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Fine periodo transitorio MiCAR cosa cambia per i CASP


Con la chiusura del periodo transitorio previsto dal Regolamento MiCAR (Reg. UE 2023/1114), operare nel mercato europeo delle cripto-attività senza autorizzazione come CASP è oggi illecito. Gli intermediari già attivi che non hanno completato la notifica alle autorità nazionali competenti — in Italia la Banca d’Italia e la Consob — devono cessare i servizi o andare incontro a sanzioni. Chi assiste operatori del settore deve verificare immediatamente lo status regolatorio del proprio cliente.

Punti chiave

  • Punto 1 — Dal termine del transitorio MiCAR, i CASP non autorizzati non possono più operare legalmente in nessuno Stato UE.
  • Punto 2 — In Italia vigilano Banca d’Italia e Consob: la notifica di grandfathering doveva essere completata nei termini nazionali.
  • Punto 3 — Gli studi che assistono exchange o wallet provider devono verificare subito l’iscrizione nel registro OAM e lo stato autorizzativo CASP.

Se assisti operatori di cripto-attività — exchange, wallet provider, piattaforme di trading — la prima domanda da porre al cliente oggi non è commerciale: è regolatoría. Il periodo transitorio previsto dal Regolamento MiCAR è scaduto e chiunque presti servizi su cripto-attività in Europa senza autorizzazione CASP si espone a sanzioni amministrative e all’ordine di cessazione dell’attività. Il dossier da aprire adesso è quello della compliance, non quello dei contratti.

La notizia è confermata da Agenda Digitale: con la fine del regime transitorio, il mercato europeo delle cripto-attività entra nella fase ordinaria. Solo i Crypto-Asset Service Provider autorizzati ai sensi del Regolamento UE 2023/1114 e gli intermediari che hanno completato la notifica prevista possono offrire servizi nell’Unione.

Il contesto normativo

Il Regolamento UE 2023/1114 (MiCAR — Markets in Crypto-Assets Regulation), applicabile integralmente dal 30 dicembre 2024, ha introdotto un regime autorizzatorio uniforme per i CASP in tutta l’Unione. Il Titolo V del Regolamento disciplina i requisiti di autorizzazione, mentre l’art. 143 MiCAR ha previsto il regime transitorio: le imprese già autorizzate in base al diritto nazionale potevano continuare a operare per un periodo massimo di 18 mesi dalla data di applicazione, a condizione di notifica alle autorità competenti. In Italia il recepimento operativo è affidato a Banca d’Italia e Consob, che esercitano vigilanza congiunta ai sensi del d.lgs. 129/2017 come integrato dalle disposizioni attuative nazionali. Il registro degli operatori in valute virtuali tenuto dall’OAM (Organismo Agenti e Mediatori) rimane il punto di ingresso per la verifica dello status del cliente italiano.

Cosa cambia per lo studio

  1. Verifica immediata dello status del cliente: controlla se il cliente è iscritto al registro OAM e se ha presentato domanda di autorizzazione CASP a Consob o Banca d’Italia. L’assenza di entrambi i requisiti espone già oggi il cliente a sanzioni e alla cessazione coatta dell’attività.
  2. Rischio di responsabilità per consulenza insufficiente: se hai assistito un operatore cripto negli ultimi 18 mesi senza segnalare la scadenza del transitorio, valuta se la tua prestazione professionale ha coperto adeguatamente il profilo regolatorio MiCAR.
  3. Passporting europeo: l’autorizzazione CASP rilasciata da un’autorità nazionale vale in tutta l’UE tramite notifica. Se il cliente opera in più Stati membri, la scelta dello Stato di autorizzazione principale diventa una decisione strategica da gestire ora.
  4. Contratti con operatori esteri: verifica che la controparte contrattuale del tuo cliente — exchange straniero, custodian, emittente di token — abbia autorizzazione CASP valida in UE. Contrattare con un operatore non autorizzato può esporre il cliente a rischi di nullità o inefficacia del rapporto.
  5. Emittenti di stablecoin e ART/EMT: il Titolo III e IV MiCAR regolano rispettivamente gli Asset-Referenced Token e gli Electronic Money Token. Se il cliente emette o distribuisce questi strumenti, il regime è distinto da quello CASP e richiede autorizzazione separata.

Attenzione a

Grandfathering non automatico. Il regime transitorio non ha operato in modo automatico per tutti: richiedeva una notifica esplicita alle autorità competenti entro i termini nazionali. Un cliente che non ha notificato non ha mai beneficiato del transitorio e opera in illecito dal 30 dicembre 2024. Non dare per scontato che il solo fatto di operare ante-MiCAR garantisca copertura.

Sanzioni sproporzionate rispetto alla struttura del cliente. Il MiCAR prevede sanzioni amministrative pecuniarie fino al 15% del fatturato annuo totale per le violazioni più gravi (art. 111 e ss. MiCAR). Per un operatore di medie dimensioni, l’entità della sanzione può essere esistenziale. Il profilo penale rimane ancorato alle normative nazionali, ma l’esposizione amministrativa europea è immediata e autonoma.

Domande frequenti

Un exchange cripto italiano non autorizzato MiCAR può ancora operare dopo la fine del periodo transitorio?

No. Dal 30 dicembre 2024 il periodo transitorio MiCAR è scaduto. Un operatore italiano che non ha ottenuto l’autorizzazione CASP da Consob o Banca d’Italia, o che non ha completato la notifica prevista dall’art. 143 MiCAR, non può legalmente prestare servizi su cripto-attività in Italia né in nessun altro Stato UE. L’operatività continuata espone a sanzioni amministrative e ordine di cessazione.

Qual è la differenza tra iscrizione OAM e autorizzazione CASP per un operatore cripto italiano?

L’iscrizione al registro OAM era il requisito nazionale previsto dalla normativa antiriciclaggio italiana (d.lgs. 231/2007) per gli operatori in valute virtuali. L’autorizzazione CASP ai sensi del Reg. UE 2023/1114 è un titolo abilitativo più strutturato, rilasciato da Consob o Banca d’Italia a seconda del servizio, e consente il passporting europeo. Le due cose non si sostituiscono a vicenda: oggi servono entrambe.

Come si verifica se una controparte estera ha autorizzazione CASP valida in UE?

L’ESMA (European Securities and Markets Authority) mantiene un registro pubblico dei CASP autorizzati negli Stati membri. È possibile consultarlo direttamente sul sito ESMA per verificare se un operatore estero ha autorizzazione valida. In mancanza di iscrizione nel registro ESMA, il cliente italiano che contratta con quell’operatore si espone a rischi contrattuali e regolatori significativi.

Fonte di riferimento: AgendaDigitale

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