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Pubblicità sentenze favorevoli DDL Costa approvato alla Camera


Il DDL Costa obbliga i media a pubblicare le sentenze di assoluzione, proscioglimento e archiviazione con lo stesso rilievo dato alla notizia dell’indagine o dell’arresto. Per uno studio penale, questo significa disporre di uno strumento legale per tutelare la reputazione del cliente dopo un esito favorevole. La norma è ancora in iter parlamentare e dovrà superare il Senato prima di diventare operativa.

Punti chiave

  • Punto 1 — Il DDL Costa ha ottenuto il primo via libera dalla Camera e ora passa al Senato.
  • Punto 2 — I media saranno obbligati a pubblicare gli esiti assolutori con rilievo equivalente alla notizia iniziale.
  • Punto 3 — Lo studio penale potrà azionare lo strumento anche in favore di clienti già prosciolti in passato, se la legge prevede retroattività.

Per gli studi penali e per i commercialisti che assistono clienti sotto inchiesta, il DDL Costa introduce un diritto azionabile: ottenere che la sentenza favorevole — assoluzione, proscioglimento o archiviazione — riceva dalla stampa e dal web la stessa visibilità data alla notizia dell’indagine. Non si tratta di uno strumento reputazionale generico, ma di un obbligo di pubblicazione con caratteristiche simmetriche rispetto alla notizia di apertura del procedimento.

La Camera dei Deputati ha approvato in prima lettura il disegno di legge Costa sulla pubblicità delle sentenze favorevoli all’imputato. Il testo passa ora all’esame del Senato. La fonte è Diritto.it.

Il contesto normativo

Il quadro in cui si inserisce il DDL Costa ruota attorno all’art. 27, comma 2, della Costituzione, che sancisce la presunzione di non colpevolezza fino alla condanna definitiva. Sul piano europeo, la Direttiva 2016/343/UE ha già imposto agli Stati membri di rafforzare le garanzie legate alla presunzione di innocenza nella comunicazione pubblica dei procedimenti penali, con recepimento italiano tramite d.lgs. 188/2021. Quel decreto ha introdotto obblighi per le autorità pubbliche, ma non ha regolato il comportamento dei privati editori. Il DDL Costa colma proprio questo spazio, estendendo l’obbligo di rettifica e pubblicazione ai soggetti che abbiano dato notizia dell’avvio del procedimento.

Cosa cambia per lo studio

  1. Quando il cliente ottiene una sentenza favorevole, l’avvocato potrà notificare formalmente alla testata giornalistica — online o cartacea — l’obbligo di pubblicare l’esito con rilievo comparabile a quello della notizia originale, anche in termini di posizione e dimensione.
  2. Il meccanismo si affianca al diritto di rettifica già previsto dall’art. 8 della L. 47/1948 (legge sulla stampa), ma con una portata più specifica: non corregge un’informazione errata, impone la diffusione di un fatto nuovo e favorevole.
  3. Per i commercialisti che gestiscono clienti imprenditori finiti su giornali per indagini fiscali o fallimentari, lo strumento diventa rilevante anche nella gestione della crisi reputazionale d’impresa.
  4. Sarà utile monitorare la versione finale approvata dal Senato per verificare se la legge si applica anche a procedimenti conclusi prima della sua entrata in vigore: una clausola retroattiva cambierebbe significativamente il perimetro di azione.
  5. Conviene già ora raccogliere e conservare le rassegne stampa relative all’avvio del procedimento del cliente: serviranno per documentare il rilievo mediatico originario e parametrare la pubblicazione successiva.

Attenzione a

Il DDL non è ancora legge. Fino all’approvazione definitiva del Senato e alla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, non esiste alcun obbligo azionabile nei confronti degli editori. Usare questo strumento oggi come leva negoziale con una testata, prospettando conseguenze legali immediate, espone lo studio a contestazioni di infondatezza della pretesa.

Secondo rischio: confondere il DDL Costa con il diritto di rettifica ex art. 8 L. 47/1948, che ha presupposti diversi — richiede un’informazione inesatta o contraria alla verità, non la semplice assenza di aggiornamento sull’esito del processo. I due strumenti coesisteranno ma non sono interscambiabili.

Domande frequenti

Il DDL Costa è già in vigore e posso usarlo per il mio cliente assolto?

No. Il DDL Costa ha superato solo il primo voto alla Camera e deve ancora essere approvato dal Senato e pubblicato in Gazzetta Ufficiale. Fino a quel momento non è azionabile. Per tutelare la reputazione del cliente oggi puoi utilizzare il diritto di rettifica ex art. 8 L. 47/1948, se ricorrono i presupposti di informazione inesatta o falsa.

Qual è la differenza tra il DDL Costa e il diritto di rettifica sulla stampa?

Il diritto di rettifica ex art. 8 L. 47/1948 interviene quando una notizia è inesatta o falsa e richiede una correzione. Il DDL Costa, invece, obbliga le testate a pubblicare un aggiornamento favorevole — assoluzione, proscioglimento, archiviazione — anche se la notizia originale era tecnicamente corretta al momento della pubblicazione. Si tratta di obblighi distinti con presupposti diversi.

La legge sulle sentenze favorevoli si applica anche alle archiviazioni e non solo alle assoluzioni?

Secondo il testo approvato dalla Camera, la pubblicità obbligatoria riguarda assoluzioni, proscioglimenti e archiviazioni. L’archiviazione è espressamente inclusa, il che è rilevante perché spesso rappresenta l’esito più frequente delle indagini e, nonostante non sia una sentenza, produce un impatto reputazionale significativo sul cliente.

Fonte di riferimento: Diritto.it

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