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Network fees e Digital Networks Act cosa cambia per gli studi


Gli articoli 191, 192 e 193 del Digital Networks Act introducono meccanismi di conciliazione volontaria tra operatori di rete (Telco) e fornitori di contenuti digitali (OTT) sul tema dei costi di rete. Chi assiste imprese del settore telecomunicazioni o piattaforme digitali deve monitorare l’evoluzione di questo quadro, perché le network fees possono incidere su contratti di fornitura, accordi di peering e struttura tariffaria dei servizi. Il nodo della neutralità della rete rimane aperto e la sua risoluzione normativa avrà ricadute dirette sulle clausole contrattuali oggi in uso.

Punti chiave

  • Punto 1 — Gli artt. 191-193 del Digital Networks Act regolano la conciliazione volontaria tra Telco e OTT sui costi di rete.
  • Punto 2 — Le network fees possono ridisegnare gli equilibri contrattuali negli accordi di peering e interconnessione.
  • Punto 3 — La neutralità della rete resta un vincolo regolatorio europeo che limita la libertà negoziale delle parti.

Chi assiste operatori di telecomunicazioni, piattaforme digitali o grandi aziende con infrastrutture cloud deve tenere d’occhio il cantiere aperto dal Digital Networks Act. Gli articoli 191, 192 e 193 del testo delineano un sistema di conciliazione volontaria che, se tradotto in diritto positivo, ridisegnerà il perimetro contrattuale di interi segmenti di mercato: dagli accordi di peering ai contratti di transito IP, fino alle clausole di qualità del servizio nelle forniture B2B.

La notizia, riportata da Agenda Digitale, ricostruisce il confronto tra Telco, OTT e associazioni di settore attorno al nodo delle network fees, con sullo sfondo i temi della neutralità della rete e della sovranità digitale europea.

Il contesto normativo

Il Digital Networks Act si inserisce nel solco del Regolamento UE 2022/2065 (Digital Services Act) e del Regolamento UE 2018/1971 istitutivo di BEREC, l’organismo europeo dei regolatori delle comunicazioni elettroniche. In Italia, il Codice delle comunicazioni elettroniche (d.lgs. 207/2021, che recepisce la Direttiva UE 2018/1972) fissa all’art. 67 i principi di accesso e interconnessione, mentre l’art. 70 disciplina gli obblighi di trasparenza tariffaria per gli operatori notificati. Sul fronte della neutralità della rete, il Regolamento UE 2015/2120 (Open Internet Regulation) rimane il riferimento vincolante e impedisce agli ISP di discriminare il traffico in base alla fonte: qualsiasi meccanismo di network fee che operi una differenziazione per origine del traffico si scontra con questo divieto, salvo le eccezioni tassative previste dall’art. 3, par. 3, del medesimo Regolamento.

Cosa cambia per lo studio

  1. Revisione delle clausole contrattuali di peering e transito IP: se il cliente è un operatore TLC o un grande OTT, verifica che i contratti in essere contengano clausole di rinegoziazione ancorate all’evoluzione del quadro regolatorio, con riferimento esplicito al d.lgs. 207/2021 e ai futuri atti delegati del Digital Networks Act.
  2. Monitoraggio delle procedure di conciliazione volontaria: gli artt. 191-193 del Digital Networks Act prefigurano un meccanismo alternativo alla lite giudiziaria. Occorre capire se e come questo strumento si affiancherà alle procedure ADR già previste dal Codice delle comunicazioni elettroniche e gestite da AGCOM.
  3. Valutazione dell’impatto tariffario per i clienti OTT: una network fee strutturata come corrispettivo per l’accesso preferenziale alla rete potrebbe configurare una violazione del Regolamento UE 2015/2120. Prima di assistere un cliente in trattative bilaterali con una Telco, verifica la compatibilità dell’accordo con l’art. 3, par. 3, dell’Open Internet Regulation.
  4. Attenzione alla sovranità digitale come argomento regolatorio: il concetto compare nel dibattito politico europeo e potrebbe giustificare misure asimmetriche a favore degli operatori europei rispetto agli OTT extra-UE. Chi assiste piattaforme americane o asiatiche deve mappare questo rischio nei propri pareri stragiudiziali.
  5. Aggiornamento dei contratti SLA (Service Level Agreement): se il cliente eroga servizi cloud o CDN, le SLA devono prevedere scenari in cui l’introduzione di network fees alteri i costi di banda, con clausole di adeguamento automatico o diritto di recesso per giustificato motivo.

Attenzione a

Il primo rischio è confondere la conciliazione volontaria prevista dal Digital Networks Act con le procedure obbligatorie già esistenti davanti ad AGCOM. Sono strumenti distinti: saltare il passaggio corretto espone il cliente a decadenze procedurali e all’impossibilità di opporre l’accordo raggiunto a terzi. Verifica sempre quale procedura si applica al caso concreto prima di avviare qualsiasi tavolo negoziale.

Il secondo rischio riguarda la redazione di accordi di network fee che non tengano conto del Regolamento UE 2015/2120. Un contratto che preveda corsie preferenziali di traffico a pagamento, senza rientrare nelle eccezioni tassative dell’art. 3, par. 3, è nullo per contrasto con norma imperativa di diritto europeo direttamente applicabile. AGCOM ha già avviato procedimenti istruttori su fattispecie analoghe: un accordo del genere può costare al cliente sanzioni fino al 2% del fatturato annuo nazionale.

Domande frequenti

Le network fees sono legali in Italia secondo la normativa vigente?

Allo stato attuale, il Regolamento UE 2015/2120 (Open Internet Regulation) vieta agli ISP di discriminare il traffico in base alla fonte o alla destinazione, salvo eccezioni tassative previste dall’art. 3, par. 3. Un accordo bilaterale Telco-OTT che configuri una corsia preferenziale a pagamento rischia di essere nullo per contrasto con norma imperativa di diritto UE direttamente applicabile in Italia.

Cosa prevede il Digital Networks Act sulla conciliazione tra Telco e OTT?

Gli articoli 191, 192 e 193 del Digital Networks Act introducono un meccanismo di conciliazione volontaria tra operatori di rete e fornitori di contenuti digitali per la definizione dei costi di interconnessione. Il testo è ancora in fase di negoziazione europea: non è ancora diritto positivo vigente, ma chi assiste imprese del settore deve monitorarne l’iter per aggiornare per tempo i contratti in essere.

Quali articoli del Codice delle comunicazioni elettroniche regolano accesso e interconnessione in Italia?

Il d.lgs. 207/2021, che recepisce la Direttiva UE 2018/1972, disciplina accesso e interconnessione principalmente agli artt. 67 e 70. L’art. 67 fissa i principi generali di accesso, mentre l’art. 70 impone obblighi di trasparenza tariffaria agli operatori notificati da AGCOM come aventi significativo potere di mercato.

Fonte di riferimento: AgendaDigitale

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