Le piattaforme digitali che operano in Europa devono verificare l’età degli utenti e applicare misure rafforzate per i minori di 13 anni, con responsabilità diretta in capo ai gestori. Gli studi legali che assistono operatori del settore tech o e-commerce devono aggiornare le proprie checklist di compliance, poiché le violazioni espongono a sanzioni amministrative significative già operative tramite il Digital Services Act. Chi assiste genitori o minori danneggiati da contenuti online ha ora una base normativa europea più solida per fondare pretese risarcitorie.
Punti chiave
- Punto 1 — Le piattaforme devono verificare l’età degli utenti e vietare l’accesso ai minori sotto i 13 anni.
- Punto 2 — Il DSA (Reg. UE 2022/2065) impone obblighi di due diligence rafforzata per i minori come utenti vulnerabili.
- Punto 3 — Le sanzioni per inadempimento arrivano fino al 6% del fatturato globale annuo del gestore.
Chi assiste piattaforme digitali, app o servizi di social media attivi in Italia deve aggiornare subito i contratti di servizio e le policy di trattamento dati. L’orientamento europeo consolida un modello in cui la responsabilità per la protezione dei minori online non grava sui genitori ma sui gestori della piattaforma, con obblighi concreti e sanzioni pesanti già azionabili.
La Commissione europea ha delineato un approccio basato sulla verifica dell’età degli utenti, fissando a 13 anni la soglia sotto cui le piattaforme devono applicare misure di tutela rafforzate. La notizia è stata riportata da Diritto.it e si inserisce in un quadro normativo europeo già parzialmente operativo.
Il contesto normativo
Il riferimento centrale è il Regolamento UE 2022/2065 (Digital Services Act — DSA), applicabile alle piattaforme di grandi dimensioni dal 17 febbraio 2024 e agli intermediari minori dal 17 febbraio 2024 in modo progressivo. L’art. 28 DSA vieta espressamente alle piattaforme di presentare pubblicità profilata ai minori e impone misure tecniche e organizzative adeguate per impedire l’accesso a contenuti pregiudizievoli. Sul fronte della protezione dei dati, l’art. 8 del Regolamento UE 2016/679 (GDPR) fissa già a 16 anni (abbassabile a 13 dai singoli Stati) la soglia di consenso autonomo al trattamento dati, e il d.lgs. 196/2003 (Codice Privacy), come modificato dal d.lgs. 101/2018, ha recepito questa soglia portandola a 14 anni in Italia. Il combinato disposto crea un sistema a più livelli che obbliga i gestori a procedure di age verification concrete e documentabili.
Cosa cambia per lo studio
- Nei contratti con clienti che gestiscono piattaforme digitali, occorre inserire clausole specifiche sugli obblighi di age verification ex art. 28 DSA, con previsione di audit periodici e registro delle misure adottate.
- Nelle due diligence societarie su target operanti nel settore tech, il profilo di rischio deve includere la verifica della compliance DSA e GDPR per la fascia utenti 13-17 anni: una non conformità può incidere sul prezzo o sull’assenza di garanzie.
- Per i clienti che subiscono danni da contenuti lesivi diffusi online a danno di minori, l’art. 28 DSA e l’art. 2043 c.c. offrono oggi un binario parallelo: responsabilità della piattaforma per omessa adozione di misure ragionevoli e responsabilità aquiliana per il danno patrimoniale e non patrimoniale subito.
- Le sanzioni per violazione del DSA arrivano fino al 6% del fatturato globale annuo (art. 74 DSA): nei procedimenti davanti all’Autorità Garante o alla Commissione europea, questo dato cambia la negoziazione transattiva con le piattaforme.
- Sul piano penale, l’art. 600-ter c.p. e le norme di settore sulla tutela dei minori restano applicabili in parallelo, con possibile concorso di responsabilità civile e penale del gestore della piattaforma.
Attenzione a
Il primo rischio è confondere l’age verification con una semplice dichiarazione contrattuale. I regolatori europei e il Garante Privacy italiano richiedono misure tecniche effettive e proporzionate, non una mera checkbox: una clausola di esonero basata sull’autodichiarazione dell’utente non è sufficiente a escludere la responsabilità del gestore e può essere contestata in sede di ispezione.
Il secondo rischio riguarda i tempi: il DSA è già applicabile e l’orientamento della Commissione non è una proposta futura ma una linea interpretativa operativa. Assistere un cliente nella convinzione che si tratti di normativa in fieri espone lo studio a una consulenza incompleta, con possibili profili di responsabilità professionale ex art. 2236 c.c.
Domande frequenti
Le piattaforme italiane devono già rispettare gli obblighi DSA sui minori?
Sì. Il DSA è applicabile in Italia dal 17 febbraio 2024 per tutte le piattaforme intermediarie, non solo per i giganti tech. Le piattaforme di grandi dimensioni (oltre 45 milioni di utenti UE) erano soggette già dal 25 agosto 2023. L’art. 28 DSA sull’age verification e sulla pubblicità profilata è norma vigente, non in corso di recepimento.
Cosa rischia una piattaforma che non verifica l’età dei minori sotto i 13 anni?
Le sanzioni amministrative previste dall’art. 74 DSA arrivano fino al 6% del fatturato globale annuo. In caso di violazioni sistemiche, la Commissione europea può disporre misure temporanee di restrizione del servizio. In parallelo, il Garante Privacy italiano può irrogare sanzioni GDPR fino a 20 milioni di euro o al 4% del fatturato mondiale.
Un genitore può citare in giudizio una piattaforma per danni subiti dal figlio minore online?
Sì. Il binario più solido combina l’art. 2043 c.c. per la responsabilità aquiliana con l’art. 28 DSA come parametro di diligenza dovuta. Se la piattaforma non ha adottato misure tecniche adeguate per impedire l’accesso al minore o per filtrare contenuti lesivi, l’inadempimento normativo rafforza la prova del nesso causale nel giudizio risarcitorio.
Fonte di riferimento: Diritto.it