Il TAR Lecce, con sentenza n. 834 del 3 giugno 2026, chiarisce che la deroga urbanistica prevista dall’art. 8 del d.P.R. 160/2010 per nuovi impianti produttivi in zone non conformi al PRG non è uno strumento ordinario ma un rimedio eccezionale. Il Comune che la concede al di fuori dei presupposti tipici espone il provvedimento all’annullamento in sede giurisdizionale. Chi assiste un’impresa in fase di localizzazione deve verificare prima se esiste una zona produttiva compatibile e solo in assenza di alternative valutare il percorso derogatorio.
Punti chiave
- Punto 1 — La deroga ex art. 8 d.P.R. 160/2010 è ammessa solo in assenza di alternative urbanistiche compatibili.
- Punto 2 — Il TAR Lecce n. 834/2026 annulla autorizzazioni concesse senza adeguata motivazione sull’eccezionalità.
- Punto 3 — L’impresa che ha già investito su un sito non conforme al PRG rischia l’impugnazione del titolo da parte di terzi.
Se stai assistendo un’impresa che vuole insediare un nuovo impianto produttivo in un’area non prevista dal PRG comunale, la strada della deroga urbanistica è praticabile solo se il Comune motiva in modo puntuale l’eccezionalità della situazione. Un provvedimento autorizzatorio generico o emesso per ragioni di opportunità economica non regge al vaglio del TAR. Prima di avviare qualsiasi procedura SUAP, è indispensabile mappare le destinazioni urbanistiche del territorio comunale e verificare se esiste già una zona D o assimilata compatibile con l’attività del cliente.
Il TAR di Lecce, con sentenza n. 834 del 3 giugno 2026, ha ribadito i limiti entro cui opera l’art. 8 del d.P.R. 160/2010 in materia di insediamento di impianti produttivi in deroga agli strumenti urbanistici vigenti. La pronuncia conferma un orientamento restrittivo già consolidato e chiarisce quando il Comune può legittimamente discostarsi dalle previsioni del piano regolatore. Puoi leggere l’approfondimento completo su GazzettaEntiLocali.
Il contesto normativo
L’art. 8 del d.P.R. 7 settembre 2010, n. 160 (Regolamento per la semplificazione e il riordino della disciplina sullo sportello unico per le attività produttive) consente ai Comuni, in casi eccezionali, di autorizzare impianti produttivi anche in zone non specificamente destinate a tale funzione dal PRG, purché la localizzazione sia motivata da ragioni di interesse pubblico e non siano disponibili aree idonee nelle zone produttive già individuate. La norma non crea un diritto dell’imprenditore alla deroga: attribuisce al Comune una facoltà discrezionale da esercitare entro confini precisi. Il TAR Lecce n. 834/2026 si colloca nel solco di TAR Lombardia, sez. II, n. 512/2022 e Cons. Stato, sez. IV, n. 3301/2021, che escludono l’uso della deroga come alternativa ordinaria alla variante urbanistica.
Cosa cambia per lo studio
- Prima di attivare il procedimento SUAP con richiesta di deroga, verifica mediante visura del PRG e del PUG comunale se esistono zone produttive o artigianali già conformi: la carenza di alternative è il presupposto legittimante, non un elemento accessorio.
- Quando redigi o rivedi la domanda di autorizzazione in deroga, assicurati che il Comune verbalizzi espressamente — nella determinazione conclusiva — l’assenza di zone compatibili e la sussistenza di un interesse pubblico concreto, non la mera convenienza economica del proponente.
- Se rappresenti un terzo controinteressato (es. un’associazione di categoria o un Comune confinante), la sentenza del TAR Lecce rafforza la tua posizione impugnatoria ogni volta che il provvedimento derogatorio difetta di motivazione sull’eccezionalità.
- In sede di ricorso, la violazione dell’art. 8 d.P.R. 160/2010 va cumulata con il vizio di eccesso di potere per difetto di istruttoria: il Comune deve dimostrare di aver effettivamente censito le aree produttive disponibili prima di accordare la deroga.
- Considera che l’autorizzazione in deroga non sana eventuali incompatibilità con il piano paesaggistico regionale o con i vincoli idrogeologici: questi ultimi richiedono procedimenti separati e non sono superabili con lo stesso strumento.
Attenzione a
Il rischio principale è consigliare al cliente di procedere con l’investimento sul sito non conforme facendo affidamento su un’autorizzazione comunale formalmente rilasciata ma sostanzialmente vulnerabile. Se la motivazione sull’eccezionalità è debole, il titolo regge fino alla prima impugnazione — anche da parte di un concorrente o di un’associazione ambientalista — e il cantiere già avviato si blocca con danni economici spesso irreversibili.
Secondo rischio: confondere la deroga ex art. 8 d.P.R. 160/2010 con la variante urbanistica semplificata. Sono strumenti distinti per presupposti, procedura e tempi. La variante richiede adozione e approvazione consiliare con pubblicazione, offre maggiore stabilità al titolo ed è la via corretta quando l’insediamento non è davvero eccezionale ma risponde a un’esigenza strutturale del territorio. Proporre la deroga per aggirare i tempi della variante è una scelta che espone il cliente a un rischio giuridico elevato.
Domande frequenti
Quando un Comune può legittimamente autorizzare un impianto produttivo fuori dalle zone PRG?
Solo in casi eccezionali, come prevede l’art. 8 d.P.R. 160/2010: deve risultare l’assenza di zone produttive idonee già individuate nel PRG e il provvedimento deve essere motivato con riferimento a un interesse pubblico concreto. La comodità localizzativa o il vantaggio economico dell’imprenditore non bastano. Il TAR Lecce n. 834/2026 conferma che una motivazione generica espone il titolo all’annullamento.
Come si impugna un’autorizzazione in deroga al PRG per un impianto produttivo?
Il ricorso al TAR competente va notificato entro 60 giorni dalla piena conoscenza del provvedimento. I vizi più efficaci sono: violazione dell’art. 8 d.P.R. 160/2010 per carenza dei presupposti di eccezionalità, eccesso di potere per difetto di istruttoria sulla disponibilità di zone conformi, e difetto assoluto di motivazione. È opportuno allegare la documentazione urbanistica che dimostri l’esistenza di aree produttive alternative non valutate dal Comune.
Qual è la differenza tra deroga urbanistica ex art. 8 dPR 160/2010 e variante al PRG per impianti produttivi?
La deroga è uno strumento eccezionale e puntuale, applicabile al singolo insediamento in assenza di alternative; non modifica stabilmente lo strumento urbanistico e resta più esposta all’impugnazione. La variante al PRG, invece, modifica formalmente il piano con procedura consiliare e pubblicazione, offre maggiore stabilità giuridica al titolo edilizio e va preferita quando l’esigenza produttiva ha carattere strutturale e non occasionale.
Fonte di riferimento: GazzettaEntiLocali