La privativa comunale sui rifiuti urbani non si estende all’attività di raccolta finalizzata al recupero: gli impianti privati possono operare autonomamente senza passare dal gestore del servizio pubblico. Il Consiglio di Stato, con sentenza n. 1976 del 11 marzo 2026, ha confermato questo perimetro, rendendo illegittimi i dinieghi o le imposizioni comunali che pretendano di assoggettare il recupero alla privativa. Chi assiste impianti o operatori del settore deve verificare se esistono atti restrittivi adottati dall’ente locale in contrasto con questo principio.
Punti chiave
- Punto 1 — La privativa comunale sui rifiuti non copre la raccolta finalizzata al recupero, secondo Cons. Stato n. 1976/2026.
- Punto 2 — Gli impianti privati di recupero possono operare senza convenzionarsi con il gestore pubblico del servizio.
- Punto 3 — I regolamenti comunali che estendono la privativa al recupero sono impugnabili davanti al TAR.
Se hai clienti che gestiscono impianti di recupero rifiuti o operatori del settore ambientale, questa sentenza ti offre un argomento difensivo solido contro qualunque pretesa comunale di assoggettare la raccolta per il recupero alla privativa del servizio pubblico. Vale anche in senso proattivo: puoi oggi verificare se il tuo cliente subisce vincoli regolamentari locali illegittimi e valutare l’impugnazione.
Il Consiglio di Stato, Sezione IV, con sentenza dell’11 marzo 2026, n. 1976, ha confermato che la privativa comunale non si estende all’attività di raccolta rifiuti finalizzata all’avvio a recupero. Gli impianti privati autorizzati possono quindi operare in autonomia, senza transitare dal gestore del servizio pubblico locale. La notizia è riportata da La Gazzetta degli Enti Locali.
Il contesto normativo
Il quadro di riferimento è l’art. 198 del d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152 (Codice dell’Ambiente), che attribuisce ai Comuni la privativa sulla gestione dei rifiuti urbani. La norma, tuttavia, va letta in combinato con l’art. 188-ter e con la disciplina europea sulle attività di recupero, che sottraggono al regime pubblicistico le operazioni classificate come recupero ai sensi dell’Allegato C alla Parte IV del Codice. La Corte di Giustizia UE aveva già tracciato questa distinzione, riconoscendo che il recupero rientra in un circuito economico diverso dallo smaltimento, soggetto a regole di mercato e non a riserva pubblica. Il Consiglio di Stato, con la pronuncia n. 1976/2026, applica coerentemente questi principi, negando che la privativa ex art. 198 possa espandersi fino a comprendere flussi di rifiuti destinati al recupero.
Cosa cambia per lo studio
- Se un Comune ha imposto al tuo cliente operatore privato di conferire i rifiuti raccolti per il recupero esclusivamente al gestore pubblico, quell’obbligo è censurabile: la sentenza n. 1976/2026 ti fornisce il precedente diretto per il ricorso al TAR competente.
- I regolamenti comunali che estendono la privativa oltre i confini dell’art. 198 d.lgs. 152/2006 sono impugnabili entro 60 giorni dalla piena conoscenza, oppure entro 60 giorni dall’atto applicativo lesivo, se il regolamento non era immediatamente lesivo.
- Negli appalti di servizio pubblico, le clausole che pretendono di includere i rifiuti destinati al recupero nel perimetro della concessione possono essere contestate in sede di gara o di esecuzione contrattuale.
- Per i clienti che hanno già subito sanzioni amministrative per raccolta di rifiuti recuperabili senza accordo con il gestore pubblico, la sentenza supporta un ricorso in opposizione o, se i termini sono scaduti, un’istanza di riesame in autotutela.
- Chi assiste Enti locali deve suggerire una revisione immediata dei regolamenti vigenti: mantenere clausole estensive della privativa espone il Comune a contenziosi seriali e a risarcimenti.
Attenzione a
La distinzione tra rifiuti destinati al recupero e rifiuti destinati allo smaltimento dipende dalle autorizzazioni in possesso dell’impianto e dalla classificazione concreta del flusso. Non basta che il cliente dichiari di voler recuperare: serve un’autorizzazione ai sensi degli artt. 208 o 214 d.lgs. 152/2006 che attesti il regime di recupero. Senza questo presupposto documentale, la privativa comunale torna applicabile e il cliente è esposto a sanzioni.
Attenzione anche ai tempi processuali: se il regolamento comunale contestato ha già prodotto atti applicativi da più di 60 giorni, il termine per l’impugnazione diretta del regolamento potrebbe essere decaduto. In quel caso, la strada è impugnare il singolo provvedimento lesivo e sollevare l’illegittimità del regolamento in via derivata, allegando la sentenza n. 1976/2026 come supporto argomentativo.
Domande frequenti
La privativa comunale sui rifiuti si applica anche agli impianti privati di recupero?
No. Il Consiglio di Stato, con sentenza n. 1976 dell’11 marzo 2026, ha chiarito che la privativa ex art. 198 d.lgs. 152/2006 non copre la raccolta di rifiuti finalizzata al recupero. Gli impianti privati autorizzati ai sensi degli artt. 208 o 214 del Codice dell’Ambiente possono operare senza passare dal gestore del servizio pubblico locale.
Come impugnare un regolamento comunale che estende la privativa rifiuti al recupero?
Il regolamento va impugnato al TAR competente entro 60 giorni dalla piena conoscenza o dall’atto applicativo lesivo, se il regolamento non era autonomamente impugnabile. La sentenza Cons. Stato n. 1976/2026 costituisce un precedente diretto da allegare al ricorso per sostenere l’illegittimità delle clausole estensive della privativa oltre i confini dell’art. 198 d.lgs. 152/2006.
Un operatore privato può raccogliere rifiuti urbani per avviarli al recupero senza accordo con il Comune?
Sì, a condizione che l’impianto disponga di un’autorizzazione al recupero rilasciata ai sensi degli artt. 208 o 214 d.lgs. 152/2006 e che il flusso sia classificato come destinato al recupero. Il Consiglio di Stato, con la pronuncia n. 1976/2026, ha escluso che il Comune possa imporre il transito obbligatorio dal gestore pubblico per questi flussi.
Fonte di riferimento: GazzettaEntiLocali