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Edilizia sovvenzionata e residenza pregressa incostituzionale


Il requisito di residenza pregressa e protratta nel territorio regionale non può essere imposto come condizione per l’assegnazione di un alloggio di edilizia sovvenzionata. La Corte costituzionale, con la sentenza n. 70/2026, ha dichiarato incostituzionali due disposizioni della Regione Friuli-Venezia Giulia che prevedevano tale vincolo. Il criterio di selezione deve basarsi esclusivamente sulla situazione di bisogno o disagio, indipendentemente da quanto tempo il richiedente risiede nella regione.

Punti chiave

  • Punto 1 — Il requisito di residenza pregressa per l’ERP viola il principio di uguaglianza ex art. 3 Cost.
  • Punto 2 — Il diritto all’abitazione va garantito in base al bisogno, non alla durata della residenza regionale.
  • Punto 3 — Le graduatorie ERP che penalizzano i nuovi residenti sono impugnabili davanti al giudice amministrativo.

Se assisti clienti stranieri, neoarrivati o comunque con residenza regionale breve che si sono visti scavalcare nelle graduatorie ERP per mancanza di anzianità di residenza, hai oggi un argomento costituzionale diretto per impugnare quei provvedimenti. La sentenza n. 70/2026 della Corte costituzionale consolida un orientamento già radicato e lo applica a disposizioni concrete di una legge regionale vigente.

La Corte costituzionale, con la sentenza n. 70/2026, ha dichiarato l’illegittimità costituzionale di due disposizioni della Regione Friuli-Venezia Giulia che condizionavano l’accesso all’edilizia residenziale pubblica sovvenzionata alla residenza pregressa e protratta nel territorio regionale.

Il contesto normativo

Il ragionamento della Corte si muove su binari consolidati. L’art. 3 Cost. vieta discriminazioni basate su criteri irragionevoli, e la durata della residenza regionale — sganciata da qualsiasi nesso con il bisogno abitativo — è esattamente questo: un criterio irragionevole. La Corte aveva già percorso questa strada con le sentenze n. 168/2014 e n. 44/2020, entrambe relative a leggi regionali che introducevano soglie di residenza per l’accesso a prestazioni sociali o abitative.

Sul piano del diritto all’abitazione, la Corte richiama la sua stessa giurisprudenza che qualifica tale diritto come diritto sociale fondamentale, la cui tutela non può essere graduata in base a criteri estranei alla condizione di disagio. Le disposizioni regionali dichiarate incostituzionali nel 2026 operavano esattamente quella distorsione: premiavano la permanenza territoriale invece di misurare il bisogno.

Cosa cambia per lo studio

  1. Puoi impugnare davanti al TAR i provvedimenti di esclusione o posizionamento sfavorevole in graduatoria ERP che abbiano applicato punteggi aggiuntivi legati all’anzianità di residenza regionale, anche in regioni diverse dal Friuli-Venezia Giulia, invocando l’illegittimità costituzionale della norma regionale applicata.
  2. Per i clienti già in graduatoria che hanno subito un punteggio depresso per residenza breve, verifica se la norma regionale applicata replica il meccanismo bocciato dalla Corte: in caso positivo, l’atto di approvazione della graduatoria è impugnabile per violazione dell’art. 3 Cost.
  3. In sede di ricorso straordinario al Presidente della Repubblica o di ricorso al TAR, puoi sollevare — o invitare il giudice a sollevare — questione di legittimità costituzionale sulle norme regionali analoghe ancora in vigore in altre regioni.
  4. Nei procedimenti pendenti in cui il tuo cliente ha già perso in primo grado sulla base del requisito di residenza pregressa, la sentenza n. 70/2026 costituisce un argomento diretto in appello o in sede di revocazione per contrasto con principio costituzionale sopravvenuto dichiarato.
  5. Aggiorna la check-list per i clienti che presentano domanda ERP: verifica sistematicamente se il bando regionale o comunale contiene criteri di punteggio legati alla durata della residenza e segnala subito l’anomalia prima dell’approvazione della graduatoria.

Attenzione a

Non confondere il requisito di residenza attuale nel territorio regionale o comunale — che la Corte ha sempre ritenuto legittimo come criterio di collegamento territoriale — con il requisito di residenza pregressa e protratta, che è quello dichiarato incostituzionale. Molti bandi contengono entrambi: il primo regge, il secondo cade. Sbagliare questa distinzione in sede di ricorso indebolisce l’intero argomento.

Attenzione anche ai termini di impugnazione: il bando ERP è atto presupposto e va impugnato entro 60 giorni dalla pubblicazione, non solo dopo la graduatoria definitiva. Se il tuo cliente arriva a studio dopo l’approvazione della graduatoria e il bando non è stato impugnato nei termini, l’azione è più difficile da impostare, anche se la norma regionale applicata è incostituzionale.

Domande frequenti

Posso impugnare una graduatoria ERP perché penalizza chi risiede da poco nella regione?

Sì, se la norma regionale applicata condiziona il punteggio o l’ammissione alla durata della residenza pregressa. La Corte costituzionale, con la sentenza n. 70/2026, ha dichiarato quel criterio in contrasto con l’art. 3 Cost. Il ricorso va proposto al TAR entro 60 giorni dall’atto lesivo, impugnando sia la graduatoria sia, come atto presupposto, il bando che conteneva il criterio incostituzionale.

La sentenza 70/2026 vale solo per il Friuli-Venezia Giulia o si applica a tutte le regioni?

La declaratoria di incostituzionalità riguarda formalmente le disposizioni friulane, ma il principio affermato dalla Corte vale per tutte le leggi regionali che replicano quel meccanismo. Puoi invocare la sentenza come precedente in qualsiasi regione, sollevando questione di legittimità costituzionale sulla norma locale analoga o chiedendo al TAR di disapplicarla per contrasto con l’art. 3 Cost.

Il requisito di residenza attuale nel comune è diverso da quello di residenza pregressa per l’ERP?

Sì, e la distinzione è decisiva. La Corte costituzionale considera legittimo richiedere la residenza attuale nel territorio come criterio di collegamento con il bisogno locale. Ciò che dichiara incostituzionale è la residenza pregressa e protratta, cioè un requisito storico-temporale che premia la permanenza passata anziché misurare il disagio presente. In sede di ricorso, identifica con precisione quale dei due criteri ha penalizzato il tuo cliente.

Fonte di riferimento: StudioCataldiNotizie

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