Il Digital Markets Act obbliga Google a condividere i dati di Search con concorrenti e sviluppatori di AI, inclusi i chatbot. Per gli studi che assistono operatori del mercato digitale, si aprono nuove leve di tutela antitrust e nuovi adempimenti da monitorare per i clienti qualificati come gatekeeper o come loro concorrenti. L’asimmetria informativa che finora proteggeva Google diventa, per la prima volta, una risorsa giuridicamente azionabile.
Punti chiave
- Punto 1 — Il DMA classifica Google Search come gatekeeper soggetto a obblighi di accesso ai dati dal marzo 2024.
- Punto 2 — I chatbot AI rientrano ora nel perimetro del data sharing obbligatorio imposto dalla Commissione europea.
- Punto 3 — Chi assiste concorrenti di Google può fondare azioni risarcitorie sull’art. 26 DMA in caso di inadempimento.
Se assisti imprese che competono con piattaforme digitali dominanti, il DMA smette di essere diritto pubblico lontano e diventa strumento di lavoro quotidiano. La Commissione europea ha definito nuove regole sul data sharing di Google Search che impongono alla piattaforma di aprire i propri dati a concorrenti e sviluppatori, compresi i sistemi di intelligenza artificiale generativa. Per il tuo studio significa nuovi argomenti nei contenziosi antitrust, nuovi adempimenti da verificare per i clienti gatekeeper e nuove opportunità di azionare rimedi diretti davanti ai giudici nazionali.
La Commissione europea ha adottato specifiche misure esecutive nei confronti di Google nell’ambito del Digital Markets Act, imponendo condizioni dettagliate di accesso ai dati di Google Search, inclusi quelli utilizzabili per addestrare chatbot AI. La notizia è commentata in dettaglio da Agenda Digitale, che evidenzia anche la convergenza con il procedimento antitrust statunitense contro Google.
Il contesto normativo
Il Regolamento UE 2022/1925 (Digital Markets Act) è applicabile dal 2 maggio 2023 e gli obblighi per i gatekeeper designati — tra cui Alphabet/Google — decorrono dal 6 marzo 2024. L’art. 6, par. 11 DMA impone ai gatekeeper di fornire ai terzi richiedenti un accesso equo, ragionevole e non discriminatorio ai dati generati dalle proprie piattaforme core. L’art. 26 DMA prevede poi la responsabilità civile del gatekeeper per i danni causati dalla violazione degli obblighi del regolamento, aprendo la strada a azioni risarcitorie davanti ai giudici nazionali, senza necessità di attendere una decisione previa della Commissione. In Italia, il coordinamento con la disciplina antitrust nazionale (L. 287/1990) e con il d.lgs. 3/2017 sull’accesso al risarcimento del danno antitrust resta il riferimento procedurale principale.
Cosa cambia per lo studio
- Puoi fondare un’azione risarcitoria autonoma davanti al giudice ordinario italiano ex art. 26 DMA per il cliente che dimostri di aver subito un danno causalmente ricollegabile al diniego di accesso ai dati di Google Search, senza attendere una decisione della Commissione.
- Se assisti un cliente classificato come gatekeeper o potenzialmente designabile tale, devi mappare gli obblighi di interoperabilità e data sharing entro i termini previsti dalla decisione di designazione, perché le sanzioni arrivano fino al 10% del fatturato mondiale annuo (art. 26, par. 1 DMA).
- I chatbot AI che accedono ai dati di Search in forza del DMA non sono esenti da responsabilità: l’accesso non garantisce licenza d’uso illimitata, e la catena contrattuale tra sviluppatore AI e utente finale va verificata rispetto alle condizioni tecniche fissate dalla Commissione.
- Il confronto regolatorio USA-UE segnalato dalla notizia indica una convergenza: le argomentazioni sviluppate nel procedimento antitrust statunitense (US v. Google LLC, D.D.C. 2024) possono integrare argomenti comparativi utili nelle memorie difensive italiane, pur senza valore vincolante.
- Per i clienti che operano nel SEO, nell’advertising o nella distribuzione di contenuti digitali, il data sharing obbligatorio può ridurre le barriere all’ingresso: monitora le specifiche tecniche che la Commissione pubblicherà nei prossimi mesi, perché definiscono il perimetro concreto dell’accesso.
Attenzione a
Il DMA non crea un diritto soggettivo di accesso direttamente azionabile erga omnes: l’obbligo di data sharing passa attraverso condizioni tecniche e accordi quadro che Google negozia con la Commissione. Prima di promettere al cliente l’accesso a specifici dataset, verifica quali dati rientrano effettivamente nell’ambito della decisione esecutiva e in quali formati, perché il perimetro concreto è ancora in definizione e un’azione prematura rischia di essere infondata nel merito.
Attenzione anche alla sovrapposizione con il GDPR: i dati di Search contengono dati personali degli utenti. Il trasferimento a terzi in forza del DMA non sospende gli obblighi del Regolamento UE 2016/679, e il cliente che riceve i dati diventa autonomo titolare del trattamento con tutti gli adempimenti connessi. Trascurare questo profilo espone il cliente a sanzioni parallele da parte del Garante Privacy nazionale.
Domande frequenti
Come posso agire in giudizio in Italia contro Google per violazione del DMA?
L’art. 26 DMA consente un’azione risarcitoria autonoma davanti al giudice ordinario italiano senza attendere una decisione previa della Commissione. Il coordinamento procedurale avviene tramite il d.lgs. 3/2017. Devi dimostrare il danno, la violazione dell’obbligo di data sharing e il nesso causale. La Commissione europea può essere interpellata come amicus curiae, ma non è necessaria una sua pronuncia definitiva per procedere.
Il DMA si applica anche ai chatbot AI che usano dati di Google Search?
Sì. La Commissione ha espressamente incluso i sistemi di intelligenza artificiale generativa tra i soggetti che possono beneficiare del data sharing obbligatorio imposto a Google. L’accesso, però, avviene alle condizioni tecniche fissate dalla Commissione e non comporta licenza illimitata sui dati: la catena contrattuale tra sviluppatore AI, Google e utente finale va analizzata caso per caso.
Qual è la sanzione massima per un gatekeeper che viola il DMA?
L’art. 26, par. 1 DMA prevede sanzioni fino al 10% del fatturato mondiale annuo del gatekeeper per la singola violazione. In caso di violazioni reiterate nell’arco di otto anni, la soglia sale al 20%. La Commissione può inoltre imporre misure comportamentali o strutturali, inclusa la separazione di attività, se le sanzioni pecuniarie risultano insufficienti a garantire la compliance.
Fonte di riferimento: AgendaDigitale