Con la nuova circolare INPS, i magistrati onorari già in quiescenza devono verificare se l’indennità percepita per l’attività giudiziaria sia cumulabile con la pensione o soggetta a riduzione. Chi assiste giudici di pace, VPO o GOT in pensione deve controllare immediatamente la propria posizione presso la sede INPS competente per evitare recuperi retroattivi.
Punti chiave
- Punto 1 — La circolare INPS ridefinisce le regole di cumulo tra indennità onoraria e trattamento pensionistico.
- Punto 2 — I magistrati onorari pensionati rischiano recuperi retroattivi se non verificano la propria posizione.
- Punto 3 — Giudici di pace, VPO e GOT in quiescenza sono le figure direttamente interessate dal nuovo chiarimento.
Se assisti un giudice di pace, un vice procuratore onorario o un giudice onorario di tribunale che percepisce pensione, la nuova circolare INPS cambia le carte in tavola. L’Istituto ha chiarito in modo vincolante come si calcola il cumulo tra l’indennità corrisposta per l’attività onoraria e il trattamento pensionistico, con effetti potenzialmente retroattivi sulla posizione del tuo cliente.
L’INPS ha pubblicato una circolare operativa che ridefinisce le condizioni di cumulabilità per i magistrati onorari già in quiescenza. I dettagli completi della circolare sono disponibili su Diritto.it, fonte originale della notizia.
Il contesto normativo
Il quadro di riferimento si regge su più livelli normativi sovrapposti. Il d.lgs. 13 luglio 2017, n. 116 ha riordinato la magistratura onoraria introducendo un regime previdenziale specifico, distinto da quello dei magistrati togati. Le norme sul cumulo tra redditi da lavoro autonomo o parasubordinato e pensione restano ancorate all’art. 10 del d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 503, come modificato dall’art. 72 della l. 23 dicembre 2000, n. 388, che disciplina i limiti di cumulabilità per i pensionati che continuano a svolgere attività remunerata. La circolare INPS interviene per chiarire come questi principi generali si applicano alla figura del magistrato onorario, la cui indennità non costituisce retribuzione in senso stretto ma presenta caratteri misti che rendevano incerta la qualificazione ai fini del cumulo.
Cosa cambia per lo studio
- Verifica immediata della posizione INPS del cliente magistrato onorario pensionato: l’Istituto può avviare d’ufficio il ricalcolo delle somme percepite, con richiesta di restituzione degli importi eventualmente non dovuti per il periodo antecedente la circolare.
- Distinzione tra tipologia di pensione: le regole di cumulo variano a seconda che si tratti di pensione di vecchiaia, di anzianità o di invalidità — ciascuna categoria segue un regime diverso ai sensi del d.lgs. 503/1992.
- Quantificazione dell’indennità onoraria: la circolare chiarisce se e in quale misura l’indennità corrisposta ai sensi del d.lgs. 116/2017 rientri nel computo del reddito rilevante ai fini del cumulo, punto su cui l’INPS aveva finora lasciato margini interpretativi.
- Comunicazione obbligatoria all’INPS: i pensionati che svolgono attività di magistratura onoraria devono dichiarare annualmente i proventi percepiti; la mancata dichiarazione espone a sanzioni amministrative oltre che al recupero delle somme.
- Aggiornamento dei mandati in corso: se stai assistendo un magistrato onorario in un contenzioso previdenziale già avviato, la circolare può costituire documento sopravvenuto rilevante da depositare e valutare tempestivamente.
Attenzione a
Il rischio principale è il recupero retroattivo. L’INPS ha facoltà di agire in ripetizione per le somme indebitamente erogate nei cinque anni precedenti la notifica dell’atto di recupero, salvo prescrizione. Se il tuo cliente non ha mai comunicato all’Istituto di svolgere attività onoraria durante la quiescenza, la sua posizione è ad alto rischio: conviene procedere con un’istanza di regolarizzazione spontanea prima che l’INPS apra un procedimento d’ufficio.
Attenzione anche alla qualificazione dell’indennità nei modelli reddituali. Alcuni patronati e CAF hanno finora classificato l’indennità onoraria in modo difforme nelle dichiarazioni dei redditi dei pensionati, con riflessi sia fiscali che previdenziali. Una classificazione errata può aggravare la posizione del cliente in sede di accertamento INPS.
Domande frequenti
Un giudice di pace in pensione può continuare a percepire l’indennità senza riduzioni?
Dipende dalla tipologia di pensione e dall’importo dell’indennità percepita. Con la nuova circolare INPS, la cumulabilità è soggetta a limiti quantitativi definiti ai sensi del d.lgs. 503/1992. Il pensionato deve verificare se l’indennità rientra nel tetto di reddito cumulabile o se scatta una riduzione proporzionale del trattamento pensionistico.
L’INPS può recuperare le indennità già pagate a un magistrato onorario pensionato?
Sì. L’INPS può richiedere la restituzione delle somme erogate in misura superiore al consentito per i cinque anni anteriori alla notifica dell’atto di recupero, salvo prescrizione. Se il pensionato non ha mai comunicato all’Istituto l’attività onoraria svolta, la regolarizzazione spontanea è la strada da percorrere prima che l’Istituto agisca d’ufficio.
Cosa deve dichiarare all’INPS un magistrato onorario che va in pensione ma vuole continuare l’incarico?
Deve comunicare preventivamente all’INPS l’intenzione di proseguire l’attività onoraria e dichiarare annualmente i proventi percepiti. La comunicazione consente all’Istituto di applicare correttamente le regole di cumulo e al pensionato di evitare recuperi successivi. L’omissione espone a sanzioni amministrative oltre che alla restituzione delle somme non dovute.
Fonte di riferimento: Diritto.it