Quando il condannato versa in stato di irreversibile incapacità psicofisica, il difensore non può ottenere una declaratoria di non luogo a procedere all’esecuzione: lo strumento rimane il differimento della pena ex art. 147 c.p., con rivalutazioni periodiche dello stato di salute. La Corte costituzionale, con sentenza n. 66/2026, ha rigettato le questioni sollevate dal Tribunale di sorveglianza di Bologna, ritenendo l’istituto vigente compatibile con il diritto di difesa, la funzione rieducativa della pena e il canone della ragionevole durata del processo.
Punti chiave
- Punto 1 — L’art. 147 c.p. regge al vaglio costituzionale: nessuna declaratoria di non luogo a procedere per infermità irreversibile.
- Punto 2 — Il differimento con rivalutazioni periodiche resta l’unico strumento per il condannato in stato psicofisico grave.
- Punto 3 — La Corte ha escluso violazioni del diritto di difesa, della funzione rieducativa e della ragionevole durata.
Chi gestisce istanze di differimento pena per condannati gravemente malati deve sapere che la strada della declaratoria di non luogo a procedere all’esecuzione rimane sbarrata. La Corte costituzionale ha chiuso la porta a una lettura evolutiva dell’art. 147 c.p. che avrebbe consentito, in presenza di infermità irreversibile, di bloccare definitivamente l’esecuzione senza successive rivalutazioni.
Con la sentenza n. 66/2026, la Corte costituzionale ha dichiarato non fondate le questioni sollevate dal Tribunale di sorveglianza di Bologna, confermando la legittimità dell’attuale assetto normativo in materia di rinvio obbligatorio e facoltativo dell’esecuzione della pena.
Il contesto normativo
L’art. 147 c.p. disciplina il rinvio facoltativo dell’esecuzione della pena detentiva, tra l’altro nei casi in cui il condannato si trovi in condizioni di grave infermità fisica. Il Tribunale di sorveglianza di Bologna aveva sollevato questione di legittimità costituzionale nella parte in cui la norma non consente al giudice di dichiarare direttamente non luogo a procedere all’esecuzione quando l’incapacità psicofisica del condannato risulti irreversibile, imponendo invece continue rivalutazioni del medesimo stato. I parametri evocati erano l’art. 24 Cost. (diritto di difesa), l’art. 27 comma 3 Cost. (funzione rieducativa della pena) e l’art. 111 Cost. (ragionevole durata del processo).
La Corte ha respinto il presupposto interpretativo del giudice rimettente: la norma, letta nel sistema dell’ordinamento penitenziario e dei poteri del magistrato di sorveglianza, non produce gli effetti lesivi denunciati e non richiede una riscrittura giudiziale per via costituzionale.
Cosa cambia per lo studio
- L’istanza di differimento ex art. 147 c.p. resta l’unico strumento per sospendere l’esecuzione in caso di grave infermità: non esistono percorsi alternativi verso una dichiarazione definitiva di non procedibilità.
- Il monitoraggio periodico dello stato di salute del condannato è un onere processuale strutturale: ogni rivalutazione richiede documentazione medica aggiornata da produrre tempestivamente al Tribunale di sorveglianza competente.
- Nei casi di infermità dichiarata irreversibile dai sanitari, la strategia difensiva deve puntare sul rinnovo continuativo delle istanze di differimento, corredate da certificazioni specialistiche che attestino la persistenza e la gravità della condizione.
- La sentenza n. 66/2026 esclude che il meccanismo delle rivalutazioni periodiche violi di per sé il canone della ragionevole durata: argomenti fondati solo su quel parametro non reggono davanti alla Corte.
- Resta aperta la via della misura alternativa alla detenzione o dell’affidamento in prova per ragioni di salute, da valutare in parallelo rispetto al differimento, a seconda del residuo di pena e dei requisiti soggettivi.
Attenzione a
Il rischio principale è costruire la difesa sull’aspettativa di una declaratoria definitiva di non luogo a procedere, che la Corte ha escluso in radice. Impostare l’istanza in questi termini davanti al Tribunale di sorveglianza espone al rigetto immediato e brucia tempo prezioso per il condannato.
Secondo punto critico: trascurare i termini delle rivalutazioni periodiche. Il differimento concesso non è automaticamente prorogato; ogni scadenza richiede un atto difensivo attivo. Un’udienza saltata o una documentazione medica non aggiornata può portare alla revoca del beneficio e alla ripresa dell’esecuzione anche in condizioni cliniche invariate.
Domande frequenti
Quando si può chiedere il differimento della pena per infermità del condannato?
Il differimento facoltativo ex art. 147 c.p. è applicabile quando il condannato versa in condizioni di grave infermità fisica. Il Tribunale di sorveglianza valuta la documentazione medica prodotta e può sospendere l’esecuzione per il tempo necessario. La condizione deve essere attestata da certificazione specialistica e aggiornata a ogni rivalutazione periodica imposta dal giudice.
La Corte costituzionale ha dichiarato incostituzionale l’art. 147 c.p. sull’infermità irreversibile?
No. Con la sentenza n. 66/2026 la Corte ha dichiarato non fondate le questioni sollevate dal Tribunale di sorveglianza di Bologna. L’art. 147 c.p. è rimasto invariato: non consente al giudice di dichiarare non luogo a procedere all’esecuzione nemmeno quando l’incapacità psicofisica del condannato risulti irreversibile.
Cosa succede se il condannato è psichiatricamente incapace in modo permanente: si può bloccare definitivamente l’esecuzione?
No, secondo la Corte costituzionale. Lo strumento rimane il differimento ex art. 147 c.p. con rivalutazioni periodiche, anche quando l’incapacità è dichiarata irreversibile dai medici. Il difensore deve quindi pianificare rinnovi continuativi dell’istanza, supportati da documentazione clinica aggiornata, senza poter ottenere una chiusura definitiva del procedimento esecutivo.
Fonte di riferimento: StudioCataldiNotizie