Una patrimoniale progressiva sui grandi patrimoni, se introdotta, imporrebbe agli studi legali e ai commercialisti una revisione immediata delle strategie di pianificazione fiscale per i clienti con patrimoni rilevanti. Il dibattito internazionale — dal G20 di Rio 2024 alle proposte di tassazione minima del 2% sui patrimoni superiori a 1 miliardo di dollari — anticipa possibili recepimenti nell’ordinamento italiano. Chi assiste clienti con asset significativi deve già oggi valutare gli strumenti disponibili, dai trust alle holding estere, prima che eventuali norme transitorie li rendano inefficaci.
Punti chiave
- Punto 1 — Una patrimoniale al 2% su patrimoni oltre 1 miliardo è già proposta a livello G20.
- Punto 2 — L’Italia dispone già di IVIE e IVAFE come forme di patrimoniale parziale sugli asset esteri.
- Punto 3 — La pianificazione preventiva tramite trust o holding estere va valutata ora, prima di norme transitorie.
Per uno studio legale che assiste persone fisiche o famiglie con patrimoni elevati, il dibattito sulla patrimoniale non è accademia: è un segnale operativo. Quando una proposta fiscale raggiunge la soglia del G20 — come accaduto a Rio de Janeiro nel 2024, con la discussione su una minimum tax del 2% annuo sui patrimoni superiori a 1 miliardo di dollari — il tempo per strutturare soluzioni si accorcia. Chi aspetta il testo definitivo parte già in ritardo.
Il Dott. Donato Toma ha pubblicato su AvvocatoAndreani un’analisi discorsiva sul tema della tassazione patrimoniale progressiva, ricostruendo il contesto internazionale, il quadro italiano e le implicazioni operative per legislatori e professionisti fiscali. Un contributo utile per inquadrare le coordinate del dibattito che si sta preparando anche a Bruxelles.
Il contesto normativo
L’Italia non è priva di strumenti patrimoniali già vigenti. L’IVIE (Imposta sul Valore degli Immobili situati all’Estero), introdotta dall’art. 19, co. 13 del D.L. 201/2011 (conv. L. 214/2011), e l’IVAFE (Imposta sul Valore delle Attività Finanziarie detenute all’Estero), disciplinata dal co. 18 dello stesso articolo, rappresentano forme di prelievo patrimoniale già operative. L’aliquota ordinaria IVAFE è dello 0,2% annuo sul valore degli asset finanziari esteri, con eccezioni per i conti correnti (34,20 euro fissi per giacenza media superiore a 5.000 euro). Sul fronte costituzionale, l’art. 53 Cost. fissa il principio di progressività, ma la Corte Costituzionale ha più volte precisato — già con sent. n. 120/1972 — che esso non impone la progressività per ogni singola imposta, bensì per il sistema tributario nel suo complesso. Questo spazio interpretativo è esattamente quello che una futura patrimoniale potrebbe occupare senza violare la Carta.
Cosa cambia per lo studio
- Rivaluta subito i patrimoni dei clienti con asset netti superiori a 5 milioni di euro: sono la fascia che qualunque proposta di patrimoniale colpirebbe per prima, indipendentemente dalla soglia tecnica adottata.
- Monitora la residenza fiscale effettiva dei clienti più esposti. L’art. 2, co. 2 del TUIR (D.P.R. 917/1986) definisce la residenza in base a iscrizione anagrafica, domicilio e residenza civilistica: tre criteri alternativi che rendono difficile il trasferimento fittizio e che vanno analizzati con precisione prima di qualsiasi operazione.
- Considera la costituzione di trust o fondazioni di famiglia come strumenti di separazione patrimoniale, verificando la compatibilità con la normativa CFC (art. 167 TUIR) e le norme sulle controlled foreign companies in caso di strutture estere.
- Aggiorna le clausole di revisione nei contratti di mandato con clienti private: se cambia il quadro fiscale in modo rilevante, lo studio deve poter rinegoziare l’incarico senza responsabilità per consulenze rese su normativa poi modificata.
- Tieni sotto osservazione le direttive UE in materia: la Commissione Europea ha avviato nel 2024 una consultazione informale su forme coordinate di tassazione dei grandi patrimoni, che potrebbe tradursi in una direttiva entro il 2026.
Attenzione a
Il rischio principale è confondere il dibattito con la norma. Molti clienti, leggendo la stampa generalista, potrebbero chiedere ristrutturazioni patrimoniali urgenti e costose su ipotesi ancora non cristallizzate in proposta legislativa. Consigliare operazioni irreversibili — come la liquidazione di asset o il trasferimento di residenza — prima che esista un testo normativo concreto espone il professionista a responsabilità ex art. 2236 c.c. per imperizia nella valutazione del rischio fiscale.
Secondo profilo critico: le norme transitorie. Storicamente, le patrimoniali italiane — compresa quella del 1992 (prelievo forzoso del 6 per mille) — sono entrate in vigore con effetto immediato o retroattivo sulla giacenza. Strutturare un’operazione di trasferimento di liquidità nelle settimane precedenti l’entrata in vigore può configurare elusione fiscale ai sensi dell’art. 10-bis della L. 212/2000 (Statuto del contribuente), con conseguente inopponibilità all’Amministrazione finanziaria.
Domande frequenti
Una patrimoniale sui grandi patrimoni è compatibile con la Costituzione italiana?
Sì, a condizione che rispetti il principio di capacità contributiva ex art. 53 Cost. La Corte Costituzionale ha chiarito che la progressività si valuta sull’intero sistema tributario, non sulla singola imposta. Un’aliquota patrimoniale proporzionale o lievemente progressiva supererebbe il vaglio di costituzionalità, purché non abbia carattere confiscatorio.
Come si calcola oggi l’IVAFE sugli asset finanziari detenuti all’estero?
L’IVAFE si applica nella misura dello 0,2% annuo sul valore di mercato degli strumenti finanziari detenuti all’estero al 31 dicembre, ai sensi dell’art. 19, co. 18 del D.L. 201/2011. Per i conti correnti e depositi si applica un’imposta fissa di 34,20 euro se la giacenza media supera 5.000 euro. Le banche italiane applicano automaticamente la ritenuta.
Il trasferimento di residenza all’estero prima di una patrimoniale è una strategia lecita?
Dipende dall’effettività del trasferimento. L’art. 2, co. 2 del TUIR considera residente in Italia chi per almeno 183 giorni l’anno è iscritto all’anagrafe, ha domicilio o residenza nel territorio. Un trasferimento meramente formale, senza effettivo spostamento del centro degli interessi, è contestabile dall’Agenzia delle Entrate come elusivo ex art. 10-bis L. 212/2000.
Fonte di riferimento: AvvocatoAndreani