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Musica generata da AI e piattaforme streaming nuovi obblighi


Chi assiste artisti, label o distributori deve aggiornare i contratti di distribuzione digitale per includere clausole di dichiarazione sull’origine AI dei contenuti. Le principali piattaforme — Deezer, Spotify, Believe, Tencent Music — hanno introdotto policy che prevedono blocco o rimozione dei brani privi di badge di autenticità o con contenuto AI non dichiarato. Il mancato adeguamento espone il cliente a rimozioni unilaterali e potenziali controversie contrattuali con i distributori.

Punti chiave

  • Punto 1 — Spotify, Deezer e Believe rimuovono brani AI non etichettati: i contratti di distribuzione vanno aggiornati subito.
  • Punto 2 — L’AI Act (Reg. UE 2024/1689) impone obblighi di trasparenza sui contenuti generati da AI già applicabili.
  • Punto 3 — La mancata disclosure AI in sede contrattuale può configurare inadempimento e responsabilità verso la piattaforma.

Chi segue artisti, etichette discografiche o distributori digitali si trova oggi di fronte a un rischio concreto: i contratti di distribuzione vigenti non contengono clausole sulla provenienza AI dei contenuti, e le piattaforme iniziano a bloccare o rimuovere i brani in assenza di quella dichiarazione. Aggiornare subito quelle clausole non è una precauzione, è una misura urgente per evitare inadempimenti contrattuali a cascata.

Deezer, Believe, Tencent Music e Spotify hanno rafforzato strumenti e policy contro i brani generati dall’intelligenza artificiale, introducendo sistemi di rilevazione dei contenuti Gen AI, blocchi alla distribuzione e badge di autenticità. Le misure si collegano esplicitamente all’AI Act europeo. La notizia completa è disponibile su Agenda Digitale.

Il contesto normativo

Il Regolamento UE 2024/1689 (AI Act), in vigore dal 1° agosto 2024, stabilisce all’art. 50 obblighi di trasparenza per i sistemi AI che generano contenuti sintetici: chi mette in circolazione contenuti audio o musicali generati da AI deve garantire che siano marcati in modo leggibile da macchina e, ove tecnicamente possibile, percepibile dall’utente. L’obbligo riguarda direttamente i distributori e, per estensione contrattuale, gli artisti che cedono i contenuti.

Sul piano del diritto d’autore italiano, la legge 22 aprile 1941 n. 633 (l.d.a.) non attribuisce tutela autoriale alle opere generate autonomamente da AI in assenza di apporto creativo umano: l’art. 1 l.d.a. riserva la protezione alle opere dell’ingegno di carattere creativo frutto di un autore persona fisica. Un brano interamente generato da AI senza intervento umano rilevante non è tutelabile, con conseguenze dirette sulla validità delle cessioni di diritti nei contratti di distribuzione.

Cosa cambia per lo studio

  1. Revisione dei contratti di distribuzione digitale: inserire una clausola di rappresentanza e garanzia in cui l’artista o la label dichiarano se il contenuto è generato totalmente o parzialmente da AI, con previsione di manleva in caso di falsa dichiarazione.
  2. Due diligence sui contenuti in catalogo: se assisti una label con catalogo esistente, verifica quali brani potrebbero essere classificati come Gen AI dalle piattaforme — la rimozione retroattiva è già prevista nelle nuove policy di Believe e Deezer.
  3. Clausole di adeguamento automatico alle policy di piattaforma: le policy cambiano velocemente; un contratto senza clausola di aggiornamento dinamico scarica sul cliente il rischio di ogni nuova restrizione unilaterale della piattaforma.
  4. Verifica della titolarità cedibile: prima di assistere nella cessione di diritti su un brano AI, accertare se esiste un apporto creativo umano documentabile — senza di esso, la cessione ha oggetto giuridicamente incerto ai sensi degli artt. 1346 e 1418 c.c.
  5. Monitoraggio degli atti attuativi dell’AI Act: la Commissione europea sta definendo standard tecnici per la marcatura dei contenuti sintetici; le specifiche tecniche incideranno direttamente sugli obblighi contrattuali dei distributori entro il 2025.

Attenzione a

Non confondere disclosure volontaria e obbligo di legge. Alcuni distributori presentano il badge AI come funzione facoltativa, ma l’art. 50 AI Act lo rende obbligatorio per i contenuti sintetici distribuiti nell’UE. Un contratto che qualifica la marcatura come opzionale espone il cliente a una violazione regolamentare diretta, con sanzioni fino al 3% del fatturato mondiale ai sensi dell’art. 101 AI Act.

Attenzione alla clausola di risoluzione unilaterale delle piattaforme. Le nuove policy di Spotify e Believe prevedono la rimozione immediata senza preavviso in caso di contenuto AI non dichiarato. Se il contratto di distribuzione non ripartisce chiaramente questo rischio, il cliente potrebbe rivalersi sul distributore — o viceversa — con esiti imprevedibili in assenza di clausole specifiche.

Domande frequenti

Un brano generato interamente da AI è tutelabile dalla legge sul diritto d’autore italiana?

No. L’art. 1 della legge 633/1941 protegge solo le opere frutto di creatività umana. Un brano prodotto autonomamente da un sistema AI, senza apporto creativo di una persona fisica, non acquisisce tutela autoriale in Italia. La cessione dei relativi diritti ha quindi oggetto giuridicamente incerto, con rischio di nullità ai sensi degli artt. 1346 e 1418 c.c.

Cosa rischia un distributore musicale che non dichiara i contenuti generati da AI sulle piattaforme?

Rischia la rimozione immediata dei brani da Spotify, Deezer e Believe senza preavviso, secondo le nuove policy già in vigore. Sul piano regolamentare, l’art. 50 AI Act impone la marcatura obbligatoria dei contenuti sintetici distribuiti nell’UE. La violazione può comportare sanzioni fino al 3% del fatturato mondiale ai sensi dell’art. 101 AI Act.

Come va modificato un contratto di distribuzione musicale per adeguarsi alle nuove policy AI delle piattaforme?

Occorre inserire almeno tre elementi: una dichiarazione di garanzia dell’artista sull’origine umana o AI del contenuto, una clausola di manleva a carico di chi fornisce false informazioni, e una clausola di aggiornamento dinamico che adegui il contratto alle variazioni delle policy di piattaforma senza necessità di rinegoziazione ogni volta.

Fonte di riferimento: AgendaDigitale

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