La notifica via PEC di una sentenza non fa decorrere il termine breve per l’impugnazione se manca la relata di notifica. La Cassazione con la sentenza n. 17968/2026 ha ribadito che la semplice trasmissione telematica del provvedimento non è sufficiente. Per la decorrenza del termine breve occorre una notifica in forma telematica completa, con relata regolarmente redatta.
Punti chiave
- Punto 1 — La PEC senza relata non fa decorrere il termine breve di 30 giorni per impugnare.
- Punto 2 — Cass. n. 17968/2026 distingue trasmissione telematica informale da notifica telematica formale.
- Punto 3 — Verificare sempre che la notifica avversaria includa relata valida prima di calcolare le scadenze.
Prima di segnare sul calendario la scadenza per proporre appello o ricorso in Cassazione, controlla se la notifica via PEC della sentenza ricevuta dalla controparte include effettivamente la relata. Se manca, il termine breve non è ancora iniziato a decorrere e il tuo studio potrebbe avere molto più tempo di quanto pensi — oppure, se sei tu ad aver notificato, l’atto va rifatto correttamente.
Con la sentenza n. 17968/2026, la Corte di Cassazione ha chiarito che non ogni trasmissione telematica del provvedimento produce l’effetto di far decorrere il termine breve per l’impugnazione. Secondo la Corte, perché scatti quel termine è necessaria una notifica telematica completa, dotata di relata in regola. Puoi consultare il testo integrale della decisione sul sito di Giuricivile.it.
Il contesto normativo
Il punto di partenza è l’art. 285 c.p.c., che disciplina la notificazione della sentenza ai fini della decorrenza del termine breve di impugnazione (30 giorni, ex art. 325 c.p.c., o 60 giorni per il ricorso in Cassazione ex art. 325 co. 2 c.p.c.). La notifica telematica degli atti giudiziari è regolata dall’art. 3-bis della L. n. 53/1994, che impone — tra gli altri requisiti — la redazione della relata in forma elettronica con firma digitale del notificante. La Cassazione ha già affrontato il tema in passato (si vedano Cass. Civ. n. 14878/2023 e Cass. Civ. n. 9498/2022), ribadendo che la relata non è un adempimento formale secondario ma un elemento costitutivo della notifica telematica valida.
La sentenza n. 17968/2026 si inserisce in questo solco e lo consolida: la trasmissione via PEC di una copia informatica della sentenza, priva di relata, vale al più come comunicazione informale o produzione documentale, ma non integra una notificazione idonea a far decorrere termini processuali.
Cosa cambia per lo studio
- Ogni volta che ricevi via PEC una sentenza dalla controparte, verifica subito se il messaggio contiene la relata firmata digitalmente: solo in quel caso il termine breve decorre dalla data di ricezione certificata.
- Se la relata manca, il termine breve non scatta: il tuo studio dispone del termine lungo (6 mesi dal deposito della sentenza, ex art. 327 c.p.c.), salvo che la notifica venga ripetuta correttamente in un secondo momento.
- Quando sei tu a notificare la sentenza per far decorrere il termine breve a carico dell’avversario, utilizza sempre il modello di relata previsto dall’art. 3-bis L. 53/1994, firmalo digitalmente e allegalo al messaggio PEC insieme alla copia autentica del provvedimento.
- Documenta in fascicolo lo screenshot della PEC ricevuta, la ricevuta di accettazione e di consegna, e controlla che la relata riporti gli elementi richiesti: generalità del notificante, dati del destinatario, data e ora, indirizzo PEC utilizzato.
- Nei procedimenti con più parti, ripeti il controllo per ciascuna notifica individuale: un’irregolarità anche su un solo destinatario può influire sulla decorrenza differenziata dei termini.
Attenzione a
Il rischio principale è calcolare il termine breve a partire da una PEC priva di relata, perdendo di vista il termine lungo e rischiando di impugnare tardivamente. Specularmente, chi notifica senza relata potrebbe illudersi di aver fatto decorrere il termine a carico dell’avversario, scoprendo solo in sede di verifica dell’ammissibilità dell’impugnazione altrui che il termine non era ancora iniziato.
Un secondo errore ricorrente è confondere la comunicazione di cancelleria via PEC (che ha finalità meramente informative e non vale come notificazione) con la notifica telematica ad istanza di parte. Solo quest’ultima, se completa di relata, produce l’effetto sul termine breve. Le comunicazioni di cancelleria ex art. 136 c.p.c. non rientrano in questo schema.
Domande frequenti
La PEC senza relata fa decorrere il termine breve per l’appello?
No. Secondo Cass. n. 17968/2026, la trasmissione via PEC di una sentenza priva di relata non integra una notificazione valida ai sensi dell’art. 285 c.p.c. e dell’art. 3-bis L. 53/1994. Il termine breve di 30 giorni (o 60 per il ricorso in Cassazione) non decorre: resta applicabile il termine lungo di 6 mesi dal deposito della sentenza ex art. 327 c.p.c.
Cosa deve contenere la relata della notifica telematica della sentenza?
L’art. 3-bis L. 53/1994 richiede che la relata in forma elettronica indichi: le generalità del notificante, i dati identificativi del destinatario, l’indirizzo PEC utilizzato per la trasmissione, la data e l’ora di invio. La relata deve essere sottoscritta con firma digitale dal difensore notificante e allegata al messaggio PEC insieme alla copia informatica del provvedimento.
Come faccio a verificare se la notifica PEC ricevuta dall’avversario è valida per il termine breve?
Controlla tre elementi: (1) la presenza di un file separato costituente la relata firmata digitalmente; (2) la ricevuta di accettazione e di consegna dal gestore PEC; (3) che l’indirizzo mittente coincida con quello censito nei registri abilitati. Se uno dei tre elementi manca o è irregolare, la notifica non produce l’effetto sul termine breve e puoi impugnare entro il termine lungo di 6 mesi.
Fonte di riferimento: Giuricivile