Proroghe IVA su opzioni revoche e garanzie cosa fare ora


Le scadenze relative alle opzioni, revoche e garanzie IVA hanno subito uno slittamento dei termini ordinari. Gli studi legali e i professionisti che assistono clienti in operazioni IVA-rilevanti devono aggiornare immediatamente il calendario delle scadenze per evitare decadenze. La proroga non è automaticamente operativa per tutti i contribuenti: va verificata la posizione specifica del cliente caso per caso.

Punti chiave

  • Punto 1 — I termini per esercitare opzioni e revoche IVA risultano prorogati oltre le scadenze ordinarie previste dal D.P.R. 633/1972.
  • Punto 2 — Le garanzie IVA richieste dall’Amministrazione finanziaria seguono anch’esse il nuovo calendario prorogato.
  • Punto 3 — La mancata verifica del termine aggiornato espone il cliente a decadenze non sanabili in via amministrativa.

Se hai clienti coinvolti in operazioni che richiedono opzioni o revoche IVA, oppure che devono prestare garanzie all’Erario, aggiorna subito il tuo scadenziario. I termini ordinari sono stati prorogati e operare con le vecchie date significa rischiare decadenze che l’Amministrazione finanziaria non è tenuta a sanare d’ufficio.

Secondo quanto riportato da La Gazzetta degli Enti Locali, opzioni, revoche e garanzie IVA godono di una proroga dei termini, che sposta le scadenze operative oltre il calendario standard previsto dalla normativa vigente.

Il contesto normativo

Il riferimento base è il D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, che disciplina l’imposta sul valore aggiunto e regola all’art. 36-bis e seguenti le modalità di esercizio delle opzioni e delle revoche per i regimi IVA speciali. Le garanzie richieste dall’Erario trovano invece la loro disciplina nell’art. 38-bis del medesimo decreto, in materia di rimborsi IVA. Le proroghe di termini tributari si innestano su questo quadro attraverso provvedimenti dell’Agenzia delle Entrate o disposizioni di legge ad hoc, che modificano temporaneamente le finestre di esercizio dei diritti del contribuente. Ignorare il provvedimento di proroga e presentare istanze con le date ordinarie espone all’eccezione di tardività o, peggio, di intempestività dell’opzione.

Cosa cambia per lo studio

  1. Rivedi lo scadenziario IVA per tutti i clienti con opzioni o revoche pendenti: la proroga sposta i termini in avanti, ma non elimina l’obbligo di agire entro la nuova data.
  2. Per i clienti che attendono rimborsi IVA e sono soggetti all’obbligo di garanzia ex art. 38-bis D.P.R. 633/1972, verifica se la proroga incide anche sui termini di presentazione della polizza fideiussoria o della cauzione.
  3. Aggiorna le lettere di incarico e le checklist di studio: un termine prorogato che viene trattato come scadenza ordinaria genera responsabilità professionale per il consulente che non ha avvisato il cliente per tempo.
  4. Coordina la proroga IVA con eventuali scadenze parallele in materia di dichiarazioni o versamenti: le proroghe raramente coprono tutto il perimetro degli adempimenti connessi, quindi va escluso un effetto trascinamento automatico.
  5. Documenta per iscritto l’avvenuta comunicazione al cliente della nuova scadenza, anche con una semplice e-mail tracciata, per evitare contestazioni in sede di eventuale contenzioso professionale.

Attenzione a

Il primo rischio è trattare la proroga come una sanatoria generalizzata. La proroga sposta il termine, non lo elimina: chi non agisce entro la data prorogata decade comunque dall’opzione o dalla facoltà di revoca, senza possibilità di rimessione in termini salvo casi eccezionali. Il secondo rischio riguarda la disomogeneità applicativa: non tutte le tipologie di opzione o garanzia IVA potrebbero rientrare nel perimetro della proroga. Prima di rassicurare il cliente, verifica che la specifica fattispecie sia espressamente inclusa nel provvedimento di proroga e non limitarti a un’applicazione analogica.

Domande frequenti

Proroga opzioni IVA 2024: quali scadenze sono slittate?

La proroga riguarda i termini per esercitare opzioni e revoche IVA previsti dal D.P.R. 633/1972, nonché i termini per la presentazione delle garanzie sui rimborsi IVA ex art. 38-bis. Le nuove date variano in base al provvedimento specifico: è necessario verificare il testo del decreto o del provvedimento dell’Agenzia delle Entrate che ha disposto la proroga per individuare il termine esatto applicabile al singolo caso.

Cosa succede se il cliente non esercita l’opzione IVA entro il termine prorogato?

La decadenza è definitiva. La proroga sposta il termine ma non crea una seconda finestra di recupero. Se il contribuente non agisce entro la data prorogata, l’opzione si considera non esercitata e l’Amministrazione finanziaria applica il regime ordinario. Non è prevista rimessione in termini salvo forza maggiore documentata, che i giudici tributari valutano in modo molto restrittivo.

La proroga IVA su opzioni e garanzie vale anche per le partite IVA in regime forfettario?

I contribuenti in regime forfettario sono di norma esclusi dal campo di applicazione delle opzioni IVA ordinarie, poiché non applicano l’IVA sulle operazioni. La proroga in questione riguarda i soggetti passivi IVA in regime ordinario o che optano per regimi speciali. Prima di applicare la proroga a un cliente forfettario, verifica che la fattispecie concreta rientri effettivamente nel perimetro soggettivo del provvedimento.

Fonte di riferimento: GazzettaEntiLocali