Le indennità di turno e le voci retributive accessorie dei dipendenti pubblici maturano anche durante il periodo feriale: il dipendente non può subire una riduzione della retribuzione globale per il fatto di essere in ferie. Chi assiste enti locali o dipendenti PA deve verificare se i contratti collettivi applicati escludono erroneamente queste voci durante l’assenza per ferie, esponendo l’ente a recuperi retributivi con interessi.
Punti chiave
- Punto 1 — Le indennità di turno maturano durante le ferie: escluderle espone l’ente a recuperi retributivi.
- Punto 2 — Il principio deriva dalla direttiva UE 2003/88/CE e dalla giurisprudenza della Corte di Giustizia.
- Punto 3 — I dipendenti PA possono agire in giudizio per ottenere le differenze retributive non corrisposte.
Se assisti enti locali o dipendenti della pubblica amministrazione, hai ora un argomento ulteriore — o un rischio concreto da segnalare al cliente — sulla corretta quantificazione della retribuzione feriale. Gli enti che escludono le indennità di turno o le voci accessorie durante le ferie si espongono a recuperi retributivi, potenzialmente cumulati con interessi legali e rivalutazione monetaria.
Secondo quanto riportato da La Gazzetta degli Enti Locali, le indennità di turno e le altre voci retributive accessorie spettano ai dipendenti pubblici anche durante il periodo di ferie annuali retribuite, in applicazione dei principi elaborati dalla giurisprudenza europea e nazionale.
Il contesto normativo
Il punto di partenza è l’art. 7 della direttiva 2003/88/CE sul tempo di lavoro, che garantisce al lavoratore il diritto a ferie annuali retribuite senza decurtazione della retribuzione ordinaria. La Corte di Giustizia UE ha chiarito — in particolare nelle sentenze Robinson-Steele (C-131/04) e Lock (C-539/12) — che la retribuzione feriale deve corrispondere alla retribuzione normale percepita dal lavoratore, includendo tutti gli elementi strutturalmente collegati all’esecuzione della prestazione lavorativa. Sul piano interno, la Corte di Cassazione ha recepito questo orientamento: con la sentenza n. 13425/2019, la Sezione Lavoro ha ribadito che il trattamento economico durante le ferie non può essere inferiore a quello ordinario, pena la violazione dell’art. 36 Cost. e delle norme contrattuali collettive. Per il comparto PA, i CCNL di riferimento — come quello delle Funzioni Locali 2019-2021 — non sempre disciplinano esplicitamente il punto, lasciando spazio a interpretazioni restrittive da parte degli enti che i giudici tendono a sanzionare.
Cosa cambia per lo studio
- Se assisti un dipendente pubblico cui sono state negate le indennità di turno durante le ferie, hai titolo per agire in recupero delle differenze retributive degli ultimi 5 anni (prescrizione ordinaria ex art. 2948 c.c. per i crediti di lavoro a scadenza periodica annuale, o 5 anni ex art. 2948 n. 4 c.c.).
- Se invece assisti un ente locale, verifica subito i cedolini paga: se le voci accessorie risultano azzerate nel mese di ferie, l’ente è esposto a un contenzioso seriale da parte dei dipendenti, con aggravio di interessi legali dalla maturazione del credito.
- La quantificazione del danno si calcola sulla media mensile delle indennità percepite nei 12 mesi precedenti le ferie: un parametro che conviene fissare contrattualmente o in sede di accordo decentrato per evitare contestazioni sul metodo di calcolo.
- In caso di contenzioso, il rito applicabile è quello del lavoro (artt. 409 ss. c.p.c.), con competenza del Tribunale del lavoro del luogo in cui il dipendente presta servizio.
- L’orientamento è ormai stabile anche davanti ai TAR in caso di pubblici dipendenti in regime di diritto pubblico non contrattualizzato: anche lì la retribuzione feriale deve rispecchiare quella ordinaria.
Attenzione a
Il rischio principale è la prescrizione: molti dipendenti non agiscono per anni, ma la prescrizione quinquennale decorre dalla singola mensilità non corrisposta, non dall’instaurazione del rapporto di lavoro. Questo significa che un dipendente può recuperare fino a 5 annualità di indennità non pagate in ferie, con un importo che su turnisti a pieno regime può superare anche 3.000-4.000 euro per soggetto.
Attenzione anche all’errore di circoscrivere la questione alle sole indennità di turno: la giurisprudenza europea include nel perimetro anche i compensi per reperibilità strutturale, le maggiorazioni per lavoro notturno e festivo abituale, e in alcuni casi i premi di produttività a carattere continuativo. Escludere queste voci nella costruzione della domanda giudiziale significa sottostimare il credito del cliente.
Domande frequenti
Le indennità di turno spettano durante le ferie anche ai dipendenti comunali?
Sì. I dipendenti degli enti locali hanno diritto a percepire le indennità di turno anche durante le ferie annuali retribuite. Il principio è consolidato dalla giurisprudenza UE (Corte di Giustizia, causa Robinson-Steele C-131/04) e recepito dalla Cassazione Sezione Lavoro. Il CCNL Funzioni Locali non esclude espressamente queste voci, e l’ente che le azzera in busta paga è esposto a recuperi retributivi.
Qual è il termine di prescrizione per recuperare le indennità di turno non pagate in ferie?
Si applica la prescrizione quinquennale ex art. 2948 n. 4 c.c., che decorre da ciascuna mensilità non corrisposta. Il dipendente può quindi recuperare le differenze retributive relative agli ultimi 5 anni, calcolate sulla media delle indennità percepite nei 12 mesi precedenti ogni periodo di ferie non correttamente retribuito.
Quali voci retributive vanno incluse nella retribuzione feriale dei dipendenti PA oltre all’indennità di turno?
Secondo la Corte di Giustizia UE (causa Lock C-539/12), rientrano nella retribuzione feriale tutte le voci strutturalmente collegate alla prestazione: indennità di turno, maggiorazioni per lavoro notturno e festivo abituale, compensi per reperibilità strutturale e, ove abbiano carattere continuativo, i premi di produttività. Escluderle riduce artificialmente la base di calcolo e fonda una pretesa risarcitoria del lavoratore.
Fonte di riferimento: GazzettaEntiLocali