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Morte in servizio rendita INAIL e risarcimento eredi


Quando un dipendente pubblico muore in servizio, i familiari hanno diritto a specifiche prestazioni previdenziali e assicurative che si attivano per vie diverse dalla normale successione. Lo studio che assiste gli eredi deve verificare entro 3 anni la decadenza del diritto alla rendita INAIL e, parallelamente, aprire il procedimento per l’indennizzo civile se la morte è riconducibile a cause di servizio. Ignorare i due binari — previdenziale e civilistico — è l’errore più frequente e più costoso.

Punti chiave

  • Punto 1 — Il diritto alla rendita INAIL ai superstiti si prescrive in 3 anni dall’evento mortale.
  • Punto 2 — La causa di servizio va accertata dalla Commissione medica ospedaliera entro termini perentori.
  • Punto 3 — I familiari possono cumulare rendita INAIL e risarcimento civile solo entro i limiti fissati dalla Cassazione.

Quando un professionista pubblico — magistrato, funzionario, ufficiale giudiziario — muore nell’esercizio delle sue funzioni, i familiari si trovano davanti a un reticolo di tutele che nessuno coordina d’ufficio. Lo studio che li assiste deve muoversi su almeno tre fronti in parallelo: previdenziale, assicurativo e, se ricorrono i presupposti, civilistico-risarcitorio. La gestione separata di questi percorsi è la prima fonte di errore.

La notizia di riferimento riguarda il decesso in servizio di un magistrato nel sistema giudiziario britannico, come comunicato ufficialmente dalla magistratura del Regno Unito. Il caso offre l’occasione per ricapitolare cosa scatta, nel sistema italiano, ogni volta che un lavoratore pubblico muore mentre è in servizio.

Il contesto normativo

In Italia la morte in servizio del dipendente pubblico attiva un sistema articolato. Sul fronte previdenziale, l’art. 85 del d.P.R. n. 1092/1973 disciplina il trattamento di reversibilità per i superstiti del pubblico dipendente, mentre per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali si applica il d.P.R. n. 1124/1965, con la rendita ai superstiti regolata dall’art. 85 e seguenti dello stesso decreto. La Corte di Cassazione, con sentenza n. 5119/2022, ha ribadito che la rendita INAIL ai superstiti e il risarcimento del danno civile sono cumulabili solo nei limiti del danno effettivo, con obbligo di scomputo delle somme già percepite a titolo indennitario. Sul fronte del riconoscimento della causa di servizio, il d.P.R. n. 461/2001 fissa la procedura e i termini: la domanda va presentata entro 6 mesi dalla data dell’evento, a pena di decadenza, salvo causa di forza maggiore documentata.

Cosa cambia per lo studio

  1. Verificare immediatamente se la morte è avvenuta durante l’orario di servizio o in itinere: la distinzione condiziona l’applicabilità della tutela INAIL e la qualificazione come infortunio sul lavoro ai sensi dell’art. 2 del d.P.R. n. 1124/1965.
  2. Presentare la domanda di riconoscimento della causa di servizio entro 6 mesi dall’evento (d.P.R. n. 461/2001, art. 2): il termine è perentorio e la decadenza non è sanabile se non per causa di forza maggiore da provare documentalmente.
  3. Aprire in parallelo la pratica INAIL per la rendita ai superstiti: il diritto si prescrive in 3 anni dall’evento ex art. 112 del d.P.R. n. 1124/1965, ma conviene agire subito per non perdere ratei arretrati.
  4. Valutare l’azione risarcitoria nei confronti dell’amministrazione di appartenenza se emergono profili di responsabilità datoriale per omessa sicurezza, applicando l’art. 2087 c.c. e il d.lgs. n. 81/2008.
  5. Coordinare i calcoli risarcitori con la rendita già liquidata: la Cassazione n. 5119/2022 impone lo scomputo, e un’istanza mal quantificata espone il cliente a ripetizione delle somme percepite.

Attenzione a

Il rischio più comune è trattare la morte in servizio come una normale successione mortis causa, dimenticando i termini amministrativi della causa di servizio. I 6 mesi del d.P.R. n. 461/2001 decorrono dalla data del decesso, non dall’apertura della successione: uno studio che aspetta il completamento delle pratiche ereditarie per avviare l’iter amministrativo arriva quasi sempre fuori tempo massimo.

Un secondo errore ricorrente riguarda il cumulo delle prestazioni: presentare una richiesta di risarcimento civile senza aver già quantificato la rendita INAIL incassata o in corso di liquidazione espone il cliente a una sentenza che decurta l’importo finale ben oltre le aspettative, con potenziale responsabilità professionale dello studio per aver mal gestito le aspettative risarcitorie.

Domande frequenti

Morte in servizio dipendente pubblico: entro quando presentare la domanda di causa di servizio?

La domanda va presentata entro 6 mesi dalla data del decesso, ai sensi dell’art. 2 del d.P.R. n. 461/2001. Il termine è perentorio. In caso di forza maggiore documentata è possibile chiedere la rimessione in termini, ma la casistica favorevole è molto ridotta. Conviene attivarsi entro le prime settimane dall’evento.

Rendita INAIL superstiti e risarcimento civile si possono cumulare?

Sì, ma con limiti precisi. La Cassazione civile n. 5119/2022 ha confermato che il cumulo è ammesso solo nei limiti del danno effettivo subito dai superstiti. Le somme già liquidate a titolo di rendita INAIL vanno sottratte dal quantum risarcitorio riconosciuto in sede civile, per evitare un indebito arricchimento.

In caso di morte in itinere del dipendente pubblico scatta la tutela INAIL?

Sì. L’infortunio in itinere è coperto da INAIL ai sensi dell’art. 12 del d.lgs. n. 38/2000, a condizione che il percorso casa-lavoro non sia stato interrotto o deviato per ragioni personali. I superstiti hanno diritto alla rendita calcolata sulla retribuzione annua del de cuius, con le stesse regole dell’infortunio in servizio.

Fonte di riferimento: JudiciaryUK

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