Gli strumenti di intelligenza artificiale applicati alla grafologia forense possono essere utilizzati come supporto alla CTU o CTP, ma la loro ammissibilità probatoria dipende dalla trasparenza metodologica e dalla verificabilità dell’algoritmo. Il giudice valuta la prova tecnica secondo il principio del libero convincimento (art. 116 c.p.c.), il che significa che un’analisi AI non documentata nei suoi passaggi logici rischia di essere disattesa o contestata con successo in contraddittorio. L’avvocato che intende produrre o contestare una perizia grafica assistita da IA deve fin da subito richiedere la disclosure del metodo computazionale utilizzato.
Punti chiave
- Punto 1 — Un’analisi grafica prodotta da IA deve documentare il metodo per superare il vaglio del contraddittorio.
- Punto 2 — Il consulente tecnico rimane responsabile delle conclusioni anche quando usa strumenti algoritmici.
- Punto 3 — La parte avversaria può chiedere chiarimenti sul funzionamento dell’algoritmo in sede di esame del CTU.
Se stai seguendo una causa in cui è in discussione l’autenticità di una firma o di un documento scritto a mano, preparati a confrontarti con perizie grafiche che utilizzano software di intelligenza artificiale. Questi strumenti sono già operativi in alcuni studi di consulenza tecnica e la loro diffusione rende necessario sapere come contestarli — o come valorizzarli — in giudizio.
Il tema è approfondito in un articolo pubblicato da Studio Cataldi, che analizza l’impatto dell’IA sulla grafologia forense, evidenziando le implicazioni sul piano probatorio, del contraddittorio e della trasparenza metodologica.
Il contesto normativo
Il riferimento centrale è l’art. 116 c.p.c., che attribuisce al giudice il potere di valutare le prove secondo il proprio prudente apprezzamento. Questo significa che nessuna perizia — nemmeno quella prodotta da un sistema algoritmico — ha valore probatorio automatico. Sul versante penale, l’art. 220 c.p.p. disciplina la perizia tecnica e impone che il metodo seguito sia verificabile e riproducibile, requisito che per i sistemi IA non è sempre soddisfatto per default. La Cassazione, con orientamento consolidato in materia di consulenza tecnica, ha più volte ribadito che il giudice non è vincolato alle conclusioni del CTU e può disattenderle se la motivazione è carente o il metodo non è trasparente (cfr. Cass. Civ. n. 14086/2022). Aggiunge complessità il Regolamento UE sull’IA (AI Act, in vigore dal 2024), che classifica alcuni usi forensi dell’IA come ad alto rischio, con obblighi specifici di documentazione tecnica.
Cosa cambia per lo studio
- Richiedi sempre la documentazione del metodo algoritmico. Quando la controparte deposita una perizia grafica assistita da IA, formula immediatamente una richiesta di chiarimenti scritta al CTU o al CTP avversario: quale software, quale versione, quale dataset di addestramento, quale margine di errore dichiarato.
- Nomina un CTP con competenze digitali. Il consulente tecnico di parte deve essere in grado di leggere i log di output di un sistema IA e di tradurli in termini comprensibili per il giudice. Un grafologista tradizionale senza formazione sui sistemi algoritmici rischia di non intercettare le criticità.
- Sfrutta il contraddittorio tecnico in udienza. L’art. 201 c.p.c. consente al CTP di partecipare alle operazioni peritali e di formulare osservazioni. Usa questo momento per mettere a verbale le domande sul funzionamento dell’algoritmo: crei così un punto di contestazione difendibile in appello.
- Valuta il valore probatorio residuo. Se l’IA produce un risultato statistico (es. “87% di probabilità di stessa mano”), chiarisci in udienza che si tratta di un indizio, non di una prova. Il giudice deve motivare se e come quel dato concorre alla sua decisione.
- Attenzione al profilo dell’AI Act. Per le perizie commissionate dopo agosto 2026, i sistemi IA ad alto rischio in ambito forense dovranno rispettare obblighi precisi di trasparenza. Se oggi stai definendo accordi con consulenti tecnici, inserisci clausole che prevedano la consegna della documentazione tecnica del software utilizzato.
Attenzione a
Non confondere precisione con affidabilità. Un sistema IA può fornire un output molto dettagliato e apparentemente preciso pur basandosi su un dataset di addestramento inadeguato o distorto. Un’analisi grafica con dieci pagine di tabelle numeriche non è più affidabile di una perizia tradizionale solo perché ha l’aspetto di un report scientifico. Verifica sempre la provenienza e la dimensione del campione di riferimento usato per addestrare il modello.
Non trascurare il tema della ripetibilità. In ambito penale, la mancata ripetibilità dell’atto tecnico può incidere sull’utilizzabilità della prova. Se il software non è disponibile per una contro-analisi — perché proprietario o non più aggiornato — questo argomento può essere speso concretamente in sede di udienza preliminare o nel dibattimento.
Domande frequenti
Una perizia grafica fatta con intelligenza artificiale è ammissibile in tribunale?
Sì, ma non ha valore probatorio automatico. Il giudice la valuta secondo l’art. 116 c.p.c. e può disattenderla se il metodo algoritmico non è trasparente o verificabile. La parte avversa ha pieno diritto di chiedere chiarimenti sul software e sul margine di errore dichiarato durante le operazioni peritali.
Come si contesta una CTU grafologica basata su software AI?
Chiedi al CTU, tramite il tuo CTP, di documentare il software utilizzato, la versione, il dataset di addestramento e il margine di errore statistico. Metti a verbale le domande in sede di operazioni peritali (art. 201 c.p.c.). Se il sistema non è riproducibile o il metodo non è divulgato, puoi eccepire la carenza motivazionale delle conclusioni.
L’AI Act europeo si applica già alle perizie grafiche nei processi italiani?
Il Regolamento UE sull’IA è in vigore dal 2024 con applicazione progressiva. I sistemi IA classificati ad alto rischio in ambito forense saranno soggetti a obblighi stringenti di documentazione tecnica a partire dall’agosto 2026. Oggi conviene già inserire clausole contrattuali con i consulenti tecnici che prevedano la consegna della documentazione del software impiegato.
Fonte di riferimento: StudioCataldiNotizie