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PA non può delegare le verifiche ricorso al TAR


La pubblica amministrazione non può trasferire a soggetti privati o enti terzi l’obbligo di effettuare verifiche che la legge attribuisce direttamente ad essa. Se un provvedimento si fonda su accertamenti delegati in modo illegittimo, l’atto è viziato e impugnabile davanti al TAR. Per lo studio legale questo apre uno spazio difensivo concreto ogni volta che il cliente subisce un diniego, una sanzione o una revoca basata su controlli eseguiti da soggetti privi della competenza legale.

Punti chiave

  • Punto 1 — La PA non può delegare a terzi le verifiche che la legge le attribuisce direttamente.
  • Punto 2 — Il provvedimento fondato su accertamenti delegati illegittimamente è impugnabile per vizio di competenza.
  • Punto 3 — Il difetto di istruttoria autonoma della PA costituisce motivo autonomo di ricorso al TAR.

Ogni volta che il cliente riceve un diniego, una revoca o una sanzione amministrativa, vale la pena verificare chi ha materialmente condotto le verifiche istruttorie che l’hanno preceduta. Se la PA ha affidato quegli accertamenti a un soggetto privato, a un ente strumentale o a un professionista esterno senza una specifica base normativa, il provvedimento regge su fondamenta fragili e il ricorso al TAR ha basi solide.

Secondo quanto riportato da La Gazzetta degli Enti Locali, la pubblica amministrazione non può delegare a soggetti terzi le verifiche che la legge le attribuisce in via esclusiva: l’istruttoria resta un momento di esercizio diretto del potere pubblico e non è esternalizzabile senza una norma che lo consenta espressamente.

Il contesto normativo

Il principio affonda le radici nell’art. 6 della L. 241/1990, che assegna al responsabile del procedimento il compito di valutare le condizioni di ammissibilità e i requisiti di legittimazione, nonché di accertare i fatti d’ufficio. La norma non prevede spazi di delega libera a soggetti estranei all’apparato amministrativo competente. Sul versante giurisprudenziale, il Consiglio di Stato ha più volte ribadito che il difetto di istruttoria autonoma da parte dell’organo titolare del potere integra un vizio del procedimento rilevante ai sensi dell’art. 21-octies, comma 1, della stessa L. 241/1990, con conseguente annullabilità dell’atto. Anche il TAR Lazio, in diverse pronunce recenti, ha dichiarato illegittimi provvedimenti adottati sulla base di relazioni tecniche elaborate da soggetti privati incaricati dall’amministrazione procedente senza copertura normativa specifica.

Cosa cambia per lo studio

  1. Prima di impostare il ricorso, richiedi tramite accesso agli atti (art. 22 L. 241/1990) tutta la documentazione istruttoria: scoprire che le verifiche le ha fatte un soggetto terzo è spesso il motivo aggiuntivo che fa la differenza in sede cautelare.
  2. Nei ricorsi contro sanzioni amministrative o revoche di autorizzazioni, aggiungi sistematicamente il motivo di eccesso di potere per difetto di istruttoria quando l’accertamento risulta delegato senza base normativa.
  3. Nei contratti pubblici, controlla che le verifiche sui requisiti dei concorrenti siano state condotte dalla stazione appaltante e non da organismi di attestazione o soggetti privati al di là di quanto previsto dal Codice dei contratti (d.lgs. 36/2023).
  4. Nei procedimenti di controllo su contributi pubblici o finanziamenti, verifica se l’ente erogatore ha delegato le verifiche di rendicontazione a soggetti terzi: in quel caso, le eventuali revoche possono essere attaccate anche per vizio del procedimento istruttorio.
  5. Segnala al cliente che presentare osservazioni procedimentali (art. 10 L. 241/1990) contestando già in fase precontenziosa la legittimità della delega delle verifiche consolida il quadro difensivo e può bloccare il provvedimento prima dell’adozione.

Attenzione a

Non confondere la delega illegittima delle verifiche con il legittimo ricorso a consulenti tecnici o a organismi di certificazione previsti espressamente dalla legge. La PA può acquisire pareri tecnici esterni, ma la valutazione finale e la decisione devono restare in capo all’organo competente: se il provvedimento recepisce acriticamente le conclusioni del terzo senza un autonomo apprezzamento, il vizio sussiste ma ha una configurazione diversa, assimilabile al difetto di motivazione.

Attenzione anche ai termini decadenziali: il vizio istruttorio non sospende i 60 giorni per il ricorso al TAR. Se il cliente si accorge del problema tardi, valuta l’impugnazione dell’atto presupposto o degli atti endoprocedimentali nei termini dalla loro piena conoscenza, evitando di perdere la possibilità di far valere in giudizio un motivo che potrebbe rivelarsi decisivo.

Domande frequenti

Quando un atto amministrativo è illegittimo perché la PA ha delegato le verifiche a terzi?

L’atto è illegittimo quando la legge attribuisce la verifica direttamente all’amministrazione procedente e questa la affida a un soggetto esterno senza una norma che lo consenta. Il vizio è di competenza e di difetto di istruttoria, entrambi motivi di annullamento ai sensi dell’art. 21-octies, comma 1, L. 241/1990. Il ricorso va proposto al TAR competente entro 60 giorni dalla piena conoscenza del provvedimento.

Come faccio a scoprire se la PA ha delegato le verifiche a un soggetto terzo?

Presenta una istanza di accesso agli atti ex art. 22 L. 241/1990 richiedendo tutta la documentazione istruttoria, inclusi incarichi conferiti a consulenti o enti esterni, relazioni tecniche e verbali di ispezione. La PA deve rispondere entro 30 giorni. Se oppone diniego o silenzio, puoi agire con ricorso al TAR o con richiesta di riesame al responsabile della prevenzione della corruzione.

La PA può far fare le verifiche a un consulente tecnico esterno senza che l’atto sia illegittimo?

Sì, ma solo a determinate condizioni. Il consulente può raccogliere dati e redigere relazioni tecniche, ma la valutazione finale e la decisione devono restare in capo all’organo competente. Se il provvedimento recepisce le conclusioni del terzo senza alcun autonomo apprezzamento, si configura un difetto di motivazione e un vizio di istruttoria, entrambi impugnabili davanti al giudice amministrativo.

Fonte di riferimento: GazzettaEntiLocali

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