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Liberazione anticipata detenuti e nuove regole


Le recenti modifiche alla liberazione anticipata e al regime delle telefonate dei detenuti impongono una revisione immediata delle istanze in corso e delle strategie difensive davanti al Tribunale di sorveglianza. Chi segue esecuzione penale deve verificare se i propri assistiti maturano nuovi benefici o subiscono restrizioni nelle comunicazioni. Aggiornare il fascicolo significa agire prima che la finestra operativa si chiuda.

Punti chiave

  • Punto 1 — Le modifiche alla liberazione anticipata possono ampliare o ridurre i giorni di sconto di pena già in maturazione.
  • Punto 2 — Le nuove regole sulle telefonate incidono sul diritto alla corrispondenza tutelato dall’art. 18 ord. pen.
  • Punto 3 — Il Tribunale di sorveglianza è la sede immediata per far valere i nuovi diritti o contestare le restrizioni.

Se segui detenuti in fase esecutiva, queste modifiche ti obbligano a rileggere le istanze pendenti al Tribunale di sorveglianza e a verificare se i tuoi assistiti hanno già maturato un diritto che ancora non hanno fatto valere. Il tempo conta: i benefici penitenziari hanno finestre precise e un’istanza tardiva può tradursi in giorni di detenzione ingiustificata.

Le nuove disposizioni — riportate da Diritto.it — intervengono su due fronti distinti: la liberazione anticipata (lo sconto di 45 giorni per semestre di cui all’art. 54 ord. pen., l. 354/1975) e il regime delle telefonate, disciplinato dall’art. 18 ord. pen. con i correttivi del d.lgs. 150/2022 e dei successivi provvedimenti attuativi.

Il contesto normativo

La liberazione anticipata è regolata dall’art. 54 della l. 354/1975 (ordinamento penitenziario): 45 giorni di sconto per ogni semestre di pena effettivamente scontata, subordinati alla partecipazione all’opera di rieducazione. Le telefonate dei detenuti trovano base nell’art. 18 ord. pen., integrato dalle disposizioni regolamentari del d.P.R. 230/2000 e dalle circolari del DAP. Il d.lgs. 150/2022 (riforma Cartabia) ha toccato l’intero sistema dell’esecuzione penale, e i correttivi successivi continuano a stratificarsi su quel testo. Ogni modifica al quantum di liberazione anticipata o alla frequenza delle telefonate può essere immediatamente rilevante per i procedimenti già pendenti, anche in virtù del principio del favor rei applicato in sede esecutiva dalla Corte di Cassazione (v. Cass. Pen., Sez. I, n. 8419/2023 in tema di successione di norme favorevoli in executivis).

Cosa cambia per lo studio

  1. Rivedi tutte le istanze di liberazione anticipata pendenti: se le nuove norme ampliano i presupposti o i giorni computabili, puoi integrare le domande già depositate o presentarne di nuove per periodi non ancora coperti.
  2. Controlla il regime delle telefonate autorizzate per i tuoi assistiti: una modifica in aumento della frequenza consentita si traduce in un diritto esercitabile subito, senza attendere la revisione del programma di trattamento.
  3. Aggiorna le memorie difensive davanti al Tribunale di sorveglianza citando le nuove disposizioni come ius superveniens favorevole, laddove applicabile al caso concreto.
  4. Verifica la posizione dei detenuti in regime differenziato (art. 41-bis ord. pen.): le modifiche ordinarie sulle telefonate non si applicano automaticamente a quel regime, e confondere i due piani è un errore che rallenta il procedimento.
  5. Informa i familiari dei detenuti sulle nuove possibilità di contatto telefonico, perché spesso la richiesta di autorizzazione parte proprio dalla famiglia e uno studio aggiornato fa la differenza.

Attenzione a

Il rischio più comune è applicare le nuove norme retroattivamente senza verificare il dies a quo corretto: la liberazione anticipata si calcola semestre per semestre, e un errore nel computo del periodo di riferimento porta a rigetti formali che ritardano il beneficio di mesi. Controlla sempre la data di inizio espiazione e la data di scadenza di ogni semestre prima di depositare l’istanza.

Secondo rischio: confondere la disciplina ordinaria delle telefonate con quella dei detenuti in alta sicurezza o in 41-bis. Le restrizioni di quest’ultimo regime derivano da decreti ministeriali autonomi e non vengono scalfite dalle modifiche all’art. 18 ord. pen. Presentare istanze fondate sulla normativa ordinaria per un detenuto in 41-bis genera rigetti prevedibili e mina la credibilità dell’istanza successiva.

Domande frequenti

Quanti giorni di liberazione anticipata spettano per semestre nel 2025?

L’art. 54 ord. pen. (l. 354/1975) prevede 45 giorni di sconto per ogni semestre di pena scontata con partecipazione all’opera rieducativa. Le modifiche recenti possono incidere sui presupposti di accesso o sul computo dei periodi rilevanti: verifica il testo aggiornato e le circolari DAP prima di calcolare la data di fine pena per il tuo assistito.

Un detenuto in 41-bis può beneficiare delle nuove regole sulle telefonate?

No. Il regime ex art. 41-bis ord. pen. è disciplinato da decreti ministeriali specifici che derogano alla disciplina ordinaria. Le modifiche all’art. 18 ord. pen. non si applicano automaticamente ai detenuti sottoposti a quel regime: qualsiasi istanza va presentata alla Direzione del DAP, non al Tribunale di sorveglianza ordinario.

Come si presenta istanza di liberazione anticipata al Tribunale di sorveglianza?

L’istanza si deposita presso il Tribunale di sorveglianza competente per territorio (luogo di detenzione), allegando il certificato dei carichi pendenti, il casellario e la relazione comportamentale dell’istituto. Va presentata per ogni semestre non ancora riconosciuto. Con le nuove modifiche, controlla anche se esistono periodi pregressi mai istanziati che rientrano nei nuovi presupposti.

Fonte di riferimento: Diritto.it

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