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Mediazione demandata obbligatoria anche dopo tentativo fallito


Il giudice può ordinare una nuova mediazione anche quando le parti hanno già esaurito il tentativo obbligatorio pre-processuale, purché nel corso del giudizio emergano elementi nuovi che giustifichino un ulteriore confronto stragiudiziale. La mediazione demandata ex art. 5-quater d.lgs. 28/2010 ha presupposti e funzione autonoma rispetto alla mediazione obbligatoria ex art. 5 comma 1. Ignorare un ordine di mediazione demandata equivale a un rifiuto ingiustificato con conseguenze sul regime delle spese.

Punti chiave

  • Punto 1 — La mediazione demandata può essere ordinata anche dopo un primo tentativo obbligatorio fallito.
  • Punto 2 — Il Tribunale di Latina, sentenza n. 736 del 9 aprile 2026, ha confermato questa autonomia procedurale.
  • Punto 3 — Il rifiuto ingiustificato alla mediazione demandata espone la parte a conseguenze sulle spese processuali.

Se stai gestendo una causa in cui la mediazione obbligatoria pre-processuale si è già conclusa negativamente, non puoi escludere che il giudice ordini un secondo tentativo durante il processo. La mediazione demandata ex art. 5-quater d.lgs. 28/2010 è strumento autonomo rispetto a quella obbligatoria, e ignorarlo in udienza può costare caro al tuo cliente sul fronte delle spese.

Lo ha chiarito il Tribunale di Latina con la sentenza n. 736 del 9 aprile 2026, in una controversia ereditaria tra fratelli per la divisione di un immobile già appartenuto alla madre. Il tentativo di mediazione obbligatoria era già fallito prima del giudizio, ma durante il processo — dopo una CTU che aveva rilevato un abuso edilizio ostativo alla divisione — il giudice ha ordinato una nuova procedura conciliativa ai sensi dell’art. 5-quater d.lgs. 28/2010. Leggi la notizia completa su Studio Cataldi.

Il contesto normativo

L’art. 5-quater d.lgs. 28/2010, introdotto dalla riforma del 2023 (d.lgs. 149/2022), attribuisce al giudice il potere di disporre la mediazione in qualsiasi momento del processo, valutata la natura della causa e lo stato dell’istruzione. Questo potere è distinto e autonomo rispetto all’obbligo di mediazione preventiva previsto dall’art. 5, comma 1, d.lgs. 28/2010 per le materie tipiche come successioni, diritti reali e divisione. La ratio è consentire al giudice di cogliere momenti processuali — come l’acquisizione di una CTU — in cui le parti dispongono di elementi nuovi che rendono più concreta la prospettiva di un accordo. Il rifiuto ingiustificato alla mediazione demandata è sanzionato dall’art. 13 d.lgs. 28/2010, che consente al giudice di trarne argomenti di prova e di incidere sulla liquidazione delle spese.

Cosa cambia per lo studio

  1. Monitora ogni udienza istruttoria nelle cause successorie e divisionali: il deposito della CTU è il momento più probabile in cui il giudice valuterà di ordinare la mediazione demandata, soprattutto se la perizia apre scenari nuovi come la presenza di abusi edilizi.
  2. Avverti il cliente per tempo: il fatto che la mediazione obbligatoria sia già fallita non costituisce un’esimente. Il cliente che rifiuta senza motivo la mediazione demandata rischia di vedersi addebitare le spese anche in caso di vittoria nel merito.
  3. Prepara una posizione negoziale aggiornata: se nel frattempo è intervenuta una CTU o sono emersi nuovi fatti, la mediazione demandata va affrontata con dati tecnici aggiornati, non con la stessa posizione della procedura pre-processuale.
  4. Verifica i termini: l’ordinanza che dispone la mediazione fissa il termine entro cui depositare la domanda all’organismo. Saltare quel termine senza giustificazione produce gli stessi effetti del rifiuto ingiustificato.
  5. Scegli l’organismo con cura: nelle divisioni con profili tecnico-edilizi, valuta un organismo con mediatori specializzati in diritto immobiliare: può fare la differenza nella costruzione di un accordo praticabile.

Attenzione a

Non confondere i due istituti davanti al giudice. Sostenere che la mediazione è già stata esperita può essere corretto in relazione all’obbligo ex art. 5 comma 1, ma non vale come opposizione all’ordine ex art. 5-quater. Il Tribunale di Latina ha respinto esattamente questa difesa: i due strumenti hanno presupposti diversi e non si escludono a vicenda. Portare questa distinzione in udienza senza prepararsi espone la parte a un ordine che arriva comunque, con meno tempo per organizzarsi.

Attenzione anche al contenuto del verbale di mancata conciliazione. Se nella prima mediazione le parti avevano già cristallizzato posizioni rigide, quel verbale potrebbe essere letto dal mediatore nella seconda procedura. Conviene presentarsi alla mediazione demandata con una posizione almeno in parte rinnovata, soprattutto quando gli elementi fattuali sono cambiati dopo la CTU.

Domande frequenti

Il giudice può ordinare la mediazione se l’abbiamo già fatta prima della causa?

Sì. La mediazione demandata ex art. 5-quater d.lgs. 28/2010 è autonoma rispetto a quella obbligatoria pre-processuale ex art. 5 comma 1. Il Tribunale di Latina, con sentenza n. 736/2026, ha confermato che il giudice può ordinarne una seconda anche quando la prima si è conclusa negativamente, se nel frattempo sono emersi elementi nuovi come l’esito di una CTU.

Cosa rischia il cliente che rifiuta la mediazione demandata?

Il rifiuto ingiustificato alla mediazione demandata espone la parte alle conseguenze previste dall’art. 13 d.lgs. 28/2010: il giudice può trarne argomenti di prova e condannare la parte che ha rifiutato al pagamento delle spese processuali, anche se ha vinto nel merito della causa.

Nelle cause di divisione ereditaria è sempre obbligatoria la mediazione?

La mediazione obbligatoria pre-processuale si applica alle controversie in materia di successioni ereditarie e divisione ai sensi dell’art. 5 comma 1 d.lgs. 28/2010. Durante il giudizio, il giudice può poi disporre una mediazione demandata ex art. 5-quater in qualsiasi momento, valutata la natura della causa e lo stato dell’istruzione, indipendentemente dall’esito del primo tentativo.

Fonte di riferimento: StudioCataldiNotizie

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