Le nuove linee guida nazionali per il commercio su aree pubbliche introducono concessioni decennali e criteri di punteggio uniformi applicabili da tutti i Comuni. Chi assiste enti locali o operatori ambulanti deve aggiornare le proprie valutazioni su bandi, dinieghi e contenziosi in corso. Il quadro precedente, frammentato tra regolamenti comunali disomogenei, cede il posto a uno standard nazionale che limita la discrezionalità amministrativa locale.
Punti chiave
- Punto 1 — Le concessioni per il commercio ambulante hanno ora durata decennale su base nazionale uniforme.
- Punto 2 — I Comuni devono adeguare i propri regolamenti ai nuovi criteri di punteggio fissati dalle linee guida.
- Punto 3 — I contenziosi su bandi già adottati vanno riverificati alla luce del nuovo standard normativo nazionale.
Per gli studi che assistono operatori ambulanti o enti locali, le nuove linee guida nazionali sul commercio su aree pubbliche non sono una circolare di settore: sono un parametro di legittimità. I bandi comunali già adottati, i dinieghi di rinnovo e i ricorsi pendenti vanno riletti alla luce di questo nuovo standard, che riduce la discrezionalità dei Comuni nella gestione delle concessioni.
Il Ministero delle Imprese e del Made in Italy ha firmato le Linee guida nazionali per il commercio ambulante, introducendo concessioni decennali, criteri di punteggio unificati e regole omogenee per l’assegnazione dei posteggi. La notizia è riportata da La Gazzetta degli Enti Locali.
Il contesto normativo
Il commercio su aree pubbliche è regolato dal d.lgs. 31 marzo 1998, n. 114 (riforma Bersani) e, sul versante della liberalizzazione, dall’art. 70 del d.lgs. 26 marzo 2010, n. 59, che ha recepito la Direttiva Servizi 2006/123/CE (Bolkestein). Il nodo centrale è sempre stato la compatibilità tra il regime concessorio nazionale e il divieto di rinnovo automatico imposto dal diritto europeo. Il Consiglio di Stato, con la sentenza Adunanza Plenaria n. 17 e n. 18 del 2021, ha stabilito che le proroghe automatiche delle concessioni balneari — e per analogia quelle delle concessioni su aree pubbliche — violano la Direttiva Bolkestein, imponendo procedure selettive trasparenti. Le nuove linee guida si muovono in questo solco: fissano la durata decennale come limite massimo e impongono criteri di gara uniformi, riducendo il rischio di censura europea sui bandi comunali.
Cosa cambia per lo studio
- Verifica dei bandi comunali vigenti: ogni bando per l’assegnazione di posteggi adottato prima delle linee guida va verificato per difformità rispetto ai nuovi criteri di punteggio. Un bando non conforme è potenzialmente impugnabile al TAR per violazione del parametro nazionale.
- Durata decennale come standard: le concessioni non possono più essere rilasciate per durate superiori ai dieci anni. Chi ha in corso trattative o rinnovi deve adeguare la documentazione a questa soglia, pena l’illegittimità dell’atto.
- Contenziosi in corso da rivalutare: i ricorsi pendenti su dinieghi di rinnovo o su criteri di selezione vanno aggiornati con le nuove linee guida come parametro interposto. Possono emergere nuovi motivi di doglianza o, al contrario, elementi che rafforzano la posizione del Comune resistente.
- Assistenza agli enti locali: i Comuni hanno ora un obbligo di adeguamento regolamentare. Gli studi che assistono enti locali devono predisporre o aggiornare i regolamenti comunali per recepire i nuovi criteri entro i termini che verranno fissati.
- Pianificazione per gli operatori: gli ambulanti in fase di rinnovo devono sapere che la concessione decennale è il tetto massimo e che il punteggio attribuito in sede di gara seguirà criteri ora nazionalmente definiti, riducendo i margini di contestazione locale.
Attenzione a
Il primo rischio riguarda i bandi già pubblicati ma non ancora conclusi: un ente locale che ha indetto una selezione con criteri difformi dalle linee guida si espone a impugnazione. Monitorare le procedure in corso per i propri clienti ambulanti è ora urgente, non differibile.
Il secondo rischio è confondere le linee guida con un atto vincolante di rango primario. Trattandosi di atti di indirizzo amministrativo, la loro forza cogente nei confronti dei Comuni dipende dal quadro normativo di riferimento e dal recepimento regionale. Prima di invocarle in giudizio, verifica se la Regione di competenza ha adottato atti attuativi o se le linee guida operano direttamente come parametro di legittimità degli atti locali.
Domande frequenti
Un Comune può ancora rilasciare concessioni ambulanti superiori a 10 anni?
No. Le nuove linee guida nazionali fissano la durata decennale come limite massimo per le concessioni su aree pubbliche. Un atto che superi tale soglia è potenzialmente illegittimo per contrasto con il parametro nazionale, oltre che con la Direttiva Bolkestein recepita dall’art. 70 del d.lgs. 59/2010.
Come si impugna un bando comunale non conforme alle nuove linee guida per ambulanti?
Il bando va impugnato al TAR competente per territorio entro 30 giorni dalla pubblicazione o dalla piena conoscenza, deducendo la violazione delle linee guida nazionali come parametro interposto e, in via diretta, la violazione del d.lgs. 59/2010 e della Direttiva 2006/123/CE. È opportuno verificare anche l’eventuale recepimento regionale delle linee guida.
Le linee guida nazionali sul commercio ambulante si applicano retroattivamente alle concessioni già in corso?
Le concessioni già rilasciate restano efficaci fino alla scadenza naturale, ma i rinnovi e le nuove assegnazioni devono conformarsi ai nuovi criteri. Eventuali proroghe automatiche rimangono in contrasto con il diritto europeo, come ribadito dall’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato con le sentenze n. 17 e n. 18 del 2021.
Fonte di riferimento: GazzettaEntiLocali