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Gigabit Act e MSA torri rischio prezzo per le tower company


Con il Gigabit Infrastructure Act, i contratti MSA stipulati tra tower company e operatori di telecomunicazioni non sono più blindati dalla sola autonomia privata: le condizioni economiche possono essere valutate alla luce dello standard europeo di equità e ragionevolezza. Chi assiste operatori TLC o tower company nella negoziazione o nel contenzioso deve aggiornare il proprio approccio alla clausola prezzo. Un MSA già firmato può essere oggetto di contestazione regolatoria anche se rispetta formalmente il diritto contrattuale italiano.

Punti chiave

  • Punto 1 — Il Gigabit Act introduce uno standard europeo di condizioni eque e ragionevoli sull’accesso alle infrastrutture fisiche.
  • Punto 2 — Gli MSA tra tower company e operatori restano validi, ma il prezzo pattuito può essere scrutinato dall’autorità regolatoria.
  • Punto 3 — Chi negozia o impugna un MSA deve ora considerare il rischio di un controllo regolatorio parallelo al contenzioso civile.

Se assisti tower company o operatori di telecomunicazioni nella negoziazione di Master Service Agreement, devi sapere che il perimetro di rischio di quel contratto si è allargato. Il Gigabit Infrastructure Act introduce un livello di scrutinio regolatorio sulle condizioni di accesso alle infrastrutture fisiche che prima non esisteva: il prezzo pattuito privatamente può ora essere valutato alla luce di uno standard europeo di equità e ragionevolezza, indipendentemente dalla validità civilistica del contratto.

La notizia arriva da Agenda Digitale, che analizza come il Gigabit Infrastructure Act — regolamento UE direttamente applicabile — non elimini gli MSA delle tower company ma vi sovrapponga un controllo regolatorio capace di mettere in discussione le condizioni economiche concordate tra le parti.

Il contesto normativo

Il Gigabit Infrastructure Act (Regolamento UE 2024/1309) è entrato in vigore il 12 giugno 2024 e si applica direttamente in tutti gli Stati membri senza necessità di recepimento. L’art. 4 del Regolamento impone che l’accesso alle infrastrutture fisiche — inclusi siti, piloni e torri — avvenga a condizioni eque, ragionevoli e non discriminatorie (cosiddetto standard FRAND, già noto nel diritto della concorrenza). Sul piano interno, la norma di riferimento per la valutazione delle condizioni contrattuali abusive resta l’art. 9 della L. 192/1998 sull’abuso di dipendenza economica, che AGCOM può richiamare nei procedimenti regolatori. In parallelo, l’art. 1322 c.c. sulla meritevolezza della causa contrattuale non è sufficiente a neutralizzare il controllo europeo: un prezzo lecito civilisticamente può risultare non equo secondo il parametro FRAND.

Cosa cambia per lo studio

  1. Ogni MSA in fase di negoziazione deve includere una clausola di adeguamento o revisione del corrispettivo nel caso in cui l’autorità regolatoria — AGCOM o Commissione europea — avvii un procedimento di verifica sulla congruità del prezzo rispetto allo standard FRAND.
  2. Negli MSA già firmati, verifica se è presente una clausola di stabilità del prezzo o di hardship: in assenza, l’operatore che si ritiene svantaggiato può attivare un procedimento regolatorio senza dover dimostrare l’invalidità civilistica del contratto.
  3. Il contenzioso su questi contratti può ora svilupparsi su due binari paralleli: giudizio civile ordinario e procedimento davanti ad AGCOM. Le due sedi non si escludono e le decisioni dell’autorità possono influenzare il giudizio di merito.
  4. Se rappresenti una tower company, aggiorna la due diligence sui contratti in essere: un portafoglio di MSA con prezzi uniformi e non differenziati per operatore espone al rischio di contestazione per violazione del principio di non discriminazione.
  5. Nei contratti di acquisizione di tower company o di portafogli di siti, il rischio regolatorio sugli MSA va inserito tra le rappresentazioni e garanzie e può incidere sul prezzo di cessione.

Attenzione a

Il rischio principale è trattare il Gigabit Act come una norma di settore che riguarda solo i tecnici delle telecomunicazioni. Si tratta invece di un regolamento europeo direttamente applicabile che modifica il quadro di rischio contrattuale degli MSA già firmati: ignorarlo in fase di due diligence o di negoziazione espone il cliente a contestazioni che non si risolvono con gli strumenti del diritto civile ordinario.

Secondo rischio: confondere lo standard FRAND con la disciplina antimonopolistica. Non serve dimostrare una posizione dominante per attivare il controllo regolatorio previsto dall’art. 4 del Regolamento 2024/1309. Basta che l’accesso all’infrastruttura fisica sia richiesto da un operatore e che le condizioni praticate risultino non eque o discriminatorie rispetto ad altri operatori comparabili.

Domande frequenti

Il Gigabit Act può rendere nullo un MSA già firmato con una tower company?

No, il Gigabit Infrastructure Act (Reg. UE 2024/1309) non prevede la nullità automatica degli MSA esistenti. Tuttavia, l’autorità regolatoria può imporre la modifica delle condizioni economiche se queste non rispettano lo standard FRAND previsto dall’art. 4 del Regolamento. Il contratto resta civilisticamente valido, ma le sue condizioni economiche possono essere oggetto di un procedimento regolatorio indipendente dal giudizio civile.

Cosa significa standard FRAND nei contratti di accesso alle torri TLC?

FRAND sta per Fair, Reasonable and Non-Discriminatory. Applicato agli MSA delle tower company, significa che il prezzo praticato deve essere equo rispetto ai costi dell’infrastruttura, ragionevole in termini economici e identico per operatori in condizioni comparabili. Se una tower company applica prezzi differenziati senza giustificazione oggettiva, rischia un procedimento davanti ad AGCOM anche in assenza di posizione dominante.

In una due diligence su una tower company, come valuto il rischio degli MSA dopo il Gigabit Act?

Verifica tre elementi: uniformità dei prezzi praticati ai diversi operatori, presenza di clausole di revisione o adeguamento del corrispettivo, e assenza di procedimenti regolatori già avviati da AGCOM. Un portafoglio di MSA con prezzi non differenziati per operatore e senza meccanismi di revisione espone l’acquirente a rischi regolatori che vanno quantificati e inseriti nelle rappresentazioni e garanzie del contratto di acquisizione.

Fonte di riferimento: AgendaDigitale

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