La Cassazione ha chiarito che la risoluzione consensuale del rapporto di lavoro non consente l’accesso alla NASpI per analogia con le ipotesi tipizzate dalla legge. Il lavoratore che accetta la risoluzione consensuale fuori dai casi previsti dall’art. 3, d.lgs. n. 22/2015 — come il rifiuto del trasferimento o la procedura conciliativa in sede protetta — perde il diritto all’indennità. Lo studio che assiste lavoratori in fase di uscita deve verificare in anticipo se la modalità di cessazione scelta rientra o meno nelle fattispecie ammesse.
Punti chiave
- Punto 1 — La risoluzione consensuale dà diritto alla NASpI solo nei casi tassativamente previsti dal d.lgs. n. 22/2015.
- Punto 2 — La Cassazione esclude qualsiasi estensione analogica delle ipotesi ammesse al trattamento.
- Punto 3 — La sede protetta ex art. 410 c.p.c. resta la via più sicura per garantire la NASpI al lavoratore uscente.
Chi assiste lavoratori in uscita da un rapporto di lavoro deve aggiornare subito la propria check-list di consulenza: la Cassazione chiude la porta all’interpretazione analogica per l’accesso alla NASpI in caso di risoluzione consensuale. Concordare la fine del rapporto fuori dai binari previsti dalla legge significa, in concreto, far perdere al cliente l’indennità di disoccupazione.
La pronuncia arriva dalla Corte di Cassazione e fa il punto su una questione frequente nella pratica quotidiana degli studi che si occupano di diritto del lavoro. Puoi leggere la notizia completa su Diritto.it.
Il contesto normativo
L’art. 3, d.lgs. n. 22/2015 elenca le condizioni di accesso alla NASpI: tra queste, la risoluzione consensuale rileva solo in due ipotesi specifiche — il rifiuto del lavoratore al trasferimento in una sede distante più di 50 km o raggiungibile in più di 80 minuti, e la risoluzione raggiunta in sede di conciliazione ai sensi dell’art. 410 c.p.c. davanti all’Ispettorato del Lavoro. La Cassazione ribadisce che questo elenco è tassativo: non esiste spazio per applicare per analogia altre fattispecie di accordo risolutivo, per quanto economicamente equivalenti o assistite da rappresentanza sindacale.
Cosa cambia per lo studio
- Prima di qualsiasi accordo risolutivo, verifica se la fattispecie concreta rientra nelle ipotesi dell’art. 3, d.lgs. n. 22/2015: in caso contrario il lavoratore non accede alla NASpI, indipendentemente dal contenuto economico dell’accordo.
- La sede protetta ex art. 410 c.p.c. davanti all’Ispettorato del Lavoro resta lo strumento più affidabile per garantire al lavoratore sia la validità dell’accordo sia il diritto alla NASpI: orienta le trattative in quella direzione quando il cliente vuole entrambe le tutele.
- Nelle trattative con le aziende, specifica nel mandato quali obiettivi sono prioritari per il lavoratore — liquidazione immediata o accesso alla NASpI — perché le due cose possono confliggere se si sceglie la sede sbagliata.
- Se il datore propone una risoluzione consensuale non assistita, avvisa per iscritto il cliente del rischio di perdita della NASpI: un’informativa scritta ti copre da eventuali contestazioni di responsabilità professionale.
- Nei casi di trasferimento a più di 50 km o 80 minuti di percorrenza, documenta subito distanza e tempi di viaggio con strumenti verificabili — Google Maps con data e orario — prima di formalizzare il rifiuto del lavoratore.
Attenzione a
Il primo rischio è consigliare la risoluzione consensuale in sede sindacale pensando che l’assistenza del rappresentante basti a garantire la NASpI: la Cassazione non lascia margini, e quella sede non è equiparabile alla conciliazione ex art. 410 c.p.c. davanti all’ITL. L’accordo sarà valido, ma l’INPS rifiuterà la prestazione.
Il secondo errore ricorrente è non informare il cliente prima della firma che rinunciare alle dimissioni per giusta causa — che darebbe diritto alla NASpI — in favore di una risoluzione consensuale mal strutturata azzera la tutela previdenziale. Verifica sempre quale istituto sia più conveniente nel caso concreto prima di avviare qualsiasi trattativa.
Domande frequenti
La risoluzione consensuale dà diritto alla NASpI se firmata in sede sindacale?
No. La Cassazione esclude che la sede sindacale equipari la risoluzione consensuale alle ipotesi ammesse dall’art. 3, d.lgs. n. 22/2015. Solo la conciliazione ex art. 410 c.p.c. davanti all’Ispettorato del Lavoro o il rifiuto del trasferimento oltre 50 km consentono l’accesso alla NASpI in caso di risoluzione consensuale.
Quali sono i casi in cui la risoluzione consensuale dà diritto alla NASpI?
L’art. 3, d.lgs. n. 22/2015 prevede due ipotesi: il rifiuto del lavoratore al trasferimento in una sede oltre 50 km o raggiungibile in più di 80 minuti, e la risoluzione consensuale raggiunta in sede di conciliazione ai sensi dell’art. 410 c.p.c. presso l’Ispettorato Territoriale del Lavoro. Fuori da questi casi, la NASpI non spetta.
Se il lavoratore rinuncia alle dimissioni per giusta causa e accetta una risoluzione consensuale, perde la NASpI?
Dipende dalla sede scelta. Le dimissioni per giusta causa danno diritto alla NASpI autonomamente. Se il lavoratore rinuncia a questa strada e accetta una risoluzione consensuale non formalizzata ex art. 410 c.p.c., perde il diritto all’indennità. Valutare quale opzione sia più conveniente è un passaggio di consulenza irrinunciabile prima di firmare qualsiasi accordo.
Fonte di riferimento: Diritto.it