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Imposta di successione e acquisto BOT ante decesso


Nella dichiarazione di successione, il saldo del conto corrente del de cuius va ridotto dell’importo impiegato per acquistare BOT prima del decesso, anche se l’addebito bancario risulta contabilizzato in data successiva alla morte. L’Agenzia delle Entrate ha chiarito il punto con la risposta ad interpello n. 131/2026, chiudendo un’incertezza operativa frequente. Il criterio determinante è la data dell’ordine di acquisto, non quella della registrazione contabile dell’istituto di credito.

Punti chiave

  • Punto 1 — La data dell’ordine di acquisto BOT prevale sulla data di addebito bancario ai fini successori.
  • Punto 2 — Il saldo attivo del conto corrente deve essere decurtato dell’importo BOT ordinato ante mortem.
  • Punto 3 — I BOT acquistati prima del decesso entrano nell’attivo ereditario come titoli, non come liquidità.

Quando si redige la dichiarazione di successione e il de cuius aveva impartito un ordine di acquisto di Titoli di Stato prima di morire, la domanda pratica è una sola: quel saldo del conto corrente va indicato al lordo o al netto dell’importo dei BOT? La risposta dell’Agenzia delle Entrate elimina ogni margine di dubbio e cambia il modo in cui si valorizza il compendio ereditario in questi casi.

Con la risposta ad interpello n. 131/2026, l’Agenzia delle Entrate ha stabilito che il saldo attivo del conto corrente deve essere ridotto dell’importo impiegato per l’acquisto dei BOT eseguito prima del decesso, anche se l’istituto di credito ha contabilizzato l’addebito in una data successiva alla morte del de cuius.

Il contesto normativo

Il riferimento di base è il d.lgs. 31 ottobre 1990, n. 346 (Testo Unico Imposta di Successione e Donazione), in particolare l’art. 11, che definisce l’attivo ereditario come l’insieme dei beni e diritti caduti in successione al momento dell’apertura della successione stessa. Il momento rilevante è dunque quello del decesso, non quello della registrazione contabile successiva. Sul punto, la risposta 131/2026 si allinea al principio già consolidato per cui la data dell’operazione finanziaria ordinata in vita dal de cuius prevale sulle tempistiche interne dell’intermediario bancario. I BOT acquistati prima del decesso entrano nell’attivo ereditario come titoli di Stato — con le esenzioni previste dall’art. 12, comma 1, lett. h) del d.lgs. 346/1990 — e non come liquidità sul conto.

Cosa cambia per lo studio

  1. Nella dichiarazione di successione, il saldo del conto corrente da indicare è quello netto, già decurtato dell’importo ordinato per l’acquisto dei BOT, purché l’ordine risulti impartito prima della data del decesso.
  2. I BOT così acquistati vanno inseriti nell’attivo ereditario alla voce titoli di Stato, beneficiando dell’esenzione dall’imposta di successione ex art. 12, comma 1, lett. h), d.lgs. 346/1990.
  3. La prova dell’anteriorità dell’ordine rispetto al decesso è documentale: occorre richiedere all’intermediario la data dell’ordine impartito dal cliente, distinta dalla data valuta e dalla data di contabilizzazione.
  4. Se la banca fornisce solo l’estratto conto con data di addebito successiva alla morte, non fermarti lì: chiedi la conferma scritta della data dell’ordine originario, che costituisce il documento dirimente.
  5. Attenzione alla coerenza interna della dichiarazione: il totale dell’attivo deve quadrare con la somma tra saldo netto del conto e valore nominale dei BOT inseriti tra i titoli.

Attenzione a

Il rischio principale è includere nell’attivo liquido un importo già trasformato in titoli, gonfiando la base imponibile e generando una doppia tassazione di fatto: una volta come saldo del conto, un’altra come titolo. Questo errore si verifica quasi sempre quando ci si limita all’estratto conto senza approfondire la documentazione dell’ordine.

Un secondo rischio riguarda l’operazione inversa: BOT in scadenza o già rimborsati pochi giorni prima del decesso con accredito avvenuto post mortem. In quel caso la liquidità è già rientrata nel conto al momento dell’apertura della successione e va indicata nel saldo, senza possibilità di applicare l’esenzione. Le due situazioni sono speculari ma producono effetti opposti: confonderle espone il cliente ad accertamenti o a dichiarazioni infedeli.

Domande frequenti

Come si dichiara in successione un BOT acquistato prima del decesso ma addebitato dopo?

Il saldo del conto corrente va ridotto dell’importo dell’acquisto BOT ordinato in vita dal de cuius, anche se l’addebito risulta contabilizzato dopo la morte. I BOT vanno poi inseriti nell’attivo ereditario come titoli di Stato, esenti da imposta di successione ai sensi dell’art. 12, comma 1, lett. h), d.lgs. 346/1990. La prova è la data dell’ordine, non quella dell’addebito.

I BOT sono soggetti all’imposta di successione?

No. I Titoli di Stato, inclusi i BOT, sono esenti dall’imposta di successione in base all’art. 12, comma 1, lett. h), d.lgs. 31 ottobre 1990, n. 346. Vanno comunque indicati nella dichiarazione di successione, ma non concorrono alla formazione della base imponibile su cui si calcola l’imposta.

Cosa succede se la banca attesta solo la data di addebito e non quella dell’ordine di acquisto BOT?

Occorre richiedere formalmente all’intermediario una dichiarazione che attesti la data dell’ordine impartito dal de cuius. L’estratto conto con data di addebito successiva al decesso non è sufficiente a qualificare l’operazione. La risposta AdE 131/2026 chiarisce che il momento rilevante è l’esecuzione dell’ordine, non la contabilizzazione bancaria.

Fonte di riferimento: Giuricivile

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