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Delega digitale PA attiva da ottobre cosa cambia per lo studio


Da ottobre 2024 è operativa la piattaforma nazionale che consente a un cittadino di delegare un terzo — incluso un avvocato o commercialista — ad accedere ai servizi online della Pubblica Amministrazione per suo conto. La delega avviene tramite identità digitale e produce effetti giuridici equiparabili alla procura tradizionale per i servizi abilitati. Gli studi legali che assistono clienti anziani, non digitalizzati o impossibilitati ad agire personalmente hanno ora uno strumento formale e tracciato per operare in loro nome.

Punti chiave

  • Punto 1 — Da ottobre la piattaforma delega digitale PA è ufficialmente operativa per cittadini e delegati.
  • Punto 2 — L’avvocato può essere designato delegato e accedere ai servizi PA per conto del cliente.
  • Punto 3 — La delega è tracciata digitalmente e non sostituisce la procura notarile per atti dispositivi.

Uno studio legale che gestisce pratiche amministrative per clienti non digitalizzati o fisicamente impediti ha adesso un canale ufficiale e tracciato: la piattaforma nazionale di delega digitale, attiva da ottobre 2024, permette di operare sui servizi online della PA in nome del cliente senza ricorrere ogni volta a procure cartacee o presenze fisiche allo sportello. Questo cambia concretamente il flusso operativo per fascicoli che toccano INPS, Agenzia delle Entrate, portali comunali e qualsiasi altro servizio aderente.

La notizia arriva da La Gazzetta degli Enti Locali: da ottobre è attiva la piattaforma prevista dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza per la delega ai servizi digitali della Pubblica Amministrazione, sviluppata da PagoPA su mandato del Dipartimento per la trasformazione digitale.

Il contesto normativo

La base giuridica dello strumento si trova nell’art. 64-ter del Codice dell’Amministrazione Digitale (d.lgs. 82/2005, introdotto dal d.lgs. 139/2021), che disciplina proprio la delega dell’identità digitale per l’accesso ai servizi pubblici online. La norma stabilisce che il delegante, titolare di identità digitale SPID o CIE, può attribuire a un terzo la facoltà di operare su uno o più servizi per un periodo determinato. Il delegato accede con la propria identità digitale ma agisce nell’ambito dei poteri conferiti: ogni operazione resta registrata e attribuibile al rapporto di delega, con rilevanza ai fini della responsabilità ex art. 1388 c.c. sul mandato con rappresentanza.

Cosa cambia per lo studio

  1. L’avvocato o il collaboratore di studio può ricevere delega formale dal cliente e accedere ai portali PA abilitati senza bisogno di procura notarile o presenza fisica del mandante.
  2. La delega è revocabile in qualsiasi momento dal delegante tramite la stessa piattaforma: tieni aggiornato il fascicolo e verifica la validità prima di ogni accesso, per evitare operazioni prive di titolo.
  3. Ogni azione compiuta dal delegato genera un log digitale: questo protegge lo studio in caso di contestazioni successive da parte del cliente sull’operato svolto per suo conto.
  4. Per i clienti anziani o con difficoltà motorie che delegano parenti o professionisti, lo studio può offrire un servizio strutturato di assistenza digitale alla PA, con ricadute concrete sulla gestione di pratiche pensionistiche, fiscali e anagrafiche.
  5. La piattaforma non copre ancora tutti i servizi PA: verifica caso per caso quali enti hanno aderito prima di impostare flussi operativi standard.

Attenzione a

Il primo rischio riguarda il perimetro della delega: lo strumento abilita l’accesso ai servizi informativi e procedurali online, ma non sostituisce la procura speciale notarile per atti che richiedono forma scritta o autenticazione ai sensi degli artt. 1392 e 1350 c.c. Usare la delega digitale per operazioni che presuppongono una procura autentica espone il professionista a nullità dell’atto e responsabilità disciplinare.

Il secondo rischio è la gestione delle credenziali: il delegato accede con la propria identità digitale, quindi non deve mai utilizzare quelle del cliente né condividere le proprie. Qualsiasi accesso con credenziali altrui configura una violazione del d.lgs. 196/2003 (Codice Privacy) e potenzialmente dell’art. 615-ter c.p. sull’accesso abusivo a sistema informatico.

Domande frequenti

Un avvocato può usare la delega digitale per accedere al fascicolo INPS del cliente?

Sì, se l’INPS ha aderito alla piattaforma e il cliente ha conferito delega tramite la propria identità digitale SPID o CIE. L’avvocato accede con le proprie credenziali nell’ambito dei poteri delegati. Verifica sempre l’elenco aggiornato dei servizi aderenti prima di impostare il flusso operativo, perché l’adesione degli enti è progressiva.

La delega digitale PA sostituisce la procura notarile?

No. La delega digitale ex art. 64-ter CAD abilita l’accesso ai servizi online della PA, ma non produce gli effetti di una procura speciale autentica richiesta per atti dispositivi o che per legge devono rivestire forma scritta (artt. 1392 e 1350 c.c.). Per queste situazioni continua a essere necessaria la procura notarile o la firma autenticata.

Cosa succede se il cliente revoca la delega digitale senza avvisare lo studio?

La revoca è immediata e il delegato perde l’accesso ai servizi in tempo reale. Qualsiasi operazione tentata dopo la revoca è priva di titolo giuridico. Per tutelarsi, lo studio dovrebbe verificare la validità della delega prima di ogni accesso rilevante e inserire nel mandato professionale un obbligo di preavviso in caso di revoca.

Fonte di riferimento: GazzettaEntiLocali

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