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Franchigia auto e abuso del diritto secondo Torino 1165/2026


Una clausola di franchigia che riduce il rimborso assicurativo solo perché l’assicurato ha scelto un carrozziere esterno alla rete convenzionata può integrare abuso del diritto da parte della compagnia. Il Tribunale di Torino, con sentenza n. 1165 del 26 febbraio 2026, ha confermato che insistere sull’applicazione di tale clausola senza giustificazione costituisce condotta abusiva censurabile dal giudice. Chi assiste clienti in controversie assicurative può utilizzare questo precedente per contestare liquidazioni penalizzanti anche in sede stragiudiziale.

Punti chiave

  • Punto 1 — La clausola di franchigia applicata solo al carrozziere esterno può essere abusiva secondo il Trib. Torino n. 1165/2026.
  • Punto 2 — Il giudice può sindacare la condotta della compagnia anche quando la clausola è formalmente valida.
  • Punto 3 — Il precedente è spendibile già in fase stragiudiziale per contestare liquidazioni ridotte senza giustificazione.

Se il tuo cliente ha riparato l’auto dal carrozziere di fiducia e l’assicurazione ha liquidato meno del dovuto aggrappandosi a una clausola di franchigia, hai ora un argomento giurisprudenziale solido da mettere sul tavolo. Il Tribunale di Torino ha stabilito che quella condotta può configurare abuso del diritto, indipendentemente dalla validità formale della clausola contrattuale.

Il caso nasce dall’impugnazione proposta dalla compagnia assicurativa avverso la sentenza del Giudice di Pace di Torino n. 1590 dell’8 maggio 2023. Il Tribunale di Torino, Sezione Quarta Civile, con sentenza n. 1165 del 26 febbraio 2026 (Giud. Francesco Moroni), ha confermato il ragionamento del primo giudice: l’assicuratore che insiste nell’applicare una clausola penalizzante per l’assicurato che si è rivolto a un riparatore di fiducia, senza addurre alcuna giustificazione, esercita il diritto contrattuale in modo abusivo.

Il contesto normativo

Il divieto di abuso del diritto non trova un’unica disposizione codicistica, ma si ricava dal combinato disposto degli artt. 1175 e 1375 c.c., che impongono alle parti di comportarsi secondo correttezza e buona fede nell’esecuzione del contratto. In materia assicurativa, rilevano anche gli artt. 1892 e seguenti c.c. sul contratto di assicurazione e, per le clausole vessatorie nei contratti con il consumatore, gli artt. 33 e seguenti del d.lgs. 206/2005 (Codice del Consumo). La Cassazione ha consolidato la figura dell’abuso del diritto contrattuale, tra le altre, con Cass. Civ., Sez. III, n. 20106/2009 e Cass. Civ., Sez. Un., n. 28056/2008: il diritto soggettivo, pur esistente, non può essere esercitato con modalità sproporzionate o finalizzate a danneggiare la controparte senza un apprezzabile interesse proprio.

Cosa cambia per lo studio

  1. Puoi contestare la liquidazione ridotta anche quando la clausola di franchigia è formalmente presente in polizza: il vizio non è nella clausola in sé, ma nelle modalità con cui la compagnia la applica senza giustificazione.
  2. Utilizza la sentenza n. 1165/2026 già nella lettera di messa in mora stragiudiziale: citare un precedente di merito torinese favorevole aumenta la pressione sulla compagnia prima di adire il giudice.
  3. Verifica se la clausola penalizzante rientra nel perimetro delle clausole vessatorie ex art. 33 d.lgs. 206/2005: se il contraente è un consumatore, hai un doppio binario di attacco.
  4. Nei giudizi di merito, chiedi al giudice di valutare la condotta complessiva della compagnia ex artt. 1175 e 1375 c.c., non solo la validità testuale della clausola.
  5. Raccogli tutta la documentazione che prova la mancanza di giustificazione da parte dell’assicuratore: preventivi, fatture del carrozziere, corrispondenza con la compagnia. L’assenza di motivazione è l’elemento centrale della censura.

Attenzione a

Non confondere il piano dell’abuso del diritto con quello della nullità della clausola: il Tribunale non ha dichiarato nulla la franchigia, ha censurato il comportamento della compagnia nell’esercitarla. Se imposti la difesa solo sulla nullità senza sviluppare l’argomento dell’abuso, rischi di perdere il punto più forte del precedente.

Attenzione anche alla prova del danno: per ottenere il risarcimento del differenziale non liquidato, devi documentare con precisione l’importo della riparazione effettuata e confrontarlo con quanto la compagnia avrebbe liquidato senza la clausola penalizzante. Senza questa comparazione numerica, il giudice non ha base di calcolo e la domanda risarcitoria resta generica.

Domande frequenti

La compagnia può ridurre il rimborso se riparo l’auto da un carrozziere non convenzionato?

Formalmente sì, se la polizza prevede una clausola in tal senso. Tuttavia, il Tribunale di Torino con sentenza n. 1165/2026 ha stabilito che applicare quella clausola senza alcuna giustificazione costituisce abuso del diritto ex artt. 1175 e 1375 c.c. Il rimborso ridotto può quindi essere contestato in giudizio, chiedendo al giudice di valutare la condotta complessiva dell’assicuratore.

Come si prova l’abuso del diritto da parte dell’assicuratore in caso di franchigia penalizzante?

Bisogna dimostrare che la compagnia ha applicato la clausola in modo sproporzionato e senza un apprezzabile interesse proprio, secondo il criterio tracciato da Cass. Civ. Sez. Un. n. 28056/2008. In pratica: raccogli fattura del carrozziere, preventivi, e tutta la corrispondenza con la compagnia che evidenzi l’assenza di motivazione alla riduzione del rimborso.

Posso usare la sentenza del Tribunale di Torino n. 1165/2026 anche in sede stragiudiziale?

Sì. Un precedente di merito favorevole, anche se non vincolante, rafforza la posizione nella lettera di messa in mora e può indurre la compagnia a rivedere la liquidazione prima del giudizio. Citalo espressamente, indicando estremi e giudice, e abbinalo al richiamo degli artt. 1175 e 1375 c.c. per costruire un quadro di pressione coerente.

Fonte di riferimento: StudioCataldiNotizie

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