L’ANAC ha approvato nuovi schemi per la pubblicazione dei dati di trasparenza, aggiornando i modelli già in uso dopo un anno di sperimentazione. Le amministrazioni pubbliche devono adeguare le sezioni ‘Amministrazione Trasparente’ ai nuovi format, pena l’esposizione a rilievi in sede di vigilanza. Chi assiste enti locali o società partecipate deve verificare subito la conformità delle pubblicazioni ai nuovi schemi tecnici.
Punti chiave
- Punto 1 — L’ANAC ha approvato nuovi modelli di pubblicazione dopo un anno di sperimentazione con enti e stakeholder.
- Punto 2 — Le amministrazioni devono aggiornare le sezioni ‘Amministrazione Trasparente’ adeguandosi ai nuovi schemi tecnici.
- Punto 3 — Il mancato adeguamento espone l’ente a contestazioni in sede di vigilanza ANAC e a responsabilità dirigenziali.
Se assisti enti locali, società partecipate o amministrazioni centrali, aggiorna subito il check-list sugli obblighi di trasparenza. L’ANAC ha approvato nuovi schemi per la pubblicazione dei dati nella sezione ‘Amministrazione Trasparente’: i vecchi modelli non sono più allineati alle indicazioni tecniche dell’Autorità e il disallineamento può tradursi in contestazioni formali in sede di vigilanza.
L’aggiornamento è stato deliberato dall’ANAC a seguito di un anno di sperimentazione dei modelli precedenti, durante il quale amministrazioni e stakeholder hanno segnalato criticità e proposto modifiche. La notizia è riportata da La Gazzetta degli Enti Locali.
Il contesto normativo
Gli obblighi di trasparenza trovano la loro fonte primaria nel d.lgs. 33/2013 (c.d. decreto trasparenza), come modificato dal d.lgs. 97/2016. L’art. 1 del d.lgs. 33/2013 stabilisce il principio generale di trasparenza come accessibilità totale delle informazioni concernenti l’organizzazione e l’attività delle pubbliche amministrazioni. L’art. 8, comma 3, attribuisce all’ANAC il potere di adottare linee guida e schemi standard per le pubblicazioni, rendendoli vincolanti per tutte le amministrazioni soggette al decreto. Le violazioni degli obblighi di pubblicazione rilevano anche ai fini della responsabilità erariale del dirigente responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza (RPCT), come ribadito dall’ANAC nella delibera n. 1310/2016, ancora applicata quale parametro interpretativo.
Cosa cambia per lo studio
- I nuovi schemi tecnici ridefiniscono la struttura e il formato dei dati da pubblicare: non basta avere le informazioni online, occorre che rispettino i campi e le tassonomie aggiornate dall’ANAC.
- Gli enti che usano gestionali o piattaforme per alimentare automaticamente la sezione ‘Amministrazione Trasparente’ devono verificare con i fornitori software che i file di esportazione siano già compatibili con i nuovi modelli.
- Il RPCT di ciascuna amministrazione deve documentare nel Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) l’avvenuto adeguamento agli schemi aggiornati: in assenza di questa traccia, il rilievo in sede di audit è quasi automatico.
- Chi redige pareri o contratti per enti locali deve inserire clausole che obblighino i fornitori di servizi IT a garantire la compatibilità con gli schemi ANAC vigenti e i loro futuri aggiornamenti.
- Le società in controllo pubblico soggette al d.lgs. 33/2013 ai sensi dell’art. 2-bis devono adeguarsi agli stessi schemi: un errore frequente è trattarle come soggetti privati e omettere l’allineamento.
Attenzione a
Il rischio più concreto è il doppio binario sanzionatorio: da un lato la vigilanza ANAC può avviare procedimenti per inadempimento agli obblighi di pubblicazione; dall’altro, il mancato aggiornamento degli schemi può essere valorizzato in sede di accesso civico generalizzato (art. 5, comma 2, d.lgs. 33/2013) per contestare la qualità e l’usabilità dei dati pubblicati, aprendo contenziosi con associazioni o singoli cittadini.
Attenzione anche ai tempi: ANAC non fissa sempre un termine espresso di adeguamento, ma i primi accertamenti ispettivi successivi all’adozione di nuovi schemi usano già quelli aggiornati come benchmark. Non aspettare la notifica di avvio del procedimento per mettersi in regola.
Domande frequenti
Quali enti devono adeguarsi ai nuovi schemi ANAC per la trasparenza?
Tutti i soggetti elencati nell’art. 2-bis del d.lgs. 33/2013: pubbliche amministrazioni in senso stretto, enti pubblici economici, società in controllo pubblico e, in parte, gli altri enti di diritto privato in controllo pubblico. Le società quotate sono escluse, ma quelle a partecipazione pubblica non quotate rientrano nell’obbligo se controllate ai sensi dell’art. 2359 c.c.
Cosa rischia il dirigente se l’ente non aggiorna i modelli di pubblicazione ANAC?
Il RPCT risponde in prima battuta: l’ANAC può avviare un procedimento di vigilanza e irrogare sanzioni fino a 10.000 euro ai sensi dell’art. 47 del d.lgs. 33/2013. In presenza di danno erariale, la Corte dei Conti può contestare la responsabilità del dirigente per omissione degli obblighi di controllo sulla trasparenza.
Un cittadino può fare accesso civico se i dati pubblicati non rispettano gli schemi ANAC?
Sì. L’accesso civico semplice (art. 5, comma 1, d.lgs. 33/2013) tutela proprio il diritto alla pubblicazione dei dati obbligatori nel formato corretto. Se i dati sono presenti ma in formato difforme dagli schemi ANAC, l’amministrazione può essere considerata inadempiente e il cittadino può attivare la procedura di riesame davanti al responsabile o il ricorso al TAR.
Fonte di riferimento: GazzettaEntiLocali