Perizia contrattuale assicurativa interrompe la prescrizione


La perizia contrattuale pura, avviata in sede di sinistro assicurativo, interrompe il decorso della prescrizione dell’azione di indennizzo. Le Sezioni Unite con la sentenza n. 11959/2026 escludono che tale perizia precluda l’accesso al giudice ordinario, salvo rinuncia espressa alla giurisdizione. Lo studio legale deve monitorare le scadenze prescrizionali tenendo conto dell’effetto interruttivo già dal momento di attivazione della perizia.

Punti chiave

  • Punto 1 — La perizia contrattuale pura interrompe la prescrizione senza precludere il ricorso al giudice ordinario.
  • Punto 2 — Solo una rinuncia espressa alla giurisdizione ordinaria esclude l’azione giudiziaria dopo la perizia.
  • Punto 3 — Il momento di attivazione della perizia diventa rilevante per calcolare i nuovi termini prescrizionali.

Se gestisci sinistri assicurativi, la sentenza delle Sezioni Unite n. 11959/2026 cambia il modo in cui devi calcolare i termini prescrizionali ogni volta che il tuo cliente attiva una perizia contrattuale. L’effetto interruttivo decorre dall’avvio della perizia: questo significa che devi tenere traccia di quella data tanto quanto terresti traccia di una messa in mora formale.

Le Sezioni Unite hanno chiarito con la sentenza n. 11959/2026 che la perizia contrattuale “pura” — quella cioè che non incorpora una rinuncia espressa alla giurisdizione ordinaria — non chiude la porta al tribunale, ma produce un effetto interruttivo sulla prescrizione. La notizia è riportata da Giuricivile.it.

Il contesto normativo

Il termine di prescrizione per l’azione di indennizzo in materia assicurativa è di due anni ai sensi dell’art. 2952 c.c. La norma prevede che la prescrizione decorra dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui si fonda il diritto. L’effetto interruttivo è disciplinato in via generale dagli artt. 2943 e 2944 c.c., ma la giurisprudenza aveva oscillato sull’equiparabilità della perizia contrattuale a un atto interruttivo tipico. Le Sezioni Unite intervengono ora a fare ordine, equiparando sotto il profilo degli effetti sulla prescrizione l’attivazione della perizia a un atto idoneo a interrompere il decorso del termine ex art. 2943 c.c.

Cosa cambia per lo studio

  1. Dal momento in cui il cliente attiva la perizia contrattuale, il termine biennale ex art. 2952 c.c. si interrompe e ricomincia a decorrere dall’esito della procedura peritale: aggiorna subito il fascicolo con quella data.
  2. La perizia pura non equivale a una clausola compromissoria: puoi sempre agire davanti al giudice ordinario anche dopo la conclusione della perizia, a meno che il contratto non contenga una rinuncia espressa e inequivoca alla giurisdizione.
  3. Prima di consigliare al cliente di attendere l’esito della perizia, verifica se la polizza contiene clausole che qualificano la perizia come vincolante o che prevedono la rinuncia alla giurisdizione: in quel caso l’effetto preclusivo scatta e cambia radicalmente la strategia.
  4. Se la compagnia ha già eccepito la prescrizione, verifica la data di avvio della perizia e portala in giudizio come fatto interruttivo: molte eccezioni di prescrizione già sollevate potrebbero cadere alla luce di questo principio.
  5. Nei nuovi mandati assicurativi, inserisci nel promemoria di studio la data di attivazione della perizia come scadenza critica, al pari della messa in mora formale.

Attenzione a

Il rischio principale è confondere la perizia contrattuale pura con quella che contiene una clausola di rinuncia alla giurisdizione ordinaria. Leggere la polizza in modo superficiale può portarti a ritenere libera la strada del tribunale quando invece il cliente ha già perso quella facoltà. Analizza sempre il testo contrattuale prima di fare affidamento sull’effetto interruttivo.

Secondo rischio: fare affidamento sull’interruzione senza documentare la data di avvio della perizia. Se la compagnia contesta quel momento, serve prova scritta — lettera di incarico al perito, comunicazione della compagnia o verbale di apertura della procedura. Senza documentazione, l’effetto interruttivo resta un’affermazione difficile da difendere in giudizio.

Domande frequenti

La perizia contrattuale interrompe la prescrizione nel contratto di assicurazione?

Sì, secondo le Sezioni Unite con la sentenza n. 11959/2026. La perizia contrattuale pura produce un effetto interruttivo sulla prescrizione biennale prevista dall’art. 2952 c.c. Il termine ricomincia a decorrere dalla conclusione della procedura peritale, a condizione che la perizia non contenga una rinuncia espressa alla giurisdizione ordinaria.

Dopo la perizia contrattuale posso ancora agire in giudizio contro la compagnia assicurativa?

Sì, salvo che il contratto contenga una clausola di rinuncia espressa alla giurisdizione ordinaria. La perizia contrattuale pura, come chiarito dalle Sezioni Unite nella sentenza n. 11959/2026, non preclude l’azione davanti al giudice. Verifica sempre il testo della polizza prima di escludere la via giudiziaria.

Come calcolo il nuovo termine di prescrizione dopo l’interruzione da perizia assicurativa?

Il termine biennale ex art. 2952 c.c. si interrompe al momento dell’avvio della perizia e ricomincia a decorrere integralmente dalla sua conclusione. Documenta con precisione la data di apertura e chiusura della procedura peritale: quella documentazione è la tua prova dell’interruzione in caso di eccezione sollevata dalla compagnia.

Fonte di riferimento: Giuricivile