Privacy e licenziamenti sentenza su controllo occulto

La vicenda: telecamere occulte e licenziamento disciplinare

Un lavoratore dipendente di un supermercato viene licenziato per aver consumato, in orario di lavoro, cibi e bevande senza provvedere alla pesatura, prezzatura e pagamento delle stesse. A supporto della contestazione, l’azienda ha prodotto video registrati da investigatori privati che avevano installato telecamere occulte. Il Tribunale aveva confermato il licenziamento; la Corte di Appello, III sezione lavoro, con il provvedimento del 23 febbraio 2026, lo ha invece annullato, ordinando il reintegro del lavoratore con 12 mensilità di risarcimento.

La distinzione tra controlli difensivi e controlli esplorativi

La sentenza offre un’importante chiarificazione sulla distinzione tra due tipologie di controllo sui lavoratori. I controlli difensivi in senso ampio, effettuati a difesa del patrimonio aziendale e riguardanti tutti i dipendenti, devono rispettare le previsioni dell’art. 4 dello Statuto dei lavoratori. I controlli difensivi in senso stretto, invece, sono diretti ad accertare specificatamente condotte illecite ascrivibili — in base a concreti indizi — a singoli dipendenti: tali controlli si pongono all’esterno del perimetro dell’art. 4, ma richiedono un fondato sospetto basato su concreti indizi preesistenti all’avvio dell’indagine.

Il requisito del fondato sospetto: onere della prova sul datore di lavoro

Il datore di lavoro ha l’onere di allegare e provare le specifiche circostanze che lo hanno indotto ad attivare il controllo tecnologico ex post. Nel caso esaminato, il datore aveva dichiarato di aver incaricato l’investigatore a seguito di “ingenti differenze inventariali” (non documentate) e poi di un “fondato sentore che alcune cose non funzionassero come avrebbero dovuto”. I giudici hanno ritenuto tale affermazione di una tale “genericità da non poter certo supportare un’attività di controllo così invasiva quale quella effettuata del posizionamento delle telecamere”. Il fondato sospetto mancava al momento dell’installazione delle telecamere: l’azienda aveva cercato di costruire a posteriori la giustificazione dell’indagine.

L’inutilizzabilità delle prove acquisite in violazione del GDPR

In assenza degli elementi di fatto che giustificano l’investigazione, il controllo occulto del lavoratore dipendente non è consentito e le risultanze dell’indagine privata sono inutilizzabili. I controlli esplorativi — avviati senza un fondato sospetto preesistente — sono vietati dalla norma. Essendo venuta meno la principale fonte di prova, la Corte di Appello ha ordinato il reintegro del lavoratore. Le pubblicazioni ufficiali del Garante Privacy in materia di investigazioni private (Registro dei provvedimenti n. 512 del 19 dicembre 2018) stabiliscono i requisiti essenziali che devono essere rispettati per la legittimità dei controlli investigativi sui lavoratori.

Il principio: nessun controllo esplorativo sui lavoratori

La sentenza ribadisce con chiarezza un principio fondamentale del diritto del lavoro e della privacy: il datore di lavoro non può avviare indagini investigative sui propri dipendenti in assenza di un fondato sospetto basato su concreti indizi di condotte illecite. I controlli esplorativi — finalizzati a scoprire se qualcuno stia commettendo illeciti, senza una ragione specifica — sono vietati e le prove così acquisite sono inutilizzabili in sede disciplinare e giudiziaria.