La mediazione obbligatoria ante causam e la mediazione demandata dal giudice sono istituti distinti: aver esperito la prima non esonera le parti dall’obbligo di attivare la seconda. Il Tribunale di Latina, con sentenza n. 736/2026, ha dichiarato improcedibile una domanda di divisione ereditaria perché le parti non hanno dato esecuzione all’ordine di mediazione demandata disposto ai sensi dell’art. 5-quater D.Lgs. 28/2010. Chi gestisce contenziosi ereditari deve presidiare entrambe le fasi, pena la chiusura in rito del giudizio.
Punti chiave
- Punto 1 — Mediazione ante causam e mediazione demandata sono istituti distinti con presupposti autonomi.
- Punto 2 — La mancata esecuzione dell’ordine ex art. 5-quater D.Lgs. 28/2010 produce improcedibilità della domanda.
- Punto 3 — Nei giudizi di divisione ereditaria il rischio improcedibilità persiste anche dopo il primo tentativo di mediazione.
Nelle cause di divisione ereditaria non basta aver svolto la mediazione obbligatoria prima di depositare il ricorso. Se il giudice dispone una mediazione demandata nel corso del giudizio, le parti devono attivarla e parteciparvi: ignorare quell’ordine costa la chiusura in rito della causa. Un errore di gestione che incide direttamente sul mandato e sui rapporti con il cliente.
Il Tribunale di Latina, con la sentenza n. 736/2026, ha dichiarato improcedibile una domanda di divisione ereditaria perché le parti non hanno dato esecuzione all’ordine di mediazione demandata disposto dal giudice. La pronuncia è analizzata dalla fonte originale su AvvocatoAndreani.
Il contesto normativo
L’art. 5-quater D.Lgs. 28/2010, introdotto dalla riforma del 2023, disciplina la mediazione demandata dal giudice: in qualsiasi stato del giudizio, il giudice può invitare le parti a esperire un tentativo di mediazione. Se le parti aderiscono all’invito e poi non si presentano o non concludono il procedimento, il giudice ne tiene conto ai fini della condanna alle spese. Se invece non danno attuazione all’ordine, la domanda diventa improcedibile. La norma si affianca — senza sovrapporsi — all’art. 5-bis D.Lgs. 28/2010, che regola la mediazione obbligatoria ante causam per le materie indicate, tra cui le divisioni ereditarie. Il Tribunale di Latina chiarisce che i due istituti operano su piani diversi: uno condiziona l’ammissibilità del ricorso, l’altro incide sulla procedibilità in corso di causa.
Cosa cambia per lo studio
- Monitora sistematicamente i provvedimenti interlocutori nelle cause ereditarie: un ordine di mediazione demandata va calendarizzato con la stessa priorità di un’udienza.
- Informa subito il cliente che la mediazione ante causam già svolta non copre quella demandata: sono due adempimenti separati e nessuno esonera dall’altro.
- Verifica i termini fissati dal giudice per attivare la procedura: il D.Lgs. 28/2010 non prevede proroghe automatiche e il mancato avvio equivale a inadempimento dell’ordine.
- Valuta la posizione processuale di tutte le parti: anche la parte convenuta che non aderisce espone la domanda attorea al rischio di improcedibilità, con conseguente responsabilità da gestire con il cliente.
- Nei fascicoli di divisione ereditaria aggiorna il dossier con una check-list a doppio livello: mediazione pre-processuale e mediazione demandata, con date e riscontri documentali separati.
Attenzione a
Il rischio più frequente è confondere i due istituti sul piano documentale: attestare di aver svolto la mediazione ante causam non soddisfa l’ordine del giudice ex art. 5-quater. In sede di udienza, presentare verbale di mediazione pre-processuale come prova dell’adempimento all’ordine demandata è un errore che il Tribunale di Latina ha già sanzionato con l’improcedibilità.
Un secondo punto critico riguarda la gestione del silenzio del cliente: se il mandante non risponde alle comunicazioni e la scadenza si avvicina, l’avvocato deve documentare ogni tentativo di contatto e valutare la rinuncia al mandato con le forme previste. L’inerzia non giustificata della parte assistita non esime il professionista da responsabilità disciplinare e civile per omessa vigilanza sulle scadenze processuali.
Domande frequenti
Se ho già fatto la mediazione obbligatoria prima della causa, devo fare anche quella demandata dal giudice?
Sì. Il Tribunale di Latina con sentenza n. 736/2026 ha chiarito che i due istituti sono distinti: la mediazione ante causam ex art. 5-bis D.Lgs. 28/2010 condiziona la procedibilità del ricorso, quella demandata ex art. 5-quater è un ordine autonomo del giudice emesso nel corso del giudizio. Non ottemperare alla seconda produce improcedibilità indipendentemente dal primo tentativo già svolto.
Cosa succede se le parti non aderiscono alla mediazione demandata dal giudice in una causa di divisione ereditaria?
Il giudice dichiara improcedibile la domanda. È esattamente quanto ha fatto il Tribunale di Latina con la sentenza n. 736/2026: la mancata esecuzione dell’ordine di mediazione demandata disposto ai sensi dell’art. 5-quater D.Lgs. 28/2010 ha chiuso in rito il giudizio di divisione ereditaria, senza entrare nel merito.
Entro quanto tempo bisogna attivare la mediazione dopo l’ordine del giudice ex art. 5-quater D.Lgs. 28/2010?
Il termine è fissato dal giudice nel provvedimento che dispone la mediazione demandata. Non esistono proroghe automatiche nella disciplina del D.Lgs. 28/2010. Superato il termine senza che le parti abbiano depositato la domanda di mediazione presso un organismo abilitato, la condizione di procedibilità si intende non soddisfatta e la domanda è dichiarabile improcedibile.
Fonte di riferimento: AvvocatoAndreani