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Mediazione demandata obbligatoria nella divisione ereditaria


Se il giudice ordina la mediazione demandata in una causa di divisione ereditaria e la parte non la esperisce, la domanda è improcedibile. Il Tribunale di Latina, con sentenza n. 736/2026, ha confermato che l’omissione produce effetti processuali definitivi, senza possibilità di sanatoria. Nei fascicoli con immobili in successione — specie se gravati da irregolarità edilizie — il rispetto del termine imposto dal giudice per avviare la mediazione è un adempimento da presidiare con la stessa attenzione di una scadenza perentoria.

Punti chiave

  • La mediazione demandata non esperita rende la domanda di divisione ereditaria improcedibile.
  • Il Tribunale di Latina n. 736/2026 applica la sanzione anche in presenza di irregolarità edilizie sugli immobili.
  • Il termine fissato dal giudice per avviare la mediazione ha natura perentoria e non ammette sanatorie.

Nei fascicoli di divisione ereditaria con immobili, ignorare l’ordinanza del giudice che dispone la mediazione equivale a perdere la causa prima ancora di arrivare al merito. La sanzione è secca: domanda improcedibile, con tutto ciò che ne consegue in termini di spese e responsabilità verso il cliente.

Il Tribunale di Latina, con la sentenza n. 736/2026, ha dichiarato improcedibile la domanda di divisione ereditaria per mancato esperimento della mediazione demandata dal giudice nel corso del giudizio. La vicenda riguardava beni immobili con profili di irregolarità edilizia. Per l’analisi completa della pronuncia, il testo integrale è disponibile su GiuriCivile.it.

Il contesto normativo

La mediazione nelle cause di divisione rientra tra le materie a mediazione obbligatoria ex art. 5, comma 1, d.lgs. 28/2010, come riscritto dalla riforma Cartabia (d.lgs. 149/2022). La stessa norma, al comma 2, disciplina la mediazione demandata: il giudice può disporre che le parti tentino la mediazione in qualsiasi stato del giudizio, fissando il termine per il deposito del verbale. Il mancato avvio del procedimento di mediazione nel termine assegnato produce l’improcedibilità della domanda, senza che il giudice debba concedere alcuna ulteriore chance. La Corte di Cassazione ha già chiarito con orientamento consolidato — si veda tra le altre Cass. Civ. n. 8473/2019 — che la condizione di procedibilità deve essere verificata d’ufficio in ogni stato e grado del giudizio.

Nelle divisioni ereditarie con immobili, la materia è per definizione attratta nell’alveo dell’art. 5, comma 1. La presenza di irregolarità edilizie non sospende né deroga all’obbligo: la sentenza di Latina lo ribadisce con nettezza, escludendo che la complessità tecnica del bene possa giustificare l’omissione del tentativo di mediazione.

Cosa cambia per lo studio

  1. Monitora ogni ordinanza che dispone la mediazione demandata: appena il giudice emette il provvedimento, apri immediatamente un’agenda con la scadenza per il deposito del verbale. Non affidarti alla memoria d’udienza.
  2. Avvia la procedura entro pochi giorni dall’ordinanza: considera che l’organismo di mediazione impiega mediamente 10-15 giorni per fissare il primo incontro. Se aspetti l’ultimo momento, rischi di non rientrare nel termine.
  3. Verifica la posizione del cliente sulla partecipazione: se il cliente è restio, documenta per iscritto il tuo avviso circa le conseguenze dell’improcedibilità. Metti tutto in email o PEC prima che scada il termine.
  4. Nei fascicoli con immobili irregolari, non usare la situazione catastale come alibi: la sentenza di Latina chiarisce che l’irregolarità edilizia non è causa di esonero dall’obbligo di mediazione. Affronta separatamente il tema urbanistico.
  5. Controlla la competenza dell’organismo: deposita presso un organismo accreditato dal Ministero della Giustizia e conserva la ricevuta di deposito dell’istanza come prova dell’avvio tempestivo del procedimento.

Attenzione a

Confondere mediazione obbligatoria e demandata. Nella mediazione obbligatoria ex art. 5, comma 1, il tentativo va esperito prima di depositare il ricorso. Nella mediazione demandata ex art. 5, comma 2, il termine decorre dall’ordinanza del giudice durante il giudizio già pendente. Sono due finestre temporali diverse: sbagliare la collocazione significa o procedere prematuramente o — peggio — lasciare decorrere il termine assegnato dal giudice.

Ritenere che la parte convenuta possa bloccare il procedimento non presentandosi. Il mancato accordo non è la stessa cosa del mancato avvio. Basta depositare l’istanza e presentarsi al primo incontro: se l’altra parte è assente o il tentativo fallisce, la condizione di procedibilità è comunque soddisfatta. Il rischio di improcedibilità riguarda chi non avvia la procedura, non chi non raggiunge l’accordo.

Domande frequenti

Cosa succede se non si fa la mediazione demandata in una causa di divisione ereditaria?

La domanda viene dichiarata improcedibile. Il Tribunale di Latina, con sentenza n. 736/2026, ha applicato questa sanzione senza possibilità di sanatoria. L’improcedibilità può essere rilevata d’ufficio dal giudice in qualsiasi momento del giudizio, come confermato anche da Cass. Civ. n. 8473/2019.

La mediazione è obbligatoria anche se gli immobili ereditari hanno irregolarità edilizie?

Sì. La sentenza del Tribunale di Latina n. 736/2026 ha chiarito che la presenza di irregolarità edilizie non esonera le parti dall’obbligo di mediazione nelle controversie di divisione ereditaria immobiliare. La questione urbanistica va affrontata separatamente, ma non sospende la condizione di procedibilità.

Qual è il termine per avviare la mediazione demandata dopo l’ordinanza del giudice?

Il termine è quello fissato dal giudice nell’ordinanza di rimessione in mediazione, ai sensi dell’art. 5, comma 2, d.lgs. 28/2010. Non esiste un termine legale fisso: dipende dal singolo provvedimento. Bisogna depositare l’istanza presso un organismo accreditato entro quella data, tenendo conto dei tempi di fissazione del primo incontro.

Fonte di riferimento: Giuricivile

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