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Proventi GSE spettano al proprietario dell’impianto fotovoltaico


I proventi erogati dal GSE spettano al proprietario dell’impianto fotovoltaico, indipendentemente da chi lo gestisce operativamente. La Cassazione, con l’ordinanza n. 11085 del 25 aprile 2026, ha chiarito che la risoluzione di un contratto di leasing non interrompe questo principio: al momento della restituzione dell’impianto alla società concedente, i proventi tornano a quest’ultima. Chi assiste clienti in contenziosi su energie rinnovabili deve rivedere le posizioni processuali alla luce di questo principio.

Punti chiave

  • Punto 1 — I proventi GSE appartengono al proprietario dell’impianto, non al gestore operativo.
  • Punto 2 — La risoluzione del leasing trasferisce i proventi alla concedente con effetto retroattivo dalla data di restituzione.
  • Punto 3 — I contratti di gestione e affitto d’azienda che non regolano i proventi GSE sono ora a rischio di contenzioso.

Nei contenziosi su impianti fotovoltaici in leasing o in gestione a terzi, la domanda su chi incassi legittimamente i proventi GSE non era mai stata risolta in modo netto dalla giurisprudenza di legittimità. Ora lo è: la Cassazione fissa un principio chiaro che impatta su cause già pendenti, trattative stragiudiziali e clausole contrattuali ancora in vigore.

Con l’ordinanza n. 11085 del 25 aprile 2026, la Prima Sezione Civile della Suprema Corte ha stabilito che i proventi economici erogati dal GSE (Gestore dei Servizi Energetici) spettano al soggetto titolare della proprietà dell’impianto fotovoltaico, non a chi ne cura la gestione operativa. La vicenda traeva origine dalla risoluzione di un contratto di leasing avente ad oggetto due impianti fotovoltaici. Puoi leggere l’analisi completa della pronuncia su Studio Cataldi.

Il contesto normativo

Il quadro di riferimento è stratificato. Le tariffe incentivanti del Conto Energia (d.m. 5 maggio 2011 e successivi) vengono erogate dal GSE al soggetto responsabile dell’impianto, individuato nei provvedimenti autorizzativi. Il codice civile incide sul piano del diritto di seguito dei frutti civili: l’art. 820 c.c. qualifica i proventi da cessione di energia come frutti civili, che spettano al proprietario del bene produttivo salvo diverso accordo contrattuale. Nei contratti di leasing, la disciplina si intreccia con l’art. 1526 c.c. sulla risoluzione per inadempimento dell’utilizzatore, che regola la restituzione del bene e i diritti patrimoniali connessi. La Cassazione aveva già affrontato questioni analoghe in materia di locazione di impianti, ma senza una presa di posizione così netta sulla titolarità dei proventi GSE post-risoluzione.

Cosa cambia per lo studio

  1. Verifica delle cause pendenti. Se assisti un utilizzatore in leasing che ha incassato proventi GSE dopo la risoluzione del contratto, la sua posizione è ora più debole. Valuta subito l’esposizione al rischio di ripetizione delle somme percepite.
  2. Revisione delle clausole contrattuali. Nei contratti di locazione, affitto di ramo d’azienda o comodato di impianti fotovoltaici, inserisci una clausola esplicita che regoli la destinazione dei proventi GSE per tutta la durata del rapporto e in caso di risoluzione anticipata.
  3. Argomento negoziale nei tavoli stragiudiziali. La concedente che vuole recuperare i proventi incassati dall’utilizzatore dopo la risoluzione ha ora un precedente di legittimità direttamente spendibile. Usalo come leva nelle trattative prima di aprire un giudizio.
  4. Attenzione ai contratti di gestione con operatori terzi. Molti proprietari di impianti ne affidano la gestione a società specializzate con accordi spesso silenti sulla titolarità degli incentivi. Quella lacuna è ora un rischio concreto di contenzioso.
  5. Posizione fiscale del cliente. Se i proventi GSE vengono recuperati dal proprietario a seguito di una pronuncia giudiziale, occorre verificare il corretto trattamento fiscale delle somme restituite dall’utilizzatore, in coordinamento con il commercialista.

Attenzione a

Non confondere titolarità civilistica e intestazione amministrativa. L’impianto può essere formalmente intestato al GSE in capo all’utilizzatore per ragioni autorizzative, ma questo non sposta la titolarità dei proventi sul piano civilistico. La Cassazione ragiona sulla proprietà del bene, non sulla posizione nel registro del GSE. Presentare questo argomento in giudizio senza distinguere i due piani rischia di indebolire la difesa del cliente.

Attenzione alla prescrizione delle somme già incassate. I proventi GSE riscossi dall’utilizzatore in vigenza del contratto di leasing, poi risolto, potrebbero essere oggetto di azione di ripetizione da parte della concedente. Il termine ordinario decennale ex art. 2946 c.c. decorre dalla data di effettiva percezione di ciascuna rata incentivante: verifica se i crediti della controparte sono ancora esigibili prima di impostare la difesa.

Domande frequenti

Chi incassa i proventi GSE dopo la risoluzione di un contratto di leasing fotovoltaico?

Secondo Cass. n. 11085/2026, i proventi GSE spettano al proprietario dell’impianto. Dopo la risoluzione del leasing e la restituzione del bene alla concedente, i proventi tornano a quest’ultima. L’utilizzatore che li abbia incassati nel periodo successivo alla restituzione è esposto a un’azione di ripetizione.

I proventi GSE sono frutti civili dell’impianto fotovoltaico ai sensi dell’art. 820 c.c.?

Sì. La qualificazione dei proventi da incentivazione energetica come frutti civili ex art. 820 c.c. è il fondamento giuridico su cui la Cassazione costruisce il principio: i frutti civili spettano al proprietario del bene produttivo, salvo deroga contrattuale esplicita tra le parti.

Cosa rischia il gestore di un impianto fotovoltaico che ha incassato i proventi GSE senza essere il proprietario?

Rischia un’azione di ripetizione dell’indebito da parte del proprietario, con restituzione delle somme percepite più interessi. Il termine prescrizionale ordinario è di dieci anni ex art. 2946 c.c., decorrente dalla data di incasso di ciascuna rata. La posizione è aggravata se il contratto di gestione non regolava espressamente la titolarità degli incentivi.

Fonte di riferimento: StudioCataldiNotizie

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