Nei giudizi per errore diagnostico prenatale, la gestante ha l’onere di dimostrare che, correttamente informata, avrebbe scelto l’interruzione volontaria di gravidanza. La Cassazione con l’ordinanza n. 23330/2026 chiarisce che la prova può essere presuntiva, ma la sola decisione di sottoporsi a un test genetico non basta: servono ulteriori elementi indiziari convergenti. Chi assiste la parte attrice deve costruire fin dall’atto introduttivo un quadro indiziario articolato, pena il rigetto della domanda risarcitoria.
Punti chiave
- Punto 1 — L’onere probatorio grava sulla gestante, non sul sanitario che ha omesso la diagnosi.
- Punto 2 — La prova presuntiva è ammessa, ma richiede indizi plurimi e concordanti oltre al test genetico.
- Punto 3 — Il solo accesso al test genetico prenatale non integra prova sufficiente della volontà abortiva.
Chi patrocina la gestante in un giudizio per omessa diagnosi prenatale deve sapere che il nodo centrale non è l’errore del medico — spesso già documentato — ma la prova del nesso causale con il danno. Senza dimostrare che la donna avrebbe interrotto la gravidanza se correttamente informata, la domanda risarcitoria cade indipendentemente dalla gravità della colpa medica.
La Cassazione, con l’ordinanza n. 23330/2026, ha ribadito questo principio e ha precisato i limiti della prova presuntiva in questi giudizi. L’ordinanza è commentata su GiuriCivile.it, con riferimento anche al Manuale pratico operativo citato nel testo della decisione.
Il contesto normativo
Il quadro di riferimento combina la responsabilità medica ex art. 7 della L. 24/2017 (legge Gelli-Bianco) con l’art. 6 della L. 194/1978, che consente l’interruzione volontaria di gravidanza oltre il novantesimo giorno in caso di gravi anomalie fetali che comportino un pericolo per la salute fisica o psichica della donna. Sul piano probatorio, l’orientamento consolidato — confermato dalla Cass. Civ. n. 23330/2026 — riconduce la fattispecie all’art. 2697 c.c.: l’attrice prova il fatto costitutivo del proprio diritto, inclusa la volontà ipotetica di abortire. La prova per presunzioni ex art. 2729 c.c. è ammissibile, ma gli indizi devono essere gravi, precisi e concordanti.
Cosa cambia per lo studio
- Raccogliere prove della volontà abortiva fin dalla fase istruttoria stragiudiziale. Dichiarazioni della coppia, consultazioni con genetisti, comunicazioni con i sanitari prima e dopo il test: ogni elemento che attesti l’atteggiamento della donna verso una gravidanza con feto malformato va acquisito prima di iscrivere la causa a ruolo.
- Non affidarsi alla sola documentazione del test genetico. La Cassazione lo dice esplicitamente: il fatto di essersi sottoposta a diagnosi prenatale non dimostra da solo la volontà di interrompere la gravidanza in caso di esito positivo. Serve qualcosa in più: dichiarazioni testimoniali, annotazioni cliniche, eventuali precedenti consulti.
- Costruire il quadro presuntivo per iscritto nell’atto di citazione. Esporre già in citazione tutti gli indizi e il ragionamento inferenziale riduce il rischio che il giudice dichiari la domanda sfornita di prova senza aprire l’istruttoria.
- Valutare la CTU psicologica come strumento probatorio. Una consulenza tecnica sulla condizione psicologica della donna durante la gravidanza e sul suo atteggiamento verso l’IVG può fornire elementi presuntivi rilevanti, se ancorata a fatti obiettivi e non a mere dichiarazioni autoreferenziali.
- Verificare la legittimazione attiva del padre. La giurisprudenza riconosce anche al padre un danno risarcibile, ma l’onere di provare la volontà della madre di interrompere la gravidanza rimane centrale anche per la sua domanda (Cass. Civ. n. 25767/2015 e successive conformi).
Attenzione a
Non sovraccaricare la domanda con presunzioni deboli. Accumulare indizi di scarso peso — come la mera partecipazione a un corso preparto o una generica dichiarazione di preoccupazione — rischia di ottenere l’effetto opposto: il giudice percepisce l’insufficienza del quadro probatorio e rigetta. Meglio pochi indizi forti e ben documentati che una lista lunga ma fragile.
Attenzione alla prescrizione. Il termine decennale ex art. 2946 c.c. decorre — secondo l’orientamento prevalente — dalla conoscenza del danno, che in questi casi può coincidere con la nascita del bambino affetto dalla patologia non diagnosticata o con la successiva diagnosi. Verificare con precisione il dies a quo prima di qualsiasi azione è operazione non rinviabile, perché l’eccezione di prescrizione è sollevata sistematicamente dalle strutture sanitarie e dalle compagnie assicurative.
Domande frequenti
Cosa deve provare la madre per ottenere il risarcimento da errore diagnostico prenatale?
La madre deve dimostrare che, se correttamente informata dell’anomalia fetale, avrebbe scelto di interrompere la gravidanza entro i limiti consentiti dalla L. 194/1978. La prova può essere presuntiva, ma deve fondarsi su indizi gravi, precisi e concordanti. La sola sottoposizione al test genetico, secondo Cass. 23330/2026, non è sufficiente.
La prova presuntiva è sufficiente nei giudizi per omessa diagnosi prenatale?
Sì, la Cassazione ammette la prova presuntiva ex art. 2729 c.c. per dimostrare la volontà ipotetica di abortire. Tuttavia gli indizi devono essere plurimi e convergenti: dichiarazioni testimoniali, annotazioni cliniche, comportamenti anteriori alla diagnosi errata. Un unico indizio isolato non regge il vaglio giudiziale.
Quando si prescrive il diritto al risarcimento per errore diagnostico prenatale?
Il termine ordinario è di dieci anni ex art. 2946 c.c. per la responsabilità contrattuale della struttura sanitaria. Il dies a quo decorre dalla conoscenza del danno, che tipicamente coincide con la nascita del bambino affetto dalla patologia non diagnosticata o con la successiva diagnosi clinica. Verificare questo dato prima di qualsiasi atto è prioritario.
Fonte di riferimento: Giuricivile