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Neurodiritti avvocato guida legale


I neurodiritti sono diritti fondamentali autonomi pensati per proteggere i dati neurali, l’identità cognitiva e la libertà decisionale delle persone sottoposte a tecnologie di lettura cerebrale. Sul piano pratico, un avvocato deve già oggi ragionare su questi profili quando assiste clienti nel settore medtech, HR analytics o assicurativo che impiegano strumenti di inferenza algoritmica su dati biometrici cerebrali. Il GDPR copre parzialmente la questione attraverso l’art. 9 sui dati biometrici, ma non è progettato per le inferenze cognitive: questo gap normativo è il vero rischio da presidiare.

Punti chiave

  • Punto 1 — I dati neurali rientrano nei dati biometrici ex art. 9 GDPR, ma le inferenze cognitive restano in una zona grigia normativa.
  • Punto 2 — Il Cile ha già adottato nel 2021 una legge costituzionale sui neurodiritti: primo precedente legislativo vincolante al mondo.
  • Punto 3 — Nessuna norma italiana o UE disciplina ancora esplicitamente la libertà mentale o l’integrità cognitiva come diritti autonomi.

Chiunque assista aziende che raccolgono segnali biometrici cerebrali — dai dispositivi BCI nel settore medtech fino ai tool di misurazione dell’attenzione nei contesti lavorativi — si trova già oggi davanti a obblighi di compliance che il GDPR copre solo in parte. Il nodo non è teorico: le inferenze algoritmiche su stati mentali non sono qualificate come «dati biometrici» in modo uniforme dai Garanti europei, e questo apre spazi di responsabilità civile e amministrativa non ancora mappati dalla giurisprudenza italiana.

La spinta a riconoscere neurodiritti come categoria autonoma — separata da privacy, consenso informato e non discriminazione — arriva da un dibattito accademico e istituzionale ormai maturo. Agenda Digitale sintetizza il punto centrale: le categorie giuridiche esistenti non reggono davanti a tecnologie capaci di leggere e modificare l’attività cerebrale, da cui l’esigenza di diritti specifici a tutela dell’interiorità mentale e dell’identità cognitiva.

Il contesto normativo

Il GDPR classifica i dati biometrici come categoria speciale ex art. 9 Reg. UE 2016/679, con divieto di trattamento salvo basi giuridiche tassative. Tuttavia, le inferenze su stati emotivi o cognitivi ricavate da dati neurali non sempre soddisfano la definizione tecnica di «dato biometrico» dell’art. 4 n. 14, che richiede l’identificazione univoca della persona fisica. Il Garante italiano ha affrontato profili contigui nel provvedimento del 22 giugno 2023 sul riconoscimento facciale (doc. web n. 9913793), ma i dati neurali restano privi di una disciplina dedicata.

Sul piano costituzionale, l’art. 2 Cost. e la clausola aperta sui diritti inviolabili offrono già una base argomentativa per chi volesse tutelare in giudizio l’integrità mentale come diritto fondamentale. La Corte Costituzionale ha riconosciuto con sentenza n. 238/2014 la possibilità di ricavare diritti impliciti dal combinato disposto degli artt. 2 e 3 Cost., strada percorribile anche in questo ambito. Sul fronte UE, l’AI Act (Reg. UE 2024/1689) vieta all’art. 5 i sistemi AI per l’inferenza di emozioni in contesti lavorativi e scolastici: primo ancoraggio normativo positivo direttamente applicabile.

Cosa cambia per lo studio

  1. Chi redige contratti con fornitori di tecnologie HR che includono analisi biometriche deve verificare se il sistema rientra nei divieti dell’art. 5 AI Act, applicabile dal 2 agosto 2026 per questa categoria di rischio.
  2. Nelle due diligence di M&A che coinvolgono aziende medtech o neurotech, occorre mappare esplicitamente i dataset neurali trattati e la loro qualificazione giuridica, perché incidono sul profilo di rischio GDPR e responsabilità ex d.lgs. 231/2001.
  3. Chi assiste pazienti sottoposti a BCI (Brain-Computer Interface) in ambito clinico deve distinguere tra consenso al trattamento sanitario ex art. 3 L. 219/2017 e consenso al trattamento dati neurali: sono atti distinti con requisiti diversi.
  4. Sul fronte contenzioso, il danno non patrimoniale da «manipolazione cognitiva» algoritmica è già argomentabile ex art. 2059 c.c. e art. 82 GDPR, anche in assenza di una norma specifica sui neurodiritti.
  5. Studi con clienti nel settore assicurativo devono monitorare l’uso di dati neurali per la profilazione del rischio: pratica che il Garante potrebbe qualificare come decisione automatizzata vietata ex art. 22 GDPR.

Attenzione a

Il rischio più frequente è trattare i dati neurali come semplice sottocategoria dei dati sanitari, applicando solo le garanzie del Titolo IV d.lgs. 196/2003. Quella qualificazione è parziale: i dati neurali possono non avere finalità diagnostica e sfuggire al perimetro sanitario, finendo in un vuoto normativo che espone il titolare del trattamento senza che nessuna base giuridica li copra correttamente.

Secondo errore ricorrente: ignorare l’AI Act assumendo che entri in vigore «tra qualche anno». Il divieto sull’inferenza emotiva in ambito lavorativo ex art. 5 AI Act si applica dal 2 agosto 2026, e le obbligazioni contrattuali stipulate oggi potrebbero già essere incompatibili con quella scadenza.

Domande frequenti

I dati EEG raccolti in ambito lavorativo sono dati biometrici ai sensi del GDPR?

Dipende dall’uso. Se i segnali EEG servono a identificare univocamente la persona, rientrano nell’art. 4 n. 14 GDPR come dati biometrici e sono soggetti al divieto ex art. 9. Se invece servono solo a inferire stati emotivi o livelli di attenzione senza identificazione, la qualificazione è incerta e occorre una valutazione caso per caso con il DPO.

L’AI Act vieta già oggi i sistemi di rilevamento emotivo sui dipendenti?

Il divieto dell’art. 5 AI Act per i sistemi di inferenza emotiva in contesti lavorativi e scolastici diventa applicabile dal 2 agosto 2026. Tuttavia, contratti e appalti stipulati oggi che prevedono queste funzionalità vanno già verificati: potrebbero risultare non conformi alla scadenza senza possibilità di rinegoziazione a breve termine.

È possibile chiedere il risarcimento del danno per manipolazione algoritmica dello stato cognitivo?

Sul piano teorico sì: il danno non patrimoniale da lesione dell’integrità psichica è risarcibile ex art. 2059 c.c., e l’art. 82 GDPR prevede risarcimento per danni da trattamento illecito di dati. La difficoltà pratica è la prova del nesso causale tra il trattamento algoritmico e il pregiudizio cognitivo lamentato, profilo su cui la giurisprudenza italiana non ha ancora precedenti diretti.

Fonte di riferimento: AgendaDigitale

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