 (d.l. n. 48/2023, conv. l. n. 85/2023): per le nuove misure andranno verificati requisiti di residenza distinti, potenzialmente soggetti alle stesse censure.

Attenzione a

Il primo rischio è confondere l’ambito soggettivo di applicazione: la pronuncia riguarda i cittadini di altri Stati membri UE che abbiano esercitato la libera circolazione come lavoratori. I cittadini di Paesi terzi soggiornanti di lungo periodo seguono un regime diverso, fondato sulla Direttiva 2003/109/CE, e la trasferibilità del ragionamento CGUE va valutata caso per caso, senza automatismi.

Il secondo rischio riguarda la prescrizione: i crediti da prestazioni previdenziali e assistenziali si prescrivono in 5 anni ex art. 2948, n. 4, c.c. Chi ha subito il diniego tra il 2019 e il 2020 deve agire senza ulteriore ritardo per non perdere le annualità più risalenti.

Domande frequenti

Un cittadino UE può recuperare il RdC negato per il requisito dei 10 anni di residenza?

Sì. La sentenza CGUE consente di agire davanti al Tribunale del lavoro per ottenere il riconoscimento del beneficio e il recupero delle somme non percepite. Il Regolamento UE n. 492/2011 ha efficacia diretta e il giudice nazionale deve disapplicare la norma interna contrastante. Occorre però verificare che non siano decorsi i 5 anni di prescrizione dal diniego.

La sentenza CGUE sul RdC si applica anche all’Assegno di Inclusione?

Non automaticamente. L’AdI, introdotto dal d.l. n. 48/2023 in vigore dal 1° gennaio 2024, prevede requisiti di residenza propri che vanno analizzati separatamente. Se anche queste condizioni risultassero strutturalmente discriminatorie per i lavoratori migranti UE, sarebbero censurabili con lo stesso fondamento normativo, ma serve una valutazione specifica sulla singola misura.

Qual è il termine per fare ricorso contro il diniego del RdC per residenza insufficiente?

Il termine dipende dal tipo di azione. Per l’opposizione al provvedimento INPS, vanno verificati i termini amministrativi del singolo atto. Per l’azione in via ordinaria davanti al giudice del lavoro, il credito da prestazione assistenziale si prescrive in 5 anni ex art. 2948, n. 4, c.c., decorrenti dalla data di maturazione del diritto o del rigetto della domanda.

Fonte di riferimento: Diritto.it