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Derivati speculativi deducibili IRES anche senza copertura


Le perdite da valutazione di derivati speculativi su energia possono essere dedotte ai fini IRES anche in assenza di qualificazione contabile come strumenti di copertura. La risposta AdE n. 122/2026 rimuove un blocco interpretativo ricorrente nei contenziosi fiscali: la classificazione speculativa non preclude automaticamente la deducibilità. Chi assiste aziende energivore o società con posizioni in derivati deve aggiornare l’analisi del rischio fiscale su operazioni già chiuse o in corso.

Punti chiave

  • Punto 1 — La classificazione come derivato speculativo non esclude la deducibilità IRES delle perdite di valutazione.
  • Punto 2 — Il contesto di volatilità dei prezzi energetici rileva ai fini della qualificazione fiscale della perdita.
  • Punto 3 — La risposta AdE n. 122/2026 supera l’orientamento restrittivo che limitava la deduzione ai soli derivati di copertura.

Se il tuo studio assiste imprese del settore energetico o industriale con posizioni aperte su strumenti finanziari derivati, hai un argomento nuovo da portare in sede di accertamento o in fase di consulenza preventiva. La risposta dell’Agenzia delle Entrate n. 122/2026 apre uno spazio di deducibilità fino ad ora contestato sistematicamente dagli uffici: le perdite da valutazione di derivati classificati come speculativi non sono escluse a priori dal computo del reddito imponibile IRES.

La notizia arriva da MisterFisco, che riporta il contenuto della Risposta n. 122/2026 dell’Agenzia delle Entrate: in un mercato dell’energia ad alta volatilità, le perdite derivanti dalla valutazione mark-to-market di derivati speculativi possono risultare fiscalmente deducibili, a prescindere dalla loro classificazione contabile come strumenti di copertura.

Il contesto normativo

Il riferimento centrale è l’art. 112 del TUIR (d.P.R. n. 917/1986), che disciplina la valutazione delle operazioni fuori bilancio — derivati inclusi — e consente la rilevanza fiscale delle variazioni di valore degli strumenti finanziari derivati in misura corrispondente alle variazioni imputate a conto economico. La norma non distingue in modo esplicito tra derivati di copertura e derivati speculativi ai fini della deducibilità delle perdite: la distinzione era stata costruita in via interpretativa dall’Amministrazione finanziaria, spesso con esiti sfavorevoli per il contribuente. La risposta n. 122/2026 corregge questa lettura restrittiva, valorizzando il dato letterale dell’art. 112 TUIR e il principio di derivazione rafforzata introdotto dal d.lgs. n. 139/2015 per i soggetti OIC adopter.

Cosa cambia per lo studio

  1. Nei contenziosi pendenti su annualità in cui il cliente ha dedotto perdite su derivati speculativi, la risposta n. 122/2026 costituisce un precedente di prassi amministrativa utilizzabile in risposta agli atti di accertamento o in sede di autotutela.
  2. Per le dichiarazioni ancora integrabili (entro i termini di cui all’art. 2, comma 8-bis, d.P.R. n. 322/1998), è opportuno verificare se il cliente ha rinunciato a dedurre perdite su derivati per timore di contestazioni: la dichiarazione integrativa a favore è ora più difendibile.
  3. In fase di pianificazione fiscale, la distinzione contabile copertura/speculazione non va più trattata come discriminante assoluta: occorre analizzare caso per caso la correlazione economica tra lo strumento e il rischio sottostante, documentandola nel fascicolo del contribuente.
  4. Nelle operazioni di M&A che coinvolgono target con posizioni in derivati energetici, la due diligence fiscale deve considerare il potenziale recupero di deduzioni non esercitate in anni precedenti come asset latente.
  5. Se il cliente riceve un invito a contraddittorio o un questionario relativo a derivati speculativi, la risposta n. 122/2026 va allegata subito come orientamento ufficiale dell’Amministrazione: riduce il margine di discrezionalità dell’ufficio accertatore.

Attenzione a

La risposta AdE vale per il caso specifico sottoposto in interpello: non è una circolare di carattere generale. Prima di invocarla in modo automatico, verifica che la fattispecie del tuo cliente sia effettivamente analoga — in particolare per quanto riguarda la natura dello strumento derivato, il settore di riferimento (energia) e il trattamento contabile adottato secondo i principi OIC. Applicarla a derivati su tassi o valute senza verificare la sovrapponibilità del caso espone il cliente a un rischio argomentativo in sede contenziosa.

Secondo rischio: non confondere deducibilità delle perdite da valutazione con deducibilità delle perdite realizzate. La risposta n. 122/2026 riguarda la fase valutativa (mark-to-market a fine esercizio), non necessariamente la chiusura anticipata o la liquidazione del contratto. I due piani seguono regole parzialmente diverse sotto l’art. 112 TUIR e vanno tenuti separati nell’analisi.

Domande frequenti

Le perdite su derivati speculativi sono deducibili IRES anche senza contabilizzarli come copertura?

Secondo la risposta AdE n. 122/2026, sì: la classificazione come derivato speculativo non esclude automaticamente la deducibilità IRES delle perdite di valutazione. La deduzione è ammessa se la perdita è imputata a conto economico in conformità ai principi contabili OIC e se ricorrono i presupposti dell’art. 112 TUIR, indipendentemente dalla qualificazione come strumento di copertura.

Posso usare la risposta AdE n. 122/2026 in un contenzioso già pendente su derivati speculativi?

La risposta n. 122/2026 è un atto di prassi amministrativa utilizzabile come argomento difensivo nei contenziosi pendenti, negli atti di autotutela e nei ricorsi in Commissione tributaria. Non ha forza vincolante erga omnes, ma rappresenta la posizione ufficiale dell’Agenzia sul punto e riduce la tenuta degli atti di accertamento fondati sulla sola distinzione copertura-speculazione.

Qual è la differenza fiscale tra perdita da valutazione e perdita realizzata su un derivato speculativo?

La perdita da valutazione (mark-to-market a fine esercizio) e la perdita realizzata (alla chiusura del contratto) seguono regole distinte sotto l’art. 112 TUIR. La risposta n. 122/2026 riguarda specificamente la fase valutativa. La deducibilità delle perdite realizzate va analizzata separatamente, tenendo conto anche della natura del sottostante e del regime contabile adottato dal contribuente.

Fonte di riferimento: MisterFisco

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