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Decreto cittadinanza confermato dalla Corte costituzionale


Con la sentenza n. 63/2026, la Corte costituzionale ha dichiarato non fondate o inammissibili le questioni sollevate dal Tribunale di Torino sull’art. 3-bis l. 91/1992, introdotto dal d.l. 36/2025 conv. in l. 74/2025. La norma esclude retroattivamente dalla cittadinanza italiana chi è nato all’estero e possiede già un’altra cittadinanza, salvo specifiche eccezioni. Chi assiste clienti in procedimenti iure sanguinis deve rivalutare immediatamente la fondatezza delle domande pendenti alla luce di questo orientamento.

Punti chiave

  • Punto 1 — L’art. 3-bis l. 91/1992 opera retroattivamente e travolge acquisti di cittadinanza già perfezionati prima del d.l. 36/2025.
  • Punto 2 — La Consulta ha respinto le censure del Tribunale di Torino con sentenza n. 63/2026, consolidando la norma nell’ordinamento.
  • Punto 3 — I procedimenti iure sanguinis con ricorrenti nati all’estero e già titolari di altra cittadinanza vanno rivalutati con urgenza.

Chi gestisce un fascicolo di riconoscimento della cittadinanza italiana per discendenza deve oggi fare i conti con una norma che la Corte costituzionale ha appena dichiarato conforme alla Costituzione. L’art. 3-bis l. 91/1992 non è più contestabile per profili di incostituzionalità già sollevati, e i procedimenti pendenti davanti ai tribunali o ai consolati ne risentono direttamente.

Con la sentenza n. 63/2026, la Corte costituzionale ha dichiarato in parte non fondate e in parte inammissibili le questioni di legittimità sollevate dal Tribunale di Torino sull’art. 1 del d.l. n. 36/2025, convertito nella l. n. 74/2025, che ha inserito l’art. 3-bis nella legge n. 91/1992. Puoi leggere l’analisi completa della pronuncia su Studio Cataldi.

Il contesto normativo

Prima del d.l. 36/2025, la trasmissione della cittadinanza per filiazione operava senza limiti generazionali: chiunque dimostrasse un avo italiano poteva ottenere il riconoscimento iure sanguinis, indipendentemente dal numero di generazioni e dal possesso di altra cittadinanza. L’art. 3-bis l. 91/1992 ha spezzato questa catena: stabilisce che «è considerato non avere mai acquistato la cittadinanza italiana chi è nato all’estero anche prima della data di entrata in vigore del presente articolo ed è in possesso di altra cittadinanza», salvo le eccezioni espressamente previste dalla stessa norma. La retroattività della disposizione era il cuore delle censure portate dal Tribunale di Torino, che evocava la violazione degli artt. 3, 22 e 117 Cost. in relazione all’art. 8 CEDU. La Consulta ha respinto o dichiarato inammissibili tutte le questioni.

Cosa cambia per lo studio

  1. Rivalutazione immediata dei fascicoli pendenti: ogni procedimento iure sanguinis con un ricorrente nato all’estero e già in possesso di cittadinanza straniera va rianalizzato alla luce dell’art. 3-bis, verificando se ricorre una delle eccezioni previste dalla norma.
  2. Effetto retroattivo confermato: la Consulta non ha censurato la retroattività, quindi non si può più invocare un acquisto della cittadinanza già perfezionato in data antecedente all’entrata in vigore del d.l. 36/2025 come schermo assoluto contro l’applicazione della nuova disciplina.
  3. Mappatura delle eccezioni: l’art. 3-bis prevede deroghe (la norma del sommario le cita senza elencarle): occorre ricostruire con precisione quali situazioni consentono ancora il riconoscimento, lavorando sul testo della l. 74/2025 e sulle eventuali circolari del Ministero dell’Interno.
  4. Aggiornamento delle strategie consolari: le domande depositate presso i consolati italiani all’estero, spesso caratterizzate da tempi lunghi, potrebbero essere colpite dalla norma anche se presentate prima della sua entrata in vigore, a seconda dello stadio del procedimento.
  5. Nessuna questione di legittimità spendibile subito: dopo la sentenza n. 63/2026, sollevare nuovamente le stesse eccezioni di incostituzionalità davanti al giudice ordinario produce solo un rigetto; occorre individuare profili diversi e non già esaminati, se esistono.

Attenzione a

Non confondere inammissibilità con rigetto nel merito. La Corte ha dichiarato alcune questioni inammissibili, non infondate: questo lascia aperto uno spazio teorico per ridurle in modo tecnicamente diverso, ma è uno spazio stretto e richiede una costruzione argomentativa radicalmente nuova rispetto a quella del Tribunale di Torino.

Verifica le eccezioni prima di consigliare l’abbandono del ricorso. L’art. 3-bis non opera in modo assoluto: esistono deroghe che la norma stessa introduce. Comunicare al cliente che la sua posizione è compromessa senza avere prima mappato ogni eccezione applicabile espone lo studio a un rischio di responsabilità professionale concreto.

Domande frequenti

Il decreto cittadinanza si applica anche ai ricorsi già depositati in tribunale prima del 2025?

L’art. 3-bis l. 91/1992 opera retroattivamente e la Corte costituzionale ha confermato la legittimità di questa scelta con la sentenza n. 63/2026. Tuttavia, l’applicazione ai procedimenti pendenti dipende dallo stadio raggiunto e dalla ricorrenza delle eccezioni previste dalla norma stessa: non esiste una risposta univoca senza analizzare il singolo fascicolo.

Chi è nato all’estero da genitori italiani perde la cittadinanza con il nuovo decreto?

L’art. 3-bis l. 91/1992 stabilisce che chi è nato all’estero ed è già in possesso di altra cittadinanza è considerato non avere mai acquistato la cittadinanza italiana, salvo le eccezioni espressamente previste dalla legge n. 74/2025. Il possesso di altra cittadinanza è dunque il criterio discriminante, non il semplice fatto di essere nati all’estero.

Dopo la sentenza della Corte costituzionale posso ancora impugnare il decreto cittadinanza?

La sentenza n. 63/2026 chiude le questioni già sollevate dal Tribunale di Torino, dichiarandole non fondate o inammissibili. Nuove questioni di legittimità sono teoricamente proponibili solo su profili diversi e non ancora esaminati. In pratica, lo spazio è molto limitato e richiede una costruzione argomentativa autonoma rispetto a quella già valutata dalla Consulta.

Fonte di riferimento: StudioCataldiNotizie

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