Le perdite da valutazione di derivati speculativi su energia possono essere dedotte ai fini IRES anche in assenza di qualificazione contabile come strumenti di copertura. La risposta AdE n. 122/2026 rimuove un blocco interpretativo ricorrente nei contenziosi fiscali: la classificazione speculativa non preclude automaticamente la deducibilità. Chi assiste aziende energivore o società con posizioni in derivati deve aggiornare l’analisi del rischio fiscale su operazioni già chiuse o in corso.
Punti chiave
- Punto 1 — La classificazione come derivato speculativo non esclude la deducibilità IRES delle perdite di valutazione.
- Punto 2 — Il contesto di volatilità dei prezzi energetici rileva ai fini della qualificazione fiscale della perdita.
- Punto 3 — La risposta AdE n. 122/2026 supera l’orientamento restrittivo che limitava la deduzione ai soli derivati di copertura.
Se il tuo studio assiste imprese del settore energetico o industriale con posizioni aperte su strumenti finanziari derivati, hai un argomento nuovo da portare in sede di accertamento o in fase di consulenza preventiva. La risposta dell’Agenzia delle Entrate n. 122/2026 apre uno spazio di deducibilità fino ad ora contestato sistematicamente dagli uffici: le perdite da valutazione di derivati classificati come speculativi non sono escluse a priori dal computo del reddito imponibile IRES.
La notizia arriva da MisterFisco, che riporta il contenuto della Risposta n. 122/2026 dell’Agenzia delle Entrate: in un mercato dell’energia ad alta volatilità, le perdite derivanti dalla valutazione mark-to-market di derivati speculativi possono risultare fiscalmente deducibili, a prescindere dalla loro classificazione contabile come strumenti di copertura.
Il contesto normativo
Il riferimento centrale è l’art. 112 del TUIR (d.P.R. n. 917/1986), che disciplina la valutazione delle operazioni fuori bilancio — derivati inclusi — e consente la rilevanza fiscale delle variazioni di valore degli strumenti finanziari derivati in misura corrispondente alle variazioni imputate a conto economico. La norma non distingue in modo esplicito tra derivati di copertura e derivati speculativi ai fini della deducibilità delle perdite: la distinzione era stata costruita in via interpretativa dall’Amministrazione finanziaria, spesso con esiti sfavorevoli per il contribuente. La risposta n. 122/2026 corregge questa lettura restrittiva, valorizzando il dato letterale dell’art. 112 TUIR e il principio di derivazione rafforzata introdotto dal d.lgs. n. 139/2015 per i soggetti OIC adopter.
Cosa cambia per lo studio
- Nei contenziosi pendenti su annualità in cui il cliente ha dedotto perdite su derivati speculativi, la risposta n. 122/2026 costituisce un precedente di prassi amministrativa utilizzabile in risposta agli atti di accertamento o in sede di autotutela.
- Per le dichiarazioni ancora integrabili (entro i termini di cui all’art. 2, comma 8-bis, d.P.R. n. 322/1998), è opportuno verificare se il cliente ha rinunciato a dedurre perdite su derivati per timore di contestazioni: la dichiarazione integrativa a favore è ora più difendibile.
- In fase di pianificazione fiscale, la distinzione contabile copertura/speculazione non va più trattata come discriminante assoluta: occorre analizzare caso per caso la correlazione economica tra lo strumento e il rischio sottostante, documentandola nel fascicolo del contribuente.
- Nelle operazioni di M&A che coinvolgono target con posizioni in derivati energetici, la due diligence fiscale deve considerare il potenziale recupero di deduzioni non esercitate in anni precedenti come asset latente.
- Se il cliente riceve un invito a contraddittorio o un questionario relativo a derivati speculativi, la risposta n. 122/2026 va allegata subito come orientamento ufficiale dell’Amministrazione: riduce il margine di discrezionalità dell’ufficio accertatore.
Attenzione a
La risposta AdE vale per il caso specifico sottoposto in interpello: non è una circolare di carattere generale. Prima di invocarla in modo automatico, verifica che la fattispecie del tuo cliente sia effettivamente analoga — in particolare per quanto riguarda la natura dello strumento derivato, il settore di riferimento (energia) e il trattamento contabile adottato secondo i principi OIC. Applicarla a derivati su tassi o valute senza verificare la sovrapponibilità del caso espone il cliente a un rischio argomentativo in sede contenziosa.
Secondo rischio: non confondere deducibilità delle perdite da valutazione con deducibilità delle perdite realizzate. La risposta n. 122/2026 riguarda la fase valutativa (mark-to-market a fine esercizio), non necessariamente la chiusura anticipata o la liquidazione del contratto. I due piani seguono regole parzialmente diverse sotto l’art. 112 TUIR e vanno tenuti separati nell’analisi.
Domande frequenti
Le perdite su derivati speculativi sono deducibili IRES anche senza contabilizzarli come copertura?
Secondo la risposta AdE n. 122/2026, sì: la classificazione come derivato speculativo non esclude automaticamente la deducibilità IRES delle perdite di valutazione. La deduzione è ammessa se la perdita è imputata a conto economico in conformità ai principi contabili OIC e se ricorrono i presupposti dell’art. 112 TUIR, indipendentemente dalla qualificazione come strumento di copertura.
Posso usare la risposta AdE n. 122/2026 in un contenzioso già pendente su derivati speculativi?
La risposta n. 122/2026 è un atto di prassi amministrativa utilizzabile come argomento difensivo nei contenziosi pendenti, negli atti di autotutela e nei ricorsi in Commissione tributaria. Non ha forza vincolante erga omnes, ma rappresenta la posizione ufficiale dell’Agenzia sul punto e riduce la tenuta degli atti di accertamento fondati sulla sola distinzione copertura-speculazione.
Qual è la differenza fiscale tra perdita da valutazione e perdita realizzata su un derivato speculativo?
La perdita da valutazione (mark-to-market a fine esercizio) e la perdita realizzata (alla chiusura del contratto) seguono regole distinte sotto l’art. 112 TUIR. La risposta n. 122/2026 riguarda specificamente la fase valutativa. La deducibilità delle perdite realizzate va analizzata separatamente, tenendo conto anche della natura del sottostante e del regime contabile adottato dal contribuente.
Fonte di riferimento: MisterFisco