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Investimenti outbound UE in AI e semiconduttori cosa cambia


Con il nuovo Regolamento FDI e la Raccomandazione sugli investimenti outbound, qualsiasi operazione di M&A o joint venture che coinvolga AI, semiconduttori o tecnologie quantum verso o da paesi terzi richiede una valutazione preventiva del regime di screening applicabile. Gli studi che assistono clienti in operazioni cross-border su questi settori devono integrare subito la due diligence con un’analisi di compatibilità UE e golden power. Ignorare questo doppio livello di controllo — europeo e nazionale — espone il cliente a blocchi d’autorizzazione, sanzioni e nullità dell’operazione.

Punti chiave

  • Punto 1 — Il nuovo Regolamento FDI UE rende obbligatorio lo screening degli investimenti esteri in AI, chip e quantum per tutti gli Stati membri.
  • Punto 2 — La Raccomandazione outbound aggiunge un controllo speculare sugli investimenti di soggetti UE verso paesi terzi in tecnologie critiche.
  • Punto 3 — Il golden power italiano, tra i più estesi d’Europa, rimane operativo ma dovrà coordinarsi con il framework UE in via di consolidamento.

Ogni operazione di acquisizione, joint venture o investimento che tocchi intelligenza artificiale, semiconduttori o tecnologie quantum — in entrata o in uscita dall’UE — deve passare oggi attraverso un doppio filtro: il regime di screening europeo in fase di aggiornamento e, per l’Italia, la disciplina del golden power. Gli studi che seguono clienti industriali, fondi di private equity o gruppi tecnologici devono aggiornare i propri protocolli di due diligence prima ancora che le operazioni arrivino a term sheet.

L’Unione Europea ha presentato un nuovo Regolamento sugli investimenti diretti esteri (FDI) e una Raccomandazione sugli investimenti outbound, costruendo un sistema di difesa simmetrico sui settori critici. La notizia è analizzata in dettaglio da Agenda Digitale.

Il contesto normativo

Il quadro di riferimento si articola su più livelli sovrapposti. A livello europeo, il Regolamento (UE) 2019/452 — il primo Regolamento FDI — ha istituito il meccanismo di cooperazione tra Stati membri per lo screening degli investimenti esteri, ma senza imporre un obbligo generalizzato di notifica. Il nuovo Regolamento in discussione punta a colmare questa lacuna, rendendo lo screening obbligatorio per le tecnologie critiche elencate nel Regolamento (UE) 2023/1781 sui semiconduttori (Chips Act) e nei documenti strategici sull’AI Act (Regolamento UE 2024/1689, in vigore dal 1° agosto 2024). In Italia, il golden power è disciplinato dal D.L. 21/2012, convertito con modificazioni dalla L. 56/2012, e successive estensioni — da ultimo ampliate con il D.L. 21/2022 — che già coprono reti 5G, intelligenza artificiale, semiconduttori e infrastrutture cloud. L’art. 2 del D.L. 21/2012 impone la notifica obbligatoria al Governo per le operazioni su asset strategici nei settori ad alta tecnologia, con potere di veto o imposizione di condizioni entro 45 giorni dalla notifica completa.

Cosa cambia per lo studio

  1. Due diligence settoriale obbligatoria anticipata. Prima di strutturare qualsiasi operazione su target che operino in AI, chip o quantum, verifica se l’attività rientra negli elenchi di tecnologie critiche del Chips Act UE o dell’AI Act. Il perimetro è più ampio di quanto molti clienti tecnologici percepiscano.
  2. Doppia notifica: golden power + screening UE. Per operazioni inbound (investitore extra-UE su target italiano), la notifica golden power al Governo non esaurisce gli obblighi: con il nuovo Regolamento FDI, la Commissione potrà emettere pareri vincolanti. Pianifica tempistiche che assorbano entrambe le finestre procedurali.
  3. Investimenti outbound sotto osservazione. La Raccomandazione outbound introduce — per ora in forma non vincolante — un sistema di monitoraggio sugli investimenti di soggetti UE verso paesi terzi in tecnologie critiche. Gli studi che assistono gruppi italiani in operazioni verso Cina, India o altri mercati emergenti devono già documentare la razionale strategica dell’operazione per ridurre il rischio di future contestazioni.
  4. Clausole contrattuali di MAC e regulatory risk. Nei SPA e nei patti parasociali relativi a operazioni in questi settori, inserisci clausole MAC (Material Adverse Change) calibrate sul rischio di mancata o condizionata autorizzazione golden power o FDI. La prassi degli ultimi 24 mesi mostra operazioni bloccate o ridisegnate per assenza di questa tutela.
  5. Coordinamento con la normativa export control. Le tecnologie dual-use restano soggette anche al Regolamento (UE) 2021/821. Un’operazione che supera lo screening FDI può comunque essere bloccata o limitata sul versante export control: i due piani di analisi vanno tenuti separati ma paralleli.

Attenzione a

Sottovalutare il perimetro “tecnologie critiche”. Molti clienti non si percepiscono come operatori nel settore AI o semiconduttori, ma sviluppano software con componenti di machine learning o utilizzano chip specializzati nella loro filiera. Il perimetro del nuovo Regolamento FDI segue una definizione funzionale, non settoriale: un’azienda manifatturiera con un’unità R&D su sistemi predittivi può rientrare nell’ambito applicativo. Analizza la catena del valore del target, non solo il codice ATECO.

Confondere la Raccomandazione outbound con un atto non vincolante privo di effetti immediati. Sebbene tecnicamente non obbligatoria, la Raccomandazione orienta già oggi i controlli nazionali e prepara il terreno per un futuro regolamento vincolante. Gli investimenti outbound documentati male in questa fase potrebbero diventare casi-pilota nelle prime applicazioni della disciplina definitiva. Conserva tutta la documentazione sulla razionale dell’operazione.

Domande frequenti

Quando scatta l’obbligo di notifica golden power per investimenti in AI e semiconduttori?

L’obbligo di notifica scatta ai sensi dell’art. 2 del D.L. 21/2012 quando un soggetto esterno all’UE acquisisce partecipazioni rilevanti o assume il controllo di un’impresa italiana che opera in settori strategici, inclusi AI, semiconduttori e cloud, come definiti dai D.P.C.M. attuativi. Il termine per la notifica è preventivo rispetto al perfezionamento dell’operazione, e il silenzio-assenso matura solo dopo 45 giorni dalla notifica completa.

Il nuovo Regolamento FDI UE sostituisce il golden power italiano?

No, il nuovo Regolamento FDI UE non sostituisce il golden power italiano ma si affianca ad esso creando un livello di coordinamento europeo. La Commissione UE potrà emettere pareri — anche vincolanti nella proposta in discussione — sulle operazioni notificate dagli Stati membri, ma l’Italia mantiene la propria disciplina nazionale. Le operazioni rilevanti dovranno superare entrambi i livelli di scrutinio.

Cosa rischia un cliente che completa un’acquisizione senza notificare il golden power in settori tech?

Il D.L. 21/2012 prevede sanzioni amministrative fino al doppio del valore dell’operazione e, nei casi più gravi, il ripristino della situazione precedente con scioglimento dell’acquisizione. La mancata notifica è considerata violazione autonoma, indipendente dall’esito che avrebbe avuto l’istruttoria. Il rischio reputazionale verso investitori istituzionali è ulteriore elemento da rappresentare al cliente.

Fonte di riferimento: AgendaDigitale

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