Quando le molestie ex art. 660 c.p. sono reciproche o ritorsive tra le stesse parti, il fatto non è tipico e il reato non si configura. La Cassazione, con la sentenza n. 14016/2026, conferma che la reciprocità dei comportamenti neutralizza l’elemento della petulanza o altro biasimevole motivo, che è il fulcro della tipicità oggettiva della norma. Per lo studio legale questo significa sia una linea difensiva concreta per l’imputato, sia un filtro da applicare prima di depositare querela per molestie.
Punti chiave
- Punto 1 — La reciprocità delle condotte esclude la tipicità oggettiva del reato ex art. 660 c.p.
- Punto 2 — L’elemento della petulanza viene neutralizzato quando anche la parte offesa ha molestato.
- Punto 3 — Prima di querelare per molestie, valuta se il cliente ha posto in essere condotte analoghe.
Se il tuo cliente è indagato o imputato per molestie ex art. 660 c.p., verifica subito se la persona offesa ha tenuto condotte analoghe o ritorsive: la reciprocità azzera la tipicità del fatto e apre una via difensiva robusta, già collaudata in Cassazione. Lo stesso ragionamento vale a specchio: prima di presentare querela per molestie, accertati che il cliente non abbia risposto con comportamenti equivalenti, perché in quel caso esponi chi assisti a una difesa facilmente vincente.
La Cassazione, con la sentenza n. 14016/2026, ribadisce che il reato di molestie private non è configurabile quando le condotte siano reciproche o ritorsive tra le medesime parti. La pronuncia — disponibile con commento su AvvocatoAndreani — consolida un indirizzo già presente in giurisprudenza e lo rende ancora più spendibile nelle aule di merito.
Il contesto normativo
L’art. 660 c.p. punisce chiunque, in un luogo pubblico o aperto al pubblico ovvero col mezzo del telefono, per petulanza o per altro biasimevole motivo, rechi molestia o disturbo a una persona. La norma richiede, sul piano oggettivo, che la condotta sia connotata da petulanza o da un motivo biasimevole: non basta il fastidio arrecato, serve una qualificazione negativa del movente. Quando entrambe le parti si molestano a vicenda, quella qualificazione non regge su nessuno dei due versanti, perché ciascun comportamento trova una spiegazione — per quanto non condivisibile — nella reazione alla condotta altrui. La Cass. pen. n. 14016/2026 formalizza questo ragionamento: la reciprocità dei comportamenti neutralizza l’elemento strutturale della tipicità oggettiva, con conseguente proscioglimento o non luogo a procedere.
Cosa cambia per lo studio
- Nella difesa dell’imputato per art. 660 c.p., raccogli fin dal primo colloquio tutti gli elementi che dimostrino condotte moleste della controparte: messaggi, email, testimonianze, accessi al telefono. Quella documentazione non serve solo ad attenuare la pena, ma a escludere il reato.
- Nei procedimenti pendenti in cui il tuo cliente sia già a processo, valuta l’incidente probatorio o la richiesta di proscioglimento anticipato ex art. 129 c.p.p. se hai già prova della reciprocità: il giudice deve rilevare d’ufficio l’assenza di tipicità.
- Prima di depositare querela per molestie, sottoponi al cliente un questionario strutturato sui propri comportamenti verso la controparte negli ultimi mesi. Una querela presentata in presenza di condotte ritorsive del querelante espone lo studio a una difesa che smonta tutto con la stessa sentenza.
- In sede civile o familiare, dove spesso convivono procedimenti penali per molestie tra ex coniugi o comproprietari litigiosi, la reciprocità delle condotte ex art. 660 c.p. può essere valorizzata anche come argomento nel giudizio di separazione o in sede di mediazione, per ridimensionare la posizione della parte avversaria.
- Nei procedimenti per decreto penale di condanna notificati al cliente per art. 660 c.p., la prova della reciprocità è uno dei motivi di opposizione più solidi: inseriscila espressamente tra le ragioni ex art. 461 c.p.p.
Attenzione a
La reciprocità deve essere contestuale o comunque riconducibile allo stesso rapporto conflittuale: non basta che la persona offesa abbia molestato il tuo cliente in un contesto del tutto diverso e separato. La Cassazione ragiona su condotte intrecciate tra le stesse parti nell’ambito della medesima dinamica relazionale; una lite di vicinato e una questione lavorativa tra gli stessi soggetti difficilmente si compensa.
Attenzione anche a non confondere la reciprocità con la provocazione: l’art. 62 n. 2 c.p. riguarda l’attenuante, non l’esclusione della tipicità. Se vuoi ottenere il proscioglimento e non solo uno sconto di pena, la tesi difensiva deve puntare all’assenza dell’elemento oggettivo, non alla circostanza attenuante, tenendo separate le due strade sin dall’atto di opposizione o dalla memoria difensiva.
Domande frequenti
Le molestie reciproche tra vicini di casa escludono il reato ex art. 660 c.p.?
Sì, secondo Cass. pen. n. 14016/2026, quando entrambe le parti si molestano nell’ambito della stessa dinamica conflittuale, viene meno l’elemento oggettivo della petulanza o biasimevole motivo. Il reato non è configurabile in capo a nessuno dei due, a condizione che le condotte siano reciproche e riferibili allo stesso contesto relazionale.
Come si difende un imputato per art. 660 c.p. provando la reciprocità delle molestie?
Occorre raccogliere documentazione che provi condotte moleste della persona offesa verso l’imputato: messaggi, chiamate, testimonianze. La difesa deve puntare all’assenza di tipicità oggettiva, non alla mera attenuante ex art. 62 n. 2 c.p. In caso di decreto penale, la reciprocità va inserita tra i motivi di opposizione ex art. 461 c.p.p.
Posso presentare querela per molestie se anche il mio cliente ha risposto con messaggi offensivi?
È un rischio concreto. Se il querelante ha tenuto condotte analoghe a quelle contestate, la difesa del querelato userà la sentenza n. 14016/2026 per chiedere il proscioglimento per assenza di tipicità. Prima di depositare, valuta tutti i messaggi e le comunicazioni del cliente verso la controparte negli ultimi mesi.
Fonte di riferimento: AvvocatoAndreani