Le linee guida AGCM sulle recensioni online introducono obblighi di autenticità e tracciabilità che coinvolgono non solo turismo e ristorazione, ma qualsiasi impresa che utilizzi recensioni a fini commerciali. Per uno studio legale questo significa nuovi profili di responsabilità da valutare nei contratti con piattaforme digitali e nuove leve per contestare pratiche commerciali scorrette. La consultazione pubblica ancora aperta offre una finestra per influenzare il testo definitivo.
Punti chiave
- Punto 1 — Le linee guida AGCM ex l. 34/2026 vietano recensioni non verificate usate a fini promozionali.
- Punto 2 — Le piattaforme terze che aggregano recensioni rientrano nell’ambito di applicazione delle linee guida.
- Punto 3 — Il perimetro di applicazione supera turismo e ristorazione e tocca qualsiasi settore con recensioni online.
Se un tuo cliente gestisce un e-commerce, una struttura ricettiva o anche un semplice profilo su una piattaforma di recensioni, le nuove indicazioni AGCM gli impongono obblighi concreti su come raccoglie, modera e presenta le opinioni degli utenti. Ignorarli espone a procedimenti per pratiche commerciali scorrette ai sensi del d.lgs. 206/2005 (Codice del Consumo), con sanzioni che arrivano fino a 10 milioni di euro per le violazioni più gravi.
L’AGCM ha pubblicato lo schema di linee guida sulle recensioni online previsto dalla legge 34/2026, attualmente in consultazione pubblica. Il documento fissa criteri operativi su autenticità, tracciabilità delle recensioni, pratiche vietate e obblighi per le piattaforme terze. Puoi consultare il testo integrale e i dettagli su Agenda Digitale.
Il contesto normativo
La legge 34/2026 ha delegato all’AGCM la definizione di criteri attuativi per le recensioni online, innestando questo regime sul d.lgs. 206/2005 (Codice del Consumo) e sul d.lgs. 26/2023, che ha recepito la Direttiva Omnibus 2019/2161/UE. Quest’ultima ha introdotto all’art. 7 l’obbligo per i professionisti di dichiarare se e come verificano l’autenticità delle recensioni prima di pubblicarle, qualificando la pubblicazione di recensioni false come pratica commerciale ingannevole ai sensi degli artt. 21 e 22 del Codice del Consumo. La Corte di Giustizia UE ha già chiarito, nella causa C-105/17 (Kamenova), che il perimetro del “professionista” va interpretato in modo ampio, il che amplia potenzialmente la platea dei soggetti a cui le linee guida si applicano.
Cosa cambia per lo studio
- Audit contrattuale con i clienti-piattaforma. Qualsiasi cliente che gestisca o aggreghi recensioni deve verificare oggi i propri flussi di raccolta: le linee guida richiedono tracciabilità dell’utente recensore (acquisto verificato o esperienza documentabile). Inseriscilo nelle checklist di due diligence commerciale.
- Nuova voce nei contratti di agenzia e franchising. Se assisti reti distributive, aggiungi clausole che regolino l’uso delle recensioni da parte degli affiliati: una recensione falsa commissionata da un franchisee può ricadere sul franchisor come pratica commerciale scorretta.
- Piattaforme terze nell’ambito di applicazione. Le linee guida non si fermano al gestore del sito: coinvolgono anche aggregatori e comparatori. Se assisti questi soggetti, verifica già ora i meccanismi di moderazione e segnalazione adottati.
- Finestra sulla consultazione pubblica. Lo schema è ancora in fase di consultazione. Uno studio specializzato in diritto del consumo o digitale può presentare osservazioni tecniche per conto di associazioni di categoria o singoli operatori, influenzando il testo definitivo.
- Strumento offensivo per i concorrenti danneggiati. Le pratiche vietate descritte nelle linee guida — acquisto di recensioni, soppressione selettiva di quelle negative, incentivazione non dichiarata — diventano più facilmente contestabili davanti all’AGCM su segnalazione del concorrente leso, senza bisogno di avviare un contenzioso civile ordinario.
Attenzione a
Il perimetro settoriale non è limitato. Turismo e ristorazione sono i settori più citati nei commenti, ma il testo delle linee guida non introduce esenzioni per altri comparti. Un cliente nel retail, nell’healthcare privato o nei servizi professionali che usa recensioni a fini promozionali rientra nell’ambito di applicazione. Non aspettare che l’AGCM apra un procedimento per adeguarsi.
La distinzione tra recensione autentica e incentivata è sottile ma decisiva. Offrire uno sconto in cambio di una recensione — anche positiva e veritiera — senza disclosure esplicita configura già oggi una pratica ingannevole ai sensi dell’art. 22 d.lgs. 206/2005. Le linee guida rafforzano questo presidio e abbassano la soglia di intervento dell’Autorità.
Domande frequenti
Le linee guida AGCM sulle recensioni online si applicano anche alle piccole imprese?
Sì. Il d.lgs. 206/2005 e la Direttiva Omnibus non prevedono soglie dimensionali per il rispetto degli obblighi sulle recensioni. Qualsiasi professionista che utilizzi recensioni a fini promozionali — indipendentemente dalle dimensioni — rientra nell’ambito di applicazione. Le linee guida AGCM non introducono deroghe per le PMI.
Cosa rischia un’impresa che pubblica recensioni false secondo la normativa vigente?
Le recensioni false configurano una pratica commerciale ingannevole ai sensi degli artt. 21 e 22 del d.lgs. 206/2005, come modificato dal d.lgs. 26/2023 (Direttiva Omnibus). L’AGCM può irrogare sanzioni fino a 10 milioni di euro o, se superiore, al 4% del fatturato annuo. Il concorrente danneggiato può inoltre agire in sede civile per concorrenza sleale.
Come partecipare alla consultazione pubblica AGCM sulle linee guida recensioni?
Lo schema di linee guida è in consultazione pubblica sul sito dell’AGCM. Associazioni di categoria, imprese e professionisti possono inviare osservazioni scritte entro il termine indicato nel provvedimento di avvio. Non esiste un format obbligatorio, ma le osservazioni tecniche con riferimenti normativi precisi hanno maggiore probabilità di essere recepite nel testo definitivo.
Fonte di riferimento: AgendaDigitale