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Indennità avviamento locazione stagionale diritti conduttore


In un contratto di locazione stagionale, il conduttore non ha diritto all’indennità di avviamento se il rapporto ha carattere genuinamente stagionale, ovvero se l’attività viene esercitata solo in determinati periodi dell’anno. La prova della stagionalità grava sul locatore e deve risultare da elementi oggettivi, non dalla sola qualificazione contrattuale. Un’errata qualificazione del contratto espone il locatore al pagamento dell’indennità prevista dagli artt. 34 e 35 della L. 392/1978.

Punti chiave

  • Punto 1 — La stagionalità deve risultare da elementi oggettivi, non dalla sola clausola contrattuale.
  • Punto 2 — Il locatore che vuole escludere l’indennità deve provare la reale natura stagionale dell’attività.
  • Punto 3 — Un contratto erroneamente qualificato come stagionale espone al pagamento degli artt. 34-35 L. 392/1978.

Se assisti un locatore di immobile commerciale e il contratto è stato qualificato come stagionale, verifica subito se quella stagionalità regge sul piano probatorio. La giurisprudenza di legittimità è chiara: la clausola non basta. Serve la prova concreta che l’attività si svolga solo in determinati periodi dell’anno, e quella prova deve produrla chi ha interesse a escludere l’indennità.

Sul tema interviene un’analisi pubblicata da Diritto.it, che ricostruisce i presupposti in base ai quali il conduttore perde il diritto all’indennità di avviamento nelle locazioni stagionali, con particolare attenzione al profilo dell’onere della prova.

Il contesto normativo

La disciplina di riferimento è la L. 27 luglio 1978, n. 392 (c.d. legge sull’equo canone). Gli artt. 34 e 35 riconoscono al conduttore di immobile adibito ad attività commerciale un’indennità pari a 18 mensilità del canone (21 se l’attività prevede contatti diretti con il pubblico) alla cessazione del rapporto per diniego di rinnovo da parte del locatore. L’art. 27, co. 6, escluda però da questa tutela le locazioni stagionali, ovvero quelle in cui l’immobile viene utilizzato per un’attività esercitata solo in certi periodi dell’anno.

La Cassazione ha più volte precisato che la stagionalità non si presume: Cass. Civ. n. 14355/2019 ha ribadito che la qualificazione contrattuale non vincola il giudice, il quale deve accertare in concreto se l’attività del conduttore abbia carattere stagionale. L’onere probatorio grava sul locatore che eccepisca la natura stagionale del rapporto per negare l’indennità.

Cosa cambia per lo studio

  1. Prima di consigliare al locatore di rifiutare il pagamento dell’indennità, raccogli prove documentali sull’effettivo orario e periodo di apertura dell’attività commerciale del conduttore (licenze stagionali, dichiarazioni IVA, registri delle presenze).
  2. Controlla che il contratto indichi con precisione i periodi di utilizzo stagionale: una clausola generica del tipo «locazione stagionale» è insufficiente e verrà disattesa dal giudice.
  3. Se rappresenti il conduttore, impugna la qualificazione stagionale ogniqualvolta l’attività sia stata esercitata per almeno 9 mesi continuativi nell’anno, indipendentemente da quanto scritto nel contratto.
  4. Verifica la coerenza tra la qualificazione contrattuale e la categoria catastale dell’immobile, il tipo di licenza commerciale e i periodi di fatturazione del conduttore: elementi difformi minano la tesi della stagionalità.
  5. In caso di contenzioso, considera di richiedere l’esibizione delle dichiarazioni dei redditi e dei modelli F24 del conduttore degli ultimi 3 anni: provano l’effettivo volume di attività per periodo e smontano o confermano la stagionalità.

Attenzione a

Il rischio principale per il locatore è affidarsi alla sola clausola contrattuale senza raccogliere prove a monte. Se il conduttore riesce a dimostrare che l’attività era continuativa, il giudice riqualifica il contratto e condanna al pagamento di 18 o 21 mensilità, più interessi legali dalla data di rilascio dell’immobile. Con canoni elevati, l’esposizione economica è rilevante.

Attenzione anche ai contratti rinnovati più volte con la qualifica di «stagionale»: la reiterazione del vincolo non consolida la stagionalità, ma può anzi rafforzare la tesi del conduttore che eccepisce la simulazione della causa contrattuale. Ogni rinnovo va valutato autonomamente sul piano dei requisiti sostanziali.

Domande frequenti

Quando il conduttore ha diritto all’indennità di avviamento in una locazione stagionale?

Il conduttore ha diritto all’indennità di avviamento ex artt. 34-35 L. 392/1978 se l’attività commerciale non è genuinamente stagionale, cioè se viene esercitata in modo continuativo nell’arco dell’anno. La sola qualificazione contrattuale come ‘stagionale’ non basta: il giudice accerta la natura reale del rapporto e, se la stagionalità non è provata dal locatore, riconosce l’indennità.

Su chi grava l’onere della prova della stagionalità nella locazione commerciale?

L’onere della prova grava sul locatore che eccepisce la stagionalità per escludere l’indennità di avviamento. Deve dimostrare con elementi oggettivi — licenze stagionali, periodi di fatturazione, apertura effettiva — che l’attività del conduttore si svolge solo in certi mesi dell’anno. La Cassazione ha confermato questo principio, da ultimo con Cass. Civ. n. 14355/2019.

Quante mensilità spettano al conduttore se la locazione stagionale viene riqualificata come ordinaria?

Se il contratto stagionale viene riqualificato come locazione ordinaria di immobile commerciale, il conduttore ha diritto a 18 mensilità del canone corrisposto, che salgono a 21 se l’attività prevedeva contatti diretti con il pubblico. L’indennità è dovuta dal momento in cui il conduttore rilascia l’immobile e maturano interessi legali dalla stessa data.

Fonte di riferimento: Diritto.it

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