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Dati condòmini morosi obbligo dell’amministratore non del condominio


L’obbligo di comunicare i dati dei condòmini morosi ex art. 63 disp. att. c.c. grava sull’amministratore a titolo personale, non sul condominio. Il Tribunale di Napoli, con sentenza n. 5161 del 30 marzo 2026, ha dichiarato il difetto di legittimazione passiva del condominio in questa specifica azione. Chi notifica il condominio sbaglia il convenuto e rischia di vedersi eccepire il difetto di legittimazione passiva fin dalla prima udienza.

Punti chiave

  • Il condominio è privo di legittimazione passiva nell’azione ex art. 63 disp. att. c.c. per i dati dei morosi.
  • L’obbligo ricade sull’amministratore come dovere legale autonomo, estraneo al mandato condominiale.
  • Cass. Civ. n. 1002/2025 è il precedente di legittimità che il Tribunale di Napoli ha recepito.

Se stai per notificare un ricorso al condominio per ottenere i dati dei condòmini morosi, fermati: stai per citare il soggetto sbagliato. Il convenuto corretto è l’amministratore, in proprio, non il condominio come ente. Sbagliare il legittimato passivo significa esporsi a un’eccezione preliminare che chiude il giudizio prima ancora di entrare nel merito.

Il Tribunale di Napoli, con sentenza n. 5161 del 30 marzo 2026, ha dichiarato il difetto di legittimazione passiva del condominio nell’azione volta a ottenere la comunicazione dei dati dei condòmini morosi, recependo il principio già enunciato dalla Cassazione con la sentenza n. 1002/2025. Puoi leggere la notizia completa su AvvocatoAndreani.

Il contesto normativo

L’art. 63 disp. att. c.c. attribuisce al creditore del condominio il diritto di ottenere dall’amministratore i dati identificativi e i recapiti dei condòmini morosi, al fine di agire direttamente nei loro confronti. La norma costruisce questo obbligo come un dovere diretto e personale in capo all’amministratore, non come obbligazione dell’ente condominiale. La Cassazione, con la sentenza n. 1002/2025, ha chiarito che questo dovere è autonomo rispetto al rapporto di mandato che lega l’amministratore al condominio: il condominio non è parte del rapporto e non può essere convenuto al suo posto. Il Tribunale di Napoli ha ora tradotto questo principio in una pronuncia di merito, consolidando l’orientamento.

Cosa cambia per lo studio

  1. Individua subito il convenuto corretto. Nell’azione ex art. 63 disp. att. c.c. cita l’amministratore in proprio, con nome, cognome e domicilio professionale. Non usare la denominazione del condominio come parte.
  2. Verifica i procedimenti pendenti. Se hai già notificato un ricorso al condominio per ottenere questi dati, valuta immediatamente un’integrazione del contraddittorio o una rinotifica nei confronti dell’amministratore, prima che venga eccepito il difetto di legittimazione.
  3. Aggiorna la modulistica dello studio. Gli atti standard per le azioni condominiali vanno distinti: le azioni di recupero crediti vanno contro il condominio o i singoli morosi; l’azione per ottenere i dati ex art. 63 va contro l’amministratore.
  4. Tieni separata la responsabilità dell’amministratore. Il rifiuto o il ritardo nella comunicazione dei dati espone l’amministratore a responsabilità personale, indipendentemente dalle delibere assembleari. Questo rafforza la posizione del creditore che voglia agire per danni in caso di inadempimento.
  5. Cita Cass. n. 1002/2025 e Trib. Napoli n. 5161/2026 nei tuoi atti ogni volta che devi respingere un’eccezione di incompetenza o costruire il fumus in sede cautelare su questo punto.

Attenzione a

Non confondere i piani dell’azione. L’azione per ottenere i dati dei morosi è distinta dall’azione di recupero del credito condominiale. Quest’ultima si notifica correttamente al condominio in persona dell’amministratore pro tempore. Mischiare i due schemi processuali è l’errore più frequente e produce conseguenze opposte: nel primo caso il condominio non è legittimato, nel secondo lo è. Tienili separati già in fase di redazione dell’atto introduttivo.

Attenzione alla tempistica dell’individuazione dell’amministratore. Se l’amministratore è stato sostituito dopo il sorgere del credito, verifica chi era in carica al momento in cui l’obbligo di comunicazione è diventato esigibile. Citare l’ex amministratore quando ne è già stato nominato uno nuovo espone al rischio di un’eccezione analoga a quella appena analizzata.

Domande frequenti

Chi va citato per ottenere i dati dei condòmini morosi ex art. 63 disp. att. c.c.?

Va citato l’amministratore di condominio in proprio, non il condominio come ente. Il Tribunale di Napoli, sentenza n. 5161/2026, ha dichiarato il difetto di legittimazione passiva del condominio in questa azione, recependo Cass. n. 1002/2025. L’obbligo di comunicazione è un dovere personale dell’amministratore, autonomo rispetto al mandato condominiale.

Cosa succede se ho già notificato il ricorso al condominio invece che all’amministratore?

Rischi che venga eccepito il difetto di legittimazione passiva del condominio, con possibile chiusura del giudizio in rito. Valuta subito se è possibile rinotificare l’atto all’amministratore in proprio o integrare il contraddittorio, prima che l’eccezione venga sollevata in udienza. Agire prima è meno costoso che difendersi dopo.

L’amministratore risponde personalmente se rifiuta di comunicare i dati dei morosi?

Sì. Poiché l’obbligo ex art. 63 disp. att. c.c. è un dovere legale diretto dell’amministratore, il rifiuto o il ritardo nella comunicazione genera una responsabilità personale in capo a lui, indipendente dalle delibere assembleari e dalla posizione del condominio. Il creditore può agire per danni direttamente nei confronti dell’amministratore inadempiente.

Fonte di riferimento: AvvocatoAndreani

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