Il Ministero della Giustizia ha adottato una posizione restrittiva sull’impiego di strumenti tecnologici nelle procedure di mediazione civile, limitando di fatto le modalità telematiche già in uso presso molti organismi. Gli avvocati devono verificare subito se le procedure attivate o in corso presso gli organismi di loro riferimento rispettano i limiti ministeriali, pena l’irregolarità della procedura stessa. Il rischio principale è l’improcedibilità della domanda giudiziale per vizio della condizione di procedibilità prevista dall’art. 5 del d.lgs. 28/2010.
Punti chiave
- Punto 1 — Il Ministero ha ristretto l’uso di piattaforme tecnologiche nelle sessioni di mediazione civile obbligatoria.
- Punto 2 — La mediazione svolta con modalità non conformi può invalidare la condizione di procedibilità ex art. 5 d.lgs. 28/2010.
- Punto 3 — Gli studi legali devono aggiornare le istruzioni operative agli organismi di mediazione abitualmente utilizzati.
Se il tuo studio usa abitualmente piattaforme digitali per gestire le sessioni di mediazione — videochiamate, upload documentale, firme elettroniche integrate — hai un problema operativo da risolvere adesso. La posizione assunta dal Ministero della Giustizia riduce lo spazio di manovra degli organismi di mediazione sul fronte tecnologico, con ricadute dirette su ogni procedura in corso o da avviare.
Secondo quanto riportato da Diritto.it, il Ministero ha espresso un orientamento restrittivo rispetto all’autonomia degli organismi di mediazione nell’adottare strumenti tecnologici non espressamente previsti dalla normativa vigente, richiamando la necessità di attenersi al quadro regolatorio attuale senza integrazioni non autorizzate.
Il contesto normativo
Il riferimento centrale rimane il d.lgs. 28/2010, riformato dal d.lgs. 149/2022 (Riforma Cartabia), che all’art. 5 stabilisce la mediazione come condizione di procedibilità in materie quali condominio, diritti reali, divisione, successioni ereditarie, locazione, comodato, affitto d’azienda, responsabilità medica e sanitaria, diffamazione a mezzo stampa, contratti assicurativi, bancari e finanziari. L’art. 8-bis del medesimo decreto, introdotto dalla Riforma Cartabia, disciplina la mediazione telematica, ma subordina la sua legittimità al rispetto di requisiti tecnici che il Ministero ora interpreta in modo restrittivo. Il combinato disposto di queste norme significa che una mediazione condotta con strumenti tecnologici non conformi non vale come condizione di procedibilità soddisfatta.
Cosa cambia per lo studio
- Verifica immediata dell’organismo di mediazione utilizzato: chiedi conferma scritta che le modalità operative adottate siano allineate all’interpretazione ministeriale vigente, soprattutto per le sessioni da remoto.
- Sospendi l’uso di piattaforme non certificate o non espressamente validate dal regolamento dell’organismo approvato dal Ministero: l’art. 8-bis d.lgs. 28/2010 non lascia spazio a soluzioni improvvisate.
- Rivaluta i termini di procedibilità nelle cause pendenti: se una mediazione è già stata svolta con modalità potenzialmente non conformi, valuta l’opportunità di reiterare il tentativo prima che il giudice sollevi l’eccezione.
- Aggiorna i mandati e le comunicazioni ai clienti: informa il cliente che la scelta della piattaforma non è discrezionale e che eventuali vizi procedurali ricadono sulla validità dell’intero percorso stragiudiziale.
- Monitora le circolari ministeriali: il Ministero della Giustizia può intervenire con provvedimenti attuativi a breve; iscriviti agli aggiornamenti degli organismi di mediazione più strutturati per ricevere comunicazioni tempestive.
Attenzione a
Il rischio più grave è la declaratoria di improcedibilità della domanda giudiziale per mancato assolvimento della condizione prevista dall’art. 5 d.lgs. 28/2010. Se la mediazione effettuata risulta viziata per uso di strumenti tecnologici non conformi, il giudice può rilevare d’ufficio il difetto in qualsiasi stato e grado del giudizio di primo grado. Questo significa che una causa avviata mesi fa può tornare in discussione proprio su questo punto.
Attenzione anche alla responsabilità professionale verso il cliente: non avvisare tempestivamente il mandante delle implicazioni di una mediazione potenzialmente irregolare espone l’avvocato a contestazioni per omessa informazione, rilevante ai sensi dell’art. 1176, co. 2, c.c. in combinato con gli obblighi deontologici del Codice deontologico forense.
Domande frequenti
La mediazione fatta in videochiamata è valida come condizione di procedibilità?
Dipende dalla piattaforma e dalle modalità usate. L’art. 8-bis d.lgs. 28/2010 ammette la mediazione telematica ma richiede il rispetto di requisiti tecnici specifici. Se l’organismo non ha adottato strumenti espressamente conformi e validati, il tentativo di mediazione rischia di non essere riconosciuto valido dal giudice ai fini della procedibilità.
Cosa rischia l’avvocato se la mediazione telematica risulta irregolare?
Il giudice può dichiarare improcedibile la domanda giudiziale rilevando d’ufficio il vizio. Parallelamente, l’avvocato che non ha informato il cliente della potenziale irregolarità può incorrere in una contestazione per responsabilità professionale, con riferimento all’art. 1176, co. 2, c.c. e agli obblighi deontologici del Codice forense.
Quali materie richiedono obbligatoriamente la mediazione prima di andare in giudizio?
L’art. 5 d.lgs. 28/2010, come modificato dalla Riforma Cartabia (d.lgs. 149/2022), impone la mediazione obbligatoria in: condominio, diritti reali, divisione, successioni, locazione, comodato, affitto d’azienda, responsabilità medica, diffamazione a mezzo stampa, contratti assicurativi, bancari e finanziari. In tutte queste materie un vizio della mediazione blocca il processo.
Fonte di riferimento: Diritto.it