La Commissione europea sta preparando una proposta normativa che fissa a 13 anni la soglia minima di accesso ai social network, con possibilità per gli Stati membri di alzarla, e impone obblighi di sicurezza by design alle piattaforme. Per gli studi che assistono operatori digitali o aziende con app rivolte a minori, questo intervento si sovrappone al quadro già vigente del DSA e del GDPR, aprendo scenari di responsabilità nuovi. Chi gestisce contenziosi in materia di protezione dei dati o compliance di piattaforme deve monitorare l’iter già ora.
Punti chiave
- Punto 1 — La proposta UE vieta l’accesso ai social sotto i 13 anni, con soglie nazionali più alte consentite.
- Punto 2 — Le piattaforme dovranno integrare misure di sicurezza by design, con obblighi verificabili ex ante.
- Punto 3 — Il quadro si innesta su DSA e GDPR art. 8, moltiplicando i fronti di responsabilità per le imprese clienti.
Chi assiste piattaforme digitali, editori di app o aziende con servizi rivolti agli utenti minorenni deve iniziare a mappare oggi i gap di conformità rispetto a quello che sta per arrivare da Bruxelles. La proposta in gestazione non è una direttiva lontana: il rapporto del panel scientifico Fegert-Melchior è già sul tavolo della Commissione e l’iter legislativo UE raramente torna indietro una volta che un documento di questo peso viene pubblicato.
La Commissione europea sta elaborando una proposta normativa sui minori nei social network, come anticipato da Agenda Digitale. Il testo si baserebbe sul rapporto Fegert-Melchior e prevederebbe: divieto di accesso ai social per gli under 13, obblighi di sicurezza by design per le piattaforme e la facoltà per gli Stati membri di fissare soglie più alte a livello nazionale.
Il contesto normativo
Il quadro regolatorio attuale non è un vuoto: l’art. 8 del GDPR (Reg. UE 2016/679) fissa già a 16 anni — con possibilità di abbassare a 13 per i singoli Stati — l’età del consenso al trattamento dei dati dei minori per i servizi della società dell’informazione. L’Italia ha esercitato questa facoltà portando la soglia a 14 anni con l’art. 2-quinquies del D.Lgs. 196/2003 (Codice Privacy). Il Digital Services Act (Reg. UE 2022/2065), in vigore dal 17 febbraio 2024 per tutte le piattaforme, vieta già alle Very Large Online Platforms di profilare minori a fini pubblicitari (art. 28 DSA) e impone valutazioni del rischio sistemico che includono la tutela dei minori. La nuova proposta si innesta su questi strumenti, ma li supera imponendo obblighi strutturali di progettazione, non solo di trattamento dati.
Cosa cambia per lo studio
- Verifica dell’età e sistemi di autenticazione: le piattaforme clienti dovranno dotarsi di meccanismi affidabili di age verification. Chi redige contratti o policy per operatori digitali deve già inserire clausole che anticipino questo obbligo, evitando rinegoziazioni costose a norma approvata.
- Safety by design nei contratti di sviluppo software: se il cliente commissiona lo sviluppo di un’app o di un servizio digitale, le specifiche tecniche devono includere requisiti di sicurezza by design riferiti ai minori. Una clausola generica sulla compliance non basterà: serve un’elencazione degli standard tecnici attesi.
- Soglie nazionali differenziate: la proposta consente agli Stati di alzare la soglia oltre i 13 anni. L’Italia potrebbe portarla a 15 o 16 anni. Chi assiste clienti con operatività cross-border deve modellare la compliance sulla soglia più alta tra quelle applicabili nei mercati target.
- Responsabilità da vigilanza sui servizi di terzi: le piattaforme che integrano servizi di terzi (plugin, API social) potrebbero rispondere in solido per violazioni commesse dai fornitori. Verificare subito i contratti di fornitura tecnologica dei clienti e aggiungere clausole di indennizzo specifiche.
- Coordinamento con il procedimento DSA davanti all’AGCOM: l’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni è designata Digital Services Coordinator per l’Italia. Eventuali procedimenti sanzionatori su violazioni relative ai minori transiteranno da lì, con sanzioni fino al 6% del fatturato mondiale annuo (art. 74 DSA).
Attenzione a
Non confondere la proposta con il DSA già vigente. Il DSA è applicabile ora e le piattaforme con più di 45 milioni di utenti mensili in UE sono già sotto la supervisione della Commissione. Attendere l’approvazione della nuova proposta per adeguarsi al DSA è un errore che espone il cliente a sanzioni immediate, indipendentemente dall’iter della nuova norma sui minori.
Attenzione alla frammentazione nazionale. Se la proposta lascia agli Stati la possibilità di fissare soglie più alte, si crea un mosaico regolatorio simile a quello che il GDPR non è riuscito del tutto a eliminare. Un’app distribuita in Italia, Francia e Germania potrebbe dover rispettare tre soglie diverse. La compliance non può essere unitaria: va strutturata per giurisdizione, con conseguenti costi di consulenza che il cliente va informato di preventivare già oggi.
Domande frequenti
Qual è l’età minima per i social network prevista dalla proposta UE?
La proposta della Commissione europea fissa a 13 anni la soglia minima, ma consente agli Stati membri di alzarla. In Italia la soglia attuale per il consenso al trattamento dati dei minori è 14 anni (art. 2-quinquies D.Lgs. 196/2003), quindi il legislatore nazionale potrebbe mantenere o aumentare il limite rispetto al minimo europeo.
Cosa significa safety by design per una piattaforma digitale in termini legali?
Significa che la sicurezza per i minori deve essere incorporata nella progettazione del servizio, non aggiunta ex post. Sul piano contrattuale, i capitolati tecnici di sviluppo software devono già specificare questi requisiti. In caso di violazione, la responsabilità non si limita al trattamento dei dati ma si estende alla struttura stessa del prodotto.
Il DSA già si applica ai minori sui social o serve aspettare la nuova proposta UE?
Il DSA è già vigente dal 17 febbraio 2024 per tutte le piattaforme. L’art. 28 vieta alle Very Large Online Platforms di profilare minori a fini pubblicitari. Le sanzioni arrivano fino al 6% del fatturato mondiale annuo. La nuova proposta aggiunge obblighi, ma non sostituisce quelli DSA già esigibili oggi.
Fonte di riferimento: AgendaDigitale