Il presidente di un’azienda speciale consortile non può ricoprire simultaneamente cariche incompatibili ai sensi della disciplina anticorruzione e del TUEL. ANAC ha chiarito che la verifica dell’incompatibilità spetta all’ente locale vigilante, con obbligo di rimozione immediata in caso di accertamento. Chi assiste comuni o consorzi deve censire le nomine in essere e attivare le procedure di decadenza ove necessario.
Punti chiave
- Punto 1 — ANAC ha chiarito i criteri di incompatibilità per il presidente di azienda speciale consortile.
- Punto 2 — La verifica e la rimozione del soggetto incompatibile ricadono sull’ente locale vigilante.
- Punto 3 — L’omessa attivazione della procedura di decadenza espone l’ente a responsabilità erariale.
Se assisti comuni, unioni di comuni o consorzi di enti locali, devi aggiornare subito il check delle nomine nelle aziende speciali consortili che gestiscono. ANAC ha fissato i confini dell’incompatibilità per il ruolo di presidente di questi organismi e ha chiarito a chi spetta l’obbligo di intervento: l’ente locale vigilante non può restare inerte dopo l’accertamento.
Con un parere pubblicato nelle ultime settimane, ANAC ha risposto a un quesito specifico sull’incompatibilità del presidente di un’azienda speciale consortile, precisando i criteri applicativi della normativa vigente. Trovi il comunicato originale su La Gazzetta degli Enti Locali.
Il contesto normativo
Le aziende speciali consortili sono disciplinate dall’art. 114 del d.lgs. 267/2000 (TUEL), che le qualifica come enti strumentali degli enti locali dotati di personalità giuridica e autonomia imprenditoriale. Le cause di incompatibilità applicabili ai loro organi di vertice si ricavano dall’art. 63 del TUEL per le cariche connesse agli enti locali partecipanti, dall’art. 9 del d.lgs. 39/2013 in materia di inconferibilità e incompatibilità degli incarichi nelle pubbliche amministrazioni e negli enti di diritto privato controllati, e dal d.lgs. 175/2016 (TUSP) laddove l’organismo rientri nel perimetro degli organismi partecipati. La giurisprudenza amministrativa — tra cui TAR Campania, Napoli, sez. I, n. 1642/2022 — ha confermato che il cumulo di cariche tra organi dell’ente locale e vertici dell’azienda speciale integra incompatibilità sopravvenuta, con effetto decadenziale automatico.
Cosa cambia per lo studio
- Censisci tutte le nomine di presidenti e componenti del CdA nelle aziende speciali consortili assistite: verifica se il soggetto nominato ricopre contestualmente cariche elettive o incarichi presso uno degli enti locali consorziati.
- Controlla la compatibilità rispetto all’art. 9 del d.lgs. 39/2013: gli incarichi amministrativi di vertice in organismi controllati da più enti locali rientrano esplicitamente nel perimetro applicativo della norma.
- Se emerge un’incompatibilità, l’ente locale vigilante deve notificare formalmente all’interessato la contestazione e concedergli un termine — di norma 15 giorni — per optare tra la carica nell’azienda e quella incompatibile, ai sensi dell’art. 19 del d.lgs. 39/2013.
- In caso di inerzia dell’amministrazione, predisponi un atto di diffida stragiudiziale: l’omissione espone gli amministratori dell’ente a responsabilità erariale davanti alla Corte dei Conti.
- Verifica anche la disciplina statutaria dell’azienda consortile: molti statuti contengono clausole di incompatibilità più stringenti rispetto alla legge, con decadenza di diritto senza necessità di pronuncia.
Attenzione a
Il primo rischio concreto è confondere l’incompatibilità con l’inconferibilità: sono istituti distinti. L’inconferibilità (artt. 3-8 d.lgs. 39/2013) impedisce ab origine il conferimento dell’incarico e determina la nullità dell’atto di nomina; l’incompatibilità (artt. 9-16) sorge invece per effetto di una situazione sopravvenuta o preesistente e impone una scelta tra gli incarichi. Applicare la disciplina sbagliata cambia radicalmente il rimedio esperibile e i termini di decadenza.
Il secondo rischio riguarda la composizione del consorzio: se gli enti locali partecipanti sono più di due, la competenza a procedere alla contestazione dell’incompatibilità va individuata nello statuto consortile o, in assenza di previsione, nell’assemblea dei soci. Un’iniziativa unilaterale di un solo comune partecipante può essere impugnata per incompetenza, vanificando l’intera procedura.
Domande frequenti
Il presidente di un’azienda speciale consortile può essere anche consigliere comunale?
No, in linea generale. L’art. 63 TUEL e l’art. 9 del d.lgs. 39/2013 vietano il cumulo tra cariche elettive nell’ente locale e incarichi di vertice negli organismi da esso controllati o partecipati. ANAC ha confermato che questa incompatibilità si applica anche alle aziende speciali consortili, a prescindere dal numero di enti locali che le compongono.
Cosa succede se il comune non rimuove il presidente incompatibile dell’azienda speciale?
L’inerzia dell’ente vigilante espone gli amministratori responsabili a responsabilità erariale davanti alla Corte dei Conti per danno all’immagine e per i costi connessi all’illegittima gestione. Inoltre, gli atti adottati dall’organo in situazione di incompatibilità possono essere impugnati davanti al TAR per invalidità derivata, con conseguente annullamento.
Qual è la differenza tra inconferibilità e incompatibilità nel d.lgs. 39/2013?
L’inconferibilità (artt. 3-8) vieta il conferimento dell’incarico fin dall’origine: l’atto di nomina è nullo. L’incompatibilità (artt. 9-16) nasce da una situazione che emerge dopo la nomina o preesisteva senza rilevare ab initio: l’interessato deve scegliere entro 15 giorni dalla contestazione quale incarico mantenere, a pena di decadenza da quello conferito più di recente.
Fonte di riferimento: GazzettaEntiLocali