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Garante privacy sanzioni e termini dopo Cassazione 22791/2026


La Cassazione, con sentenza n. 22791/2026, chiarisce che il ritardo nella chiusura del procedimento di reclamo davanti al Garante privacy non fa decadere il potere sanzionatorio dell’Autorità. Il termine di 120 giorni si colloca nella fase di contestazione, non nell’intero arco del procedimento. Chi assiste clienti in procedimenti privacy deve rivedere la strategia difensiva basata sulla tardività del procedimento.

Punti chiave

  • Punto 1 — Il ritardo nel procedimento di reclamo non estingue il potere del Garante di irrogare sanzioni.
  • Punto 2 — Il termine di 120 giorni si applica alla fase di contestazione, non alla chiusura del reclamo.
  • Punto 3 — Reclamo e procedimento sanzionatorio sono fasi autonome con termini e regole distinte.

Se stai assistendo un cliente in un procedimento davanti al Garante privacy e stai valutando una difesa basata sui ritardi procedurali, la strategia va rivista. La Cassazione ha ora chiarito in modo netto che la lentezza nella conclusione del reclamo non tocca il potere dell’Autorità di contestare e irrogare sanzioni: i due procedimenti viaggiano su binari separati.

La sentenza n. 22791/2026 della Corte di Cassazione, segnalata e analizzata da Montuori del Garante privacy su Agenda Digitale, ridisegna i rapporti tra il procedimento di reclamo e il procedimento sanzionatorio, ricollocando il termine di 120 giorni esclusivamente nella fase della contestazione dell’illecito.

Il contesto normativo

Il Regolamento UE 2016/679 (GDPR) e il d.lgs. 196/2003 (Codice Privacy), come novellato dal d.lgs. 101/2018, disciplinano il potere del Garante di ricevere reclami e di avviare procedimenti sanzionatori. Il d.lgs. 101/2018 ha introdotto disposizioni che regolano i termini procedurali dell’Autorità, ma la loro interpretazione era controversa: non era chiaro se il superamento del termine nella fase del reclamo travolgesse anche il potere sanzionatorio. La Cassazione con la sentenza 22791/2026 risolve l’ambiguità: il termine di 120 giorni è riferito alla contestazione dell’illecito ai sensi della disciplina sul procedimento sanzionatorio, non alla conclusione del reclamo come atto distinto. Il procedimento di reclamo e quello sanzionatorio restano autonomi anche sul piano temporale.

Cosa cambia per lo studio

  1. La difesa fondata sul superamento dei termini del procedimento di reclamo non è più spendibile per contestare la validità della sanzione: i ritardi del Garante nella fase del reclamo non producono effetti estintivi sul potere sanzionatorio.
  2. Il termine di 120 giorni va monitorato esclusivamente nella fase di contestazione dell’illecito: è lì che la sua violazione può essere eccepita con fondamento.
  3. Nei ricorsi avverso le sanzioni del Garante già proposte con argomenti sulla tardività del reclamo, occorre rivalutare la tenuta del motivo alla luce di questa pronuncia prima dell’udienza.
  4. Nelle consulenze preventive ai clienti sottoposti a istruttoria, bisogna distinguere con precisione le due fasi: la pendenza del reclamo non segnala ancora l’avvio del procedimento sanzionatorio vero e proprio.
  5. Chi redige memorie difensive davanti al Garante deve costruire le eccezioni procedurali avendo chiaro che solo il termine della contestazione ha effetti potenzialmente invalidanti sulla sanzione.

Attenzione a

Il rischio più immediato riguarda i ricorsi in corso davanti ai tribunali ordinari avverso sanzioni del Garante: se il motivo principale è la tardività del procedimento di reclamo, quella censura va considerata superata dalla Cassazione e la strategia difensiva deve trovare altri appoggi normativi o fattuali, pena un rigetto prevedibile.

Un secondo errore frequente è trattare il procedimento di reclamo come se avesse effetti interruttivi o sospensivi sul termine del procedimento sanzionatorio. La Cassazione chiarisce che i due procedimenti sono autonomi: confonderli porta a calcoli errati sui termini e a eccezioni infondate che espongono il cliente a una soccombenza evitabile.

Domande frequenti

Il ritardo del Garante privacy nel rispondere al reclamo può far decadere la sanzione?

No. La Cassazione con sentenza 22791/2026 ha chiarito che il procedimento di reclamo e il procedimento sanzionatorio sono autonomi. Il ritardo nella conclusione del reclamo non produce alcun effetto estintivo sul potere del Garante di irrogare sanzioni. L’unico termine rilevante ai fini della validità della sanzione è quello di 120 giorni collocato nella fase della contestazione dell’illecito.

Quando decorre il termine di 120 giorni nel procedimento del Garante privacy?

Secondo la sentenza Cass. n. 22791/2026, il termine di 120 giorni si colloca nella fase della contestazione dell’illecito, non nella fase del reclamo. È da quel momento che il suo decorso diventa rilevante ai fini della validità del procedimento sanzionatorio e può essere eccepito in sede di opposizione alla sanzione.

Come si impugna una sanzione del Garante privacy dopo la sentenza Cassazione 22791/2026?

L’opposizione alla sanzione del Garante privacy si propone davanti al tribunale ordinario competente. Dopo la sentenza 22791/2026, le eccezioni di tardività devono concentrarsi sulla fase di contestazione dell’illecito e non sulla durata del procedimento di reclamo. I motivi fondati sulla lentezza del reclamo vanno considerati superati e rimpiazzati con censure sul merito o su altri vizi procedurali.

Fonte di riferimento: AgendaDigitale

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