Chi nutre volontariamente i gatti di una colonia felina non assume per questo solo fatto la qualità di custode o detentore ai sensi dell’art. 2052 c.c. La Cassazione, con la sentenza n. 27109/2026, esclude che la responsabilità civile per danni causati da animali randagi ricada sul volontario che li accudisce, in assenza di un effettivo potere di controllo sull’animale. Per configurare la responsabilità occorre dimostrare una relazione di fatto stabile e qualificata con l’animale, non il mero gesto di somministrare cibo.
Punti chiave
- Punto 1 — Nutrire gatti randagi non integra custodia o detenzione ex art. 2052 c.c., secondo Cass. n. 27109/2026.
- Punto 2 — La responsabilità per danni da animali randagi resta in capo all’ente pubblico titolare della gestione del territorio.
- Punto 3 — Per addebitare il danno al privato serve provare un controllo stabile e qualificato sull’animale, non solo contatti occasionali.
Se il tuo cliente è stato morso, graffiato o ha subito una caduta per colpa di un gatto randagio, la prima domanda processuale è: chi convenevoli in giudizio? La tendenza di molti ricorrenti è puntare sul cosiddetto «gattaro» presente sul posto, figura identificabile e solvibile. La Cassazione chiude questa strada con una precisazione netta sulla soglia minima di imputabilità.
Con la sentenza n. 27109/2026, la Suprema Corte ha stabilito che il soggetto che nutre e accudisce volontariamente i gatti di una colonia felina non assume, per ciò solo, la custodia né la detenzione degli animali. La notizia completa è disponibile su GiuriCivile.it.
Il contesto normativo
Il riferimento centrale è l’art. 2052 c.c., che pone a carico del proprietario dell’animale — o di chi se ne serve — la responsabilità per i danni cagionati, salva la prova del caso fortuito. La norma richiede dunque un titolo giuridico o una relazione di fatto stabile con l’animale: proprietà, uso continuativo, detenzione qualificata.
Le colonie feline urbane sono disciplinate dalla legge n. 281/1991 (art. 2), che affida ai Comuni e alle ASL la gestione degli animali randagi e vieta l’abbattimento dei gatti in libertà. Il Comune resta titolare dell’obbligo di cura e controllo: è lì che si concentra la responsabilità residuale quando non emerge un custode privato identificabile. Alcune Corti di merito avevano in passato imputato il danno al volontario proprio per escludere l’ente pubblico: la pronuncia del 2026 taglia corto su questo schema.
Cosa cambia per lo studio
- Ridefinisci il convenuto principale. Nei casi di danno da gatto randagio, il Comune o l’ASL competente per territorio tornano ad essere i soggetti passivi naturali dell’azione risarcitoria. Non convenire il gattaro in via principale espone però al rischio di prescrizione se poi la tesi cambia in corso di causa.
- Verifica il rapporto tra volontario e animale. Se il privato risulta aver adottato di fatto l’animale, averlo sterilizzato a proprie spese, condurlo dal veterinario o tenerlo in casa anche solo saltuariamente, il quadro cambia: quegli elementi possono integrare la detenzione qualificata richiesta dall’art. 2052 c.c.
- Raccogli prove sull’organizzazione della colonia. Chi gestisce formalmente una colonia felina con registrazione comunale e incarico di referente è in una posizione diversa dal semplice passante che lascia cibo. Acquisire i registri comunali delle colonie censite può rivelarsi decisivo per individuare il soggetto responsabile.
- Attenzione alla colpa del danneggiato. Se il sinistro avviene perché la vittima ha interagito volontariamente con l’animale o si è avvicinata in modo imprudente, il concorso ex art. 1227 c.c. riduce o azzera il risarcimento. Circostanza da valutare prima di impostare la domanda.
- Considera l’azione nei confronti dell’ente pubblico per omessa vigilanza. In assenza di un custode privato, la responsabilità dell’ente si fonda sull’omessa gestione del randagismo ai sensi della l. 281/1991 e sulla colpa da omessa vigilanza ex art. 2043 c.c., con onere della prova sul danneggiato.
Attenzione a
Non confondere il volontario con il referente ufficiale di colonia. Alcuni Comuni convenzionano formalmente i volontari, attribuendo loro obblighi specifici di cura e controllo. In quel caso il contratto con l’ente potrebbe fondare una responsabilità contrattuale o extra-contrattuale diversa rispetto al semplice gesto umanitario. Acquisire sempre la delibera o la convenzione comunale prima di escludere il privato dal novero dei convenuti.
Attenzione ai termini di prescrizione. L’azione ex art. 2052 c.c. si prescrive in cinque anni dal fatto dannoso. Se si avvia la causa contro il solo gattaro e poi si vuole estendere al Comune, verificare che non siano decorsi i termini: la chiamata in causa tardiva non interrompe la prescrizione nei confronti del terzo.
Domande frequenti
Chi risponde dei danni causati da gatti randagi se non c’è un proprietario?
Secondo Cass. n. 27109/2026, la responsabilità ricade sull’ente pubblico — Comune o ASL — tenuto per legge alla gestione delle colonie feline ai sensi della l. 281/1991. Il volontario che nutre gli animali non è custode ex art. 2052 c.c. salvo che eserciti un controllo stabile e qualificato sull’animale specifico che ha causato il danno.
Il gattaro può essere citato in giudizio per danni da morsicatura di gatto randagio?
Può essere convenuto, ma la Cassazione con la sentenza n. 27109/2026 ha chiarito che il semplice atto di nutrire non basta a configurare custodia o detenzione. Per ottenere una condanna occorre dimostrare che il privato esercitava un controllo effettivo e continuativo su quell’animale specifico, ad esempio portandolo dal veterinario o tenendolo periodicamente in casa.
Come si prova la responsabilità del Comune per danni da gatto randagio?
L’azione si fonda sull’art. 2043 c.c. per omessa vigilanza e sulla violazione degli obblighi di gestione del randagismo imposti dalla l. 281/1991. Il danneggiato deve provare il nesso causale tra l’omissione dell’ente e il danno subito. Acquisire i registri delle colonie censite e la documentazione sugli interventi effettuati dall’ASL rafforza la prova dell’inerzia pubblica.
Fonte di riferimento: Giuricivile